venerdì, 16 ottobre 2026

La Commissione europea condannata per violazione del rispetto del domicilio e della vita privata di un proprio funzionario

Tribunale della Funzione Pubblica Ue, Sentenza 9.6.2010 F-56/09

 

«Funzione pubblica – Funzionari – Ricorso per risarcimento danni – Accesso dell’amministrazione all’alloggio di servizio di un funzionario – Rispetto del domicilio e della vita privata»

Il ricorrente, funzionario di grado A 7 presso la direzione generale (DG) «Sviluppo» della Commissione, veniva assegnato alla delegazione della Commissione di Luanda, in Angola (in prosieguo: la «delegazione»), come funzionario in prova dal 16 giugno 2000, poi come funzionario di ruolo a far data dal 16 marzo 2001.  Con convenzione firmata il 17 novembre 2000 (in prosieguo: la «convenzione di alloggio»), la Commissione metteva a disposizione del ricorrente un immobile a uso abitativo, sito a Luanda, dove l’interessato sistemava i propri effetti personali. All’art. 5 della convenzione di alloggio era previsto che la stessa avrebbe avuto termine alla data in cui l’assegnazione del ricorrente alla delegazione fosse cessata. L’art. 12 della convenzione di alloggio stabiliva che i servizi della Commissione disponevano di un diritto di ispezione del bene locato ogni qualvolta fosse stato necessario al fine di garantire l’adeguato rispetto, da parte del funzionario, dei suoi obblighi contrattuali, ma prevedeva altresì che essi avrebbero dovuto «chiedere almeno 48 ore prima dell’ispezione il consenso [del funzionario] sulla data della stessa».  Dal 4 gennaio 2002 il ricorrente è in congedo di malattia presso il suo domicilio, in Italia.  Con decisione 18 marzo 2002 l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») riassegnava il ricorrente alla sede della DG «Sviluppo» a Bruxelles (Belgio) a far data dal successivo 1° aprile (in prosieguo: la «decisione 18 marzo 2002»). Il ricorso diretto all’annullamento della decisione 18 marzo 2002 veniva respinto con sentenza del Tribunale di primo grado 24 novembre 2005, causa T 236/02, Marcuccio/Commissione (Racc. PI pagg. I A-365 e II 1621). Con sentenza 6 dicembre 2007, causa C 59/06 P, Marcuccio/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta), la Corte, dopo aver rilevato che al ricorrente non era stata data la possibilità di presentare le sue osservazioni prima dell’adozione della decisione 18 marzo 2002, annullava, per detto motivo, la citata sentenza del Tribunale di primo grado Marcuccio/Commissione e rinviava la causa, tuttora pendente, dinanzi a quest’ultimo.  Il 2 maggio 2002 il ricorrente inviava al suo direttore generale e, per conoscenza, al capo della delegazione una nota nella quale chiedeva precisazioni sulla situazione dei suoi effetti personali, tenuto conto delle conseguenze della decisione con cui era stato riassegnato a Bruxelles. Egli intendeva, in particolare, appurare come avrebbe potuto recuperare lui stesso i suoi effetti personali situati nell’alloggio.  Con lettera del 3 maggio 2002 la Commissione rispondeva che avrebbe continuato ad assicurare il servizio di guardiania dell’alloggio nonché la fornitura a quest’ultimo di energia elettrica e di acqua, al fine di preservare gli effetti personali del ricorrente che vi si trovavano.  La Commissione, con nota del 15 ottobre 2002, informava il ricorrente di aver risolto il contratto di locazione del suo alloggio e deciso di fissare al 27 novembre 2002 la data del trasloco dei suoi effetti personali e della sua autovettura (in prosieguo: la «nota del 15 ottobre 2002»). In questa stessa nota la Commissione chiedeva al ricorrente di comunicarle, alla sua ricezione, a quale indirizzo dovessero essere inviati i suoi effetti personali e la sua autovettura, precisando che in mancanza di risposta essi sarebbero rimasti in deposito a Luanda.

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LaPrevidenza.it, 14/06/2010

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SERGIO BENEDETTO SABETTA
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