martedì, 13 ottobre 2026

La procedura obbligatoria di conciliazione per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Circolare 16.1.2013 n. 3 - Avv. Maurizio Danza

 

Di particolare interesse la recente circolare n. 3 del 16 gennaio 2013  del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, avente ad oggetto "art. 7 Legge n. 604/1966, come modificato dall’art. 1, co. 40 della legge n. 92/2012 ( c.d. riforma Fornero), che è intervenuta  con una serie di chiarimenti operativi in materia di “procedura obbligatoria di conciliazione per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo”. Con la predetta nota il Dicastero del Lavoro si è soffermato in particolare sull’iter relativo alla conciliazione prevista obbligatoriamente a seguito di licenziamenti del datore di lavoro per giustificato motivo oggettivo. In primo luogo i chiarimenti riguardano” l’ambito di applicazione della procedura”, attraverso la ridefinizione dell’ambito soggettivo di applicazione della procedura a tal riguardo, prevedendosi che, la disciplina si applichi innanzitutto “ai  datori di lavoro che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo occupino più di 15 lavoratori ,ma anche a quei datori che siano presenti nello stesso ambito comunale con più unità produttive, anche con un numero di addetti inferiore,sempreché complessivamente superiori a 15 dipendenti . La circolare del Ministero del Lavoro appare di particolare interesse nella parte in cui si sofferma sui casi in cui la motivazione del licenziamento è riconducibile al giustificato motivo oggettivo, secondo quanto prevede l’art. 3, seconda parte, della L. n. 604/1966. A tal proposito si richiama la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. sent. n. 11465 del 9 luglio 2012), che ha affermato che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni inerenti l’attività produttiva è una scelta riservata all’imprenditore, quale responsabile della corretta gestione dell’azienda anche dal punto di vista economico ed organizzativo, sicché essa, quando sia effettiva e non simulata o pretestuosa, non é sindacabile dal giudice quanto ai profili della sua congruità ed opportunità. La medesima circolare chiarisce che, a titolo esemplificativo, il giustificato motivo oggettivo di licenziamento é da ricondursi ad ipotesi di ristrutturazione di reparti, di soppressione del posto di lavoro, di terziarizzazione e di esternalizzazione di attività. Menziona inoltre,altre ipotesi di licenziamento per ....

Avv. Maurizio Danza

Documento integrale

Allegato: 20130116_Circ_3.pdf
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LaPrevidenza.it, 22/01/2013

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