sabato, 17 ottobre 2026

La riforma del lavoro e il nuovo contratto a progetto

Avv. Michele Cannistraci

 

Tradizionalmente, il contratto a progetto viene definito come quell’istituto in ragione del quale un soggetto, definito collaboratore, si obbliga, verso pagamento di un corrispettivo
determinato, alla realizzazione, in favore di un altro soggetto, detto committente, di una o più opere o di uno o più servizi, individuati sulla base di uno specifico progetto o programma di lavoro, impegnandosi a gestire la fase di realizzazione in condizione di prevalente autonomia dal committente,  fatta salva la coordinazione e collaborazione
con quest’ultimo, necessaria ai fini della rispondente e piena realizzazione del progetto stesso. Definito anche “Collaborazione Coordinata a Progetto” (Co.Co. Pro.), Il contratto a progetto è stato introdotto, nel nostro ordinamento, dagli artt. 61-69 del Decreto Legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 (cd. Legge Biagi), come argine, almeno nelle intenzioni del legislatore, al proliferare, nella prassi delle relazioni lavorative, di contratti di collaborazione coordinata e continuativa (c.d. Co.Co.Co.) posti in essere con finalità elusive della disciplina del lavoro subordinato[i].  Come specificato, infatti, dall’art. 61, comma 1, del d.lgs. 276/2003, ogni rapporto di collaborazione coordinata e continuativa avente carattere prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione andava ora ricondotto necessariamente ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso.  Dal momento di entrata in vigore della legge Biagi, dunque, ogni collaborazione coordinata doveva includere un progetto, il quale, seppur determinato dal committente, doveva essere gestito dal collaboratore, in funzione del risultato, in maniera autonoma, seppur in necessaria coordinazione con la struttura organizzativa del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa. E tale progetto o programma di lavoro costituiva l’oggetto del contratto. Tuttavia, al di là delle buone intenzioni del legislatore, anche il contratto a progetto è stato frequentemente utilizzato per mascherare rapporti lavorativi che, lungi dall’essere caratterizzati da sostanziale autonomia ed indipendenza del collaboratore dal committente,  presentano, nella realtà, tutti i crismi della subordinazione[ii]. Gli usi, per così dire, anomali
del contratto a progetto sono stati molteplici. E così, innanzitutto, la prescrizione normativa concernente la specificazione, nel testo contrattuale, del progetto, costituente l’oggetto del contratto, è stata  spesso disattesa, nella prassi, attraverso la mera riproposizione delle caratteristiche generali dell’attività svolta dall’impresa committente. In secondo luogo,  stante la previsione di uno specifico progetto, da svolgersi al di fuori della direzione e controllo del committente, è sovente accaduto che il collaboratore abbia, in concreto, espletato una prestazione finalizzata alla realizzazione di risultati del tutto o quasi differenti da quelli definiti contrattualmente, spesso e volentieri coincidenti con la normale attività lavorativa svolta dai lavoratori dipendenti impiegati nella medesima azienda committente...

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LaPrevidenza.it, 13/08/2012

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