martedì, 13 ottobre 2026

L'uso telefono a fini privati del dipendente pubblico può configurare il reato di peculato

Corte di cassazione, sezione penale, sentenza 20 maggio 2009, n.21165 - dott. Gesuele Bellini

 

L’uso privato del telefono dell’ufficio da parte del pubblico dipendente integra il reato di peculato di cui all’art. 314 c.p. Così ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione penale, nella sentenza del 20 maggio 2009, n. 21165. Il caso ha riguardato un dipendente amministrativo di un ospedale, il quale, nell’arco di un biennio, aveva effettuato numerose telefonate di natura privata, anche verso paesi stranieri. L’interessato contestava il reato di peculato addebitatogli, ritenendo, tra l’altro, che l’uso dell’utenza telefonica darebbe luogo solo all’addebito di somme per la pubblica amministrazione non costituendo quindi un’appropriazione di un bene pubblico. Non è stata dello stesso avviso la Corte di Cassazione, la quale nel rigettare il ricorso, richiamando la giurisprudenza maggioritaria (ex plurimis, Cass. pen. Sez. VI, 7 novembre 2000) ha affermato che “l’uso degli apparecchi telefonico comporta l’appropriazione (non restituibile) delle energie necessarie alla comunicazione, di cui l’impiegato ha disponibilità per ragioni d’ufficio, e configura l’ipoteso del reato di cui al primo comma dell’art. 314 c.p.” Al riguardo, la giurisprudenza (Cass. pen. Sez. VI, 15 gennaio 2003, n. 10671) aveva già avuto modo di chiarire che nell'ipotesi in cui il dipendente pubblico, disponendo dell'utenza telefonica intestata all'Amministrazione, la utilizzi per effettuare chiamate di interesse personale, il fatto lesivo si sostanzia non nell'uso dell'apparecchio telefonico quale oggetto fisico, bensì nell'appropriazione - conseguita attraverso tale uso - delle energie necessarie (formate da impulsi elettronici) per conversazioni telefoniche, che non sono "immediatamente restituibili. Ne consegue che l'ipotesi delittuosa è inquadrabile astrattamente nel "peculato-ordinario" di cui al primo comma dell’art. 314 c.p.   Lo stesso indirizzo maggioritario in più occasioni (Cass. pen. Sez. VI, 14- gennaio 2003, n. 7347; Cass. pen. Sez. VI, 31 gennaio 2003, n. 10719) ha precisato invece che è esclusa la configurabilità del reato di peculato solo allorquando il pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico effettui telefonate personali “per infrequenti ed occasionali esigenze private, riconducigli, quindi, alla nozione di «caso eccezionale», espressamente riconosciuto dall'ordinamento come idoneo a giustificare la deroga al generale divieto di uso personale del telefono da parte del pubblico dipendente”. Il suddetto orientamento trova conferma anche nel Decreto del Ministero della funzione pubblica, del 31 marzo 1994, (Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni) il quale all’art. 10, comma 5 stabilisce che “ salvo casi eccezionali, dei quali informa il dirigente dell'ufficio, il dipendente non utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per effettuare telefonate personali”. Con tale disposizione si autorizza, dunque, ad usare il telefono dell'ufficio per comunicazioni private, solo in situazioni eccezionali, di carattere sporadico ed episodico, con l’obbligo comunque di informare il dirigente.  

(dott. Gesuele Bellini)

 

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LaPrevidenza.it, 27/05/2009

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