Cassazione 28.6.2009 n. 14864 - Nota dell'Avvocato Daniele Iarussi
In tema di interpretazione contrattuale, afferma IV, 14684 che il Regolamento del personale e delle norme generali di organizzazione e funzionamento dell’Istituto vada correttamente interpretato secondo i canoni del codice civile, con alcune esclusioni. In particolare, l'art. 2 del Regolamento per il personale è stato interpretato esattamente dalla Corte d'appello sulla base del senso letterale della parola (art. 1362, primo comma, cod. civ.) “nonché”, la quale congiunge, e non disgiunge, le espressioni designanti i due requisiti (responsabilità e mansioni) per l'accesso alla carriera direttiva. Ed inoltre, si sancisce che è vero che per gli atti unilaterali, quale un regolamento formato dal datore di lavoro, valgono le regole d'interpretazione contrattuale contenute nel codice civile in quanto compatibili (art. 1324 cod. civ.) ma, quand'anche e ad altri effetti vogliasi ravvisarsi in quel negozio giuridico un contratto per effetto dell'adesione dei lavoratori, per esso non può valere il canone ermeneutico della comune intenzione delle parti, di cui allo stesso primo comma dell'art. 1362. Né viene invocato dal ricorrente il comportamento complessivo, anche dei destinatari, successivo alla formulazione del regolamento (art. 1362 cit., secondo comma), giacché egli fa riferimento ad atti sempre unilaterali, quali le delibere del consiglio d'amministrazione della società datrice di lavoro, che tuttavia non cancellano neppure per implicito la suddetta congiunzione.
Avvocato Daniele Iarussi
LaPrevidenza.it, 25/10/2009
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