Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circolare 38/2010 - D.ssa Silvana Toriello
Il quadro normativo di riferimento della maxisanzione è ormai sostanzialmente cambiato. Il legislatore nel ridisegnare l’Istituto ha cercato di coniugare la necessità dell’effetto deterrente della medesima con un alleggerimento della potestas puniendi. L’ambito di applicazione della maxisanzione è limitato ai soli datori di lavoro subordinato e la nuova maxi sanzione è applicabile anche alle violazioni commesse anteriormente all’entrata in vigore della legge ma consumatesi dopo l’entrata in vigore della medesima. La condotta illecita che consiste nell’occupare lavoratori in nero costituisce, infatti, un illecito di natura permanente in quanto la lesione dell’interesse protetto dalla norma si protrae nel tempo per cessare nel momento in cui il datore di lavoro regolarizza il rapporto di lavoro sommerso, ovvero tale rapporto si interrompe o, ancora, all’atto dell’accertamento da parte dell’organo ispettivo .Cessata la permanenza, la condotta può dirsi esaurita e l’illecito consumato.
Dr.ssa Silvana Toriello
LaPrevidenza.it, 23/11/2010
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