Nota dell'Avv. Daniele Iarussi a Cassazione 15 dicembre 2009, n. 26234
In tema di ricorso per cassazione, 26234.09 statuisce che in applicazione della regola della autosufficienza del ricorso per cassazione (su cui cfr., da ultimo, Cass. nn. 5043/09, 4823/09 e 338/09), il ricorrente avrebbe dovuto dedurre di avere tempestivamente contrastato, con le deduzioni in fatto e in diritto oggi prospettate, l'eccezione di prescrizione quinquennale proposta dalla società in primo grado e di avere ritualmente rinnovato in appello la relativa difesa. In difetto, tali difese devono ritenersi tardive e non possono pertanto trovare ingresso in sede di legittimità.
Avv. Daniele Iarussi
LaPrevidenza.it, 13/02/2010
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