La Suprema Corte sulla inoppugnabilità del licenziamento in caso di accesso al Fondo di solidarietà per i bancari
Nota dell'Avv. Daniele Iarussi a Cass. 28 settembre 2010, n. 20358
In tema di licenziamento dei dipendenti bancari che hanno usufruito dell’assegno di solidarietà, Cass. n. 20358/2010 afferma che a norma del successivo art. 6 comma 3 del DM 158/2000 (Regolamento relativo all’istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito), per tale prestazione straordinaria “è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario, il cui ammontare è determinato in termini percentuali dal comitato amministratore ai sensi dell’articolo 4, lettera c), relativo ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata”. L’art. 10 comma 9 facendo richiami ai casi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), ribadisce poi che in tali casi il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito e ne determina la misura. Il comma 14 dello stesso articolo dispone poi che “il suddetto assegno straordinario e la contribuzione correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva, nonché, in particolare per i lavoratori cui si applica il contratto collettivo Acri, ad eventuali ulteriori benefici previsti dalla contrattazione collettiva, connessi all’anticipata risoluzione del rapporto per riduzione di posti o soppressione o trasformazione di servizi o uffici”.
Il regolamento in esame prevede quindi esplicitamente che il lavoratore, chiedendo i benefici ivi previsti, rinunci al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva.
Preavviso e indennità implicano evidentemente la risoluzione del rapporto.
La Corte statuisce, inoltre, che nel decreto in esame sono riscontrabili indici inequivocabili dell’intendimento di correlare alla cessazione del rapporto l’accesso alle specifiche prestazioni ora in esame.
Basti considerare al riguardo il richiamo agli eventuali ulteriori benefici previsti dalla contrattazione collettiva, connessi all’anticipata risoluzione del rapporto (art. 10 comma 14) il riferimento “all’ex datore di lavoro” ed a “successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro” (art. 11). In conclusione, ne deriva che la rinuncia al preavviso e alla indennità sostitutiva sono considerate dalla normativa in esame come accettazione della anticipata risoluzione del rapporto, il che evidentemente preclude un successivo ripensamento e la impugnazione del recesso.
LaPrevidenza.it, 21/10/2010