Cassazione sez.lav., sentenza 1 marzo 2011 n. 5019 - Avv. Prof. Lorenzo Cuomo
L'alterazione del foglio di presenza, qualora si riferisca ad un lasso temporale brevissimo, costituisce violazione disciplinare ma non cosi grave da legittimare il licenziamento.
Avv. Prof. Lorenzo Cuomo
estratto della sentenza...omissis... Con ricorso notificato ai sensi dell’art. 149 c.p.c., in data 27 giugno – 3 luglio 2007, la European Avia Service (E.A.S.) s.p.a.
Chiede, con due motivi, la cassazione della sentenza pubblicata il 27 giugno 2009, con la quale la Corte d’appello di Sassari ha confermato la decisione di primo grado di annullamento del licenziamento intimato dalla stessa EAS in data 22 maggio 2002 al proprio dipendente S.P., impiegato di scalo presso l’aeroporto di Alghero Fertilia, con le conseguenze tutte di cui all’art. 18 S.L..
Il S. era stato licenziato per giusta causa con l’addebito di avere, in data 6 maggio 2002, in occasione del turno pomeridiano di lavoro (13 – 21), ingiustificatamente lasciato il posto di lavoro, dopo avere alterato lo strumento aziendale di controllo delle presenze, con l’attestare dolosamente, già al momento dell’ingresso, nel foglio all’uopo predispostoci a sua presenza in servizio sia all’entrata che all’uscita per l’intero turno pomeridiano.
In proposito, la Corte territoriale ha ridimensionato la portata disciplinare della contestata alterazione dello statino presenze, ritenuta meritevole della più grave delle sanzioni disciplinari, ha rilevato che era rimasto incerto il fatto che il lavoratore avesse abbandonato il posto di lavoro prima della fine del turno ed ha comunque considerato che tutt’al più si era trattato di pochi minuti, dopo comunque che il dipendente aveva svolto tutti i compiti affidatigli per la giornata in relazione all’imbarco dell’ultimo volo.... omissis ....
LaPrevidenza.it, 30/03/2011
Avvocato
089757100
3287451985
Avvocato
Diritto del Lavoro, Diritto Scolastico, Diritto Sindacale, Diritto previdenziale