mercoledì, 04 dicembre 2024

La tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti. L’istituto del whistleblowing nell’art.54 bis del testo unico del pubblico impiego

Avv. Maurizio Danza

 

Di grande rilevanza nell’ordinamento giuridico italiano l’istituto del dipendente pubblico che segnala illeciti, ad opera dell’art.1 co.51 della legge 6 dicembre 2012 n.190 nota anche come legge anticorruzione. Tale istituto è noto nell’ordinamento statunitense come “ whistleblowing” , termine di derivazione anglosassone che richiama lo strumento legale con la finalità di tutelare colui che denuncia un illecito di cui è a conoscenza e che è stato commesso sul proprio luogo di lavoro. La norma è stata inserita direttamente nel d.lgs.n.165/2001 ( c.d. testo unico del pubblico impiego) prevedendo  il nuovo art.54 bis.  La disposizione prevede in primo luogo che “ Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia ( cfr. co.1). Appare evidente infatti, come l’istituto la cui ratio risiede nel tentativo di far emergere la coscienza sociale del dipendente pubblico, debba garantire altresì la tutela del dipendente segnalante l’illecito; di qui la necessità di un ulteriore intervento normativo di definizione degli strumenti a disposizione dei dipendenti o degli organismi competenti, finalizzati a verificare che il datore di lavoro pubblico non ponga in essere atti discriminatori nei confronti dell’autore della segnalazione .Nella prima parte del co.2 la norma affronta poi la problematica dell’identità del segnalante l’illecito prevedendo che ”Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Dall’esame della disposizione appare del tutto evidente che sia il segnalante a decidere se rendere nota o mantenere anonima la propria identità.  Nella seconda parte del co.2 la norma stabilisce inoltre che “Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato. Appare infatti evidente che, in alcune situazioni l’identità del segnalante debba essere rivelata nell’ambito del procedimento disciplinare contro il presunto autore dell’illecito. Inoltre di particolare importanza,nel co.3 dell’art.54 bis del d.lgs.n.165/2001 la problematica degli strumenti di tutela a favore del segnalante, secondo cui” L’adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. Infine connessa alla tutela del soggetto la disposizione del comma 4 che rappresenta un limite all’accesso c.d. defensionale secondo cui ” la denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

 

(Maurizio Danza)

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LaPrevidenza.it, 30/10/2013

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