Cassazione penale, Sentenza 21.4.2010 n. 31394
Con sentenza del 2/10/2006 il G.U.P. Del Tribunale di Pordenone, in sede di giudizio abbreviato, assolveva perché il fatto non costituisce reato B.G. Dal delitto p. e p. dall’art. 589 c.p. Per avere, in qualità di primario del reparto di Gastroenterologia ed Endoscopia del locale Ospedale, cagionato la morte del paziente N.F. In quanto, optando in sede diagnostica per una esame endoscopico invasivo (ERCP), invece che per una mera risonanza magnetica, provocava l’insorgenza di una pancreatite che portava il paziente alla morte (acc. In (OMISSIS)).
Con sentenza del 2/10/2008 la Corte di Appello di Trieste confermava la pronuncia di assoluzione.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore della parte civile N.L., lamentando la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché il travisamento della prova, laddove la Corte di merito aveva affermato che l’endoscopia praticata aveva una finalità terapeutica, laddove gli stessi periti, all’udienza del 12/6/2006, avevano evidenziato i rischi dell’esame endoscopico. Peraltro la diagnosi di ingresso del paziente in ospedale non accennava minimente alla presenza di una sub stenosi cicatriziale della papilla, né altra patologia biliare, pertanto non poteva desumersi una finalità terapeutica di un atto che doveva avere una mera funzione diagnostica e, quindi doveva essere svolto nel modo meno rischioso possibile per il paziente.
LaPrevidenza.it, 12/09/2010
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