Cassazione civile sez. III, Sentenza 20 luglio 2010 n. 16896
Avverso la sentenza 17-2-04 del Tribunale di Trento proponeva appello B.L. (coinvolta in un incidente stradale causato da un veicolo della Elettrica S.n.c. Assicurato dalla ITAS ed a seguito del quale incidente aveva riportato lesioni), lamentando che le erano stati liquidati solo il danno biologico e il patrimoniale da lucro cessante (perdita della retribuzione di operaia a tempo parziale) ma non il danno (patrimoniale) conseguente alla invalidità del 30%, che erroneamente era stata valutata solo come danno biologico nella sentenza impugnata, in quanto incidente anche sulla sua attività di casalinga, siccome produttiva di reddito, sia pure figurativo, e la cui riduzione doveva essere comunque oggetto di risarcimento. Ed invero non era condivisibile l’affermazione del primo giudice che aveva respinto quella domanda, poiché non provata la spesa di una colf sostitutiva, in quanto e comunque anche la casalinga svolge un’attività lavorativa suscettibile di valutazione economica. Di conseguenza il parametro per la determinazione del danno doveva essere costituito dal triplo della pensione sociale, ovvero dalla retribuzione giornaliera di una colf di prima categoria. Eppertanto, se assunto per il calcolo il primo parametro, e precisamente L. 9.233.250 annue, tenuto conto dell’età, 34 anni, della percentuale di invalidità del 30%, applicando la nota formula determinativa del danno (9.233.250 x 30% x 0,8 x 17,438) l’importo risarcitorio doveva essere quantificato in L. 115.926.777, oltre interessi e rivalutazione dal 1999, epoca dell’incidente. Non apprezzabilmente diverso il risultato se utilizzato il parametro della retribuzione della Colf. Eppertanto, la B. chiedeva che l’Elettrica e l’ITAS, in parziale riforma della sentenza impugnata, fossero condannati al pagamento anche di detta somma. Costituitisi, i convenuti contestavano l’ulteriore pretesa risarcitori a della B., in quanto il relativo danno non era stato affatto provato. D’altra parte, lo stesso C.T.U. Aveva individuato una influenza negativa dei postumi solo sulla specifica capacità di lavoro di operaia agricola. Eppertanto, concludevano per la reiezione dell’appello. All’udienza del 12.04.2005 le parti rassegnavano le proprie conclusioni e la Corte concedeva i termini di rito....
LaPrevidenza.it, 06/08/2010
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