La Suprema Corte sulla irrilevanza del limite numerico nel licenziamento collettivo previa C.I.G. e sulla distinzione tra le diverse forme di licenziamento collettivo
Nota dell'Avv. Daniele Iarussi a Cass. sez. lav. 8 febbraio 2010, n. 2734
In tema di licenziamento collettivo Cass. Civ. Sez Lav. n. 2734/10, dopo aver sancito l'irrilevanza del limite numerico nel licenziamento collettivo previa CIG precisa che l'art. 24 L. 223/1991, il quale detta i presupposti numerici del licenziamento collettivo, non richiama il comma 1 dell'art. 4, per cui l'impresa la quale abbia fatto ricorso alla CIGS e non sia in grado di riammettere al lavoro tutti i dipendenti sospesi, può procedere alla messa in mobilità del personale esuberante senza essere vincolata al requisito numerico (cinque licenziamenti in 120 giorni per ciascuna unità produttiva), talchè una procedura di CIGS seguita dalla mobilità ben può concludersi con la riassunzione di tutti i dipendenti sospesi tranne cinque, la ricollocazione di quattro e il licenziamento di un dipendente su cinque. La norma di cui all'art. 24 attiene a quelle imprese le quali, senza una preventiva procedura di CIGS e/o di mobilità, addivengano alla decisione di ridurre il personale. Va osservato che il legislatore - come è stato riconosciuto dalla maggioranza della dottrina se pure con accenti problematici - ha inteso disciplinare in modo sicuramente diverso l'ipotesi di “licenziamento collettivo per riduzione di personale ex art. 24” rispetto a quella di “licenziamento collettivo post mobilità ex art. 4” richiamando espressamente all'art. 24 “le disposizioni di cui all'art. 4, commi da 2 a 12 e 15-bis, e all'art. 5 commi da 1 a 5” e, quindi, non richiamando il comma 1 dell'art. 4 - unico comma che si riporta al precedente art. 1 con l'individuazione del requisito dimensionale previsto, pertanto, esclusivamente per l'ipotesi di “licenziamento ex art. 4” e non per quella di “licenziamento ex art. 24”. Infine, è da confermare l'impossibilità di fare ricorso nella specie all'applicazione analogica poiché la regolamentazione del tipo di “licenziamento ex art. 24” è - come si è constatato - “autosufficiente” in relazione alla disciplina generale sui licenziamenti e rispetto a tale esaustiva regolamentazione la disciplina sancita per il tipo di “licenziamento ex primo comma dell'art. 4” rappresenta con tutta evidenza una normativa “eccezionale” prevista esclusivamente per tale tipo di recesso e, dato (appunto) il carattere eccezionale della stessa, non estensibile in via analogica (in linea generale, su tale punto, cfr. Cass. n. 12592/1999: nel senso che, per i licenziamenti ex art. 24, si deve procedere, non a forme di interpretazione analogica, bensì all'utilizzazione di criteri analoghi a quelli adottati per l'interpretazione dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970). In definitiva, il criterio previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge n. 223 del 1991 non può trovare applicazione analogica ai licenziamenti per riduzione di personale ex art. 24 cit. e viceversa i limiti dettati dall'art. 24 non possono essere estesi al licenziamento in esito a CIGS e messa in mobilità
LaPrevidenza.it, 29/04/2010