L’irrilevanza della tenuità del danno derivante dalla sottrazione commessa dal dipendente ai fini del licenziamento per giusta causa
Nota dell'Avv. Daniele Iarussi a Cass. civ., sez. lav., 4 novembre 2009, n. 23365
In materia di licenziamento per giusta causa, con particolare riferimento alla tenuità del danno arrecato all’azienda, sez. Lavoro, 23365/2009 afferma che, sull'inadeguato approfondimento della circostanza concernente la tenuità del danno derivante dalla sottrazione commessa dal dipendente, ai fini della valutazione della proporzionalità e della gravità del fatto rispetto alla sanzione del licenziamento applicata dal datore di lavoro, si deve, infatti, ribadire, come già evidenziato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, in caso di licenziamento per giusta causa, che la dedotta circostanza è irrilevante ai fini della valutazione della proporzionalità tra fatto addebitato e recesso, venendo in considerazione la ripercussione sul rapporto di lavoro di una condotta suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del dipendente rispetto agli obblighi assunti (Cass. 13 aprile 2006 n. 8679, Cass. 19 agosto 2004 n. 16260, Cass. 7 agosto 2004 n. 15320, Cass. 29 settembre 2003 n. 14507). Né rilievo determinante, in ordine alla proporzionalità del fatto rispetto al licenziamento adottato, può avere la mancanza di precedenti disciplinari del lavoratore.
Avv. Daniele Iarussi
LaPrevidenza.it, 05/12/2009