La Suprema Corte sulla immediatezza del licenziamento per giusta causa e sulla decisione di ammissibilità del giudice di rinvio
Nota dell'Avv. Daniele Iarussi a Cass. 5.10.2009 n. 21221
In tema di rito del lavoro, ed, in particolare, in ordine alla questione concernente l’eccezione di intempestività del licenziamento per giusta causa, Sez. Lavoro, 21221.09, afferma - ribadendo un proprio precedente (Cass. 14.4.2005 n. 7729) – che nel licenziamento per giusta causa, l'immediatezza della comunicazione del provvedimento espulsivo rispetto al momento della mancanza addotta a sua giustificazione, ovvero rispetto a quello della contestazione, si configura come elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro, in quanto la non immediatezza della contestazione o del provvedimento espulsivo induce ragionevolmente a ritenere che il datore di lavoro abbia soprasseduto al licenziamento ritenendo non grave o comunque non meritevole della massima sanzione la colpa del lavoratore; peraltro il requisito dell'immediatezza deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, quando l'accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell'impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso, restando comunque riservata al giudice di merito la valutazione delle circostanze di fatto che in concreto giustificano o meno il ritardo. Ed inoltre, Sez. Lavoro, 21221.09 afferma – sul piano processuale - che qualora il giudice di rinvio sia investito del compito di accertare l'eventuale ritardo eccessivo tra contestazione e irrogazione della sanzione, è da reputarsi “de plano” ammissibile la contestazione del lavoratore inerente al presunto ritardo intercorso tra contestazione dell'addebito e irrogazione del licenziamento. Ne consegue, che ove il giudice di appello, andando oltre i limiti che erano stati assegnati al giudizio di rinvio, ha invece deciso sulla inammissibilità del motivo di impugnazione, previo nuovo esame degli atti processuali che era invece precluso, sussista violazione delle vigenti norme di rito.
(Avv. Daniele Iarussi)
LaPrevidenza.it, 03/12/2009