La conversione del licenziamento collettivo e le sue ragioni giustificatrici
Nota dell'Avv. Daniele Iarussi a Cass., sez. lav., 2 dicembre 2009, n. 25353
In tema di licenziamento collettivo, Sez. Lav. 25353.09, statuisce che il licenziamento collettivo costituisce un istituto autonomo, che si distingue radicalmente dal licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, essendo caratterizzato in base alle dimensioni occupazionali dell'impresa (più di quindici dipendenti), al numero dei licenziamenti (almeno 5), all'arco temporale (120 giorni) entro cui sono effettuati i licenziamenti ed essendo strettamente collegato al controllo preventivo, sindacale e pubblico, dell'operazione imprenditoriale di ridimensionamento della struttura aziendale. Ne consegue che, essendo il licenziamento collettivo sottoposto a presupposti del tutto diversi da quelli propri del licenziamento individuale, non è ammissibile l'ipotesi di una “conversione” del licenziamento collettivo in licenziamento individuale (vedi, tra le numerose decisioni, Cass. 23 marzo 2004, n. 5794), né sarebbe consentito al giudice, adito dal lavoratore per l'annullamento o l'accertamento di inefficacia di un licenziamento collettivo, ravvisare, in difetto di domanda riconvenzionale del datore di lavoro, la diversa fattispecie del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, incorrendo altrimenti in violazione dell'art. 112 c.p.c. (vedi Cass. 20 dicembre 2004, n. 23611). La pronuncia affrontando il tema delle ragioni giustificatrici ha puntualizzato che in caso di licenziamento collettivo per riduzione del personale, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un'unità produttiva o ad uno specifico settore dell'azienda, la comparazione dei....
Avv. Daniele Iarussi
LaPrevidenza.it, 26/01/2010