Circolare Inps 13 gennaio 2011 n. 5 - Avv. Daniela Carbone
I compensi percepiti per la partecipazione ai collegi nazionali o territoriali di gestione di albi o elenchi o degli enti di previdenza pubblici o privatizzati delle professioni sono assoggettati alla contribuzione della propria cassa di previdenza categoriale.
L’Inps con circolare n. 5 del 13.1.2011 ha precisato che i redditi derivanti dalla partecipazione ai collegi nazionali o territoriali della categoria di appartenenza, o degli enti di previdenza privati o privatizzati delle professioni, percepiti da soggetti che svolgono in maniera professionale ed abituale attività legata all’esercizio di arti e professioni, concorrendo alla formazione del reddito derivante dall’attività professionale o artistica, non sono soggetti a contribuzione nell’ambito della gestione separata Inps di cui all’art.2, comma 26, l.n.335/95, dovendo invece essere assoggettati a prelievo contributivo nell’ambito della gestione previdenziale competente in relazione al reddito professionale.
I compensi ai componenti dei consigli territoriali o nazionali e degli enti di previdenza delle categorie professionali rientrano, quindi, nell’oggetto dell’arte o professione svolta dai percettori; non sono, quindi, soggetti alla contribuzione a favore della c.d. gestione separata Inps bensì all’obbligo contributivo nel confronti della gestione previdenziale competente in base al reddito professionale (e cioè l’obbligo contributivo deve essere assolto nei confronti della cassa di previdenza della categoria professionale).
Avv. Daniela Carbone
LaPrevidenza.it, 19/01/2011
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