D.ssa Silvana Toriello
Il punto di arrivo della evoluzione in materia è sintetizzato in una faq presente sul sito dell’AVCP che citando l’articolo 44-bis del d.P.R. n. 445/2000, introdotto dall'articolo 15 comma 1, lettera d) della legge n. 183/2011; la Circolare INPS n. 98/2012 e Circolare Presidenza Consiglio dei Ministri – Dip. Funzione pubblica n. 6/2012 scrive :” Il legislatore, considerando la peculiarità della disciplina relativa al DURC, ha previsto che lo stesso debba sempre essere acquisito d’ufficio dalle Amministrazioni procedenti, eccezion fatta per i casi in cui la specifica normativa di settore preveda la presentazione di una dichiarazione sostitutiva; in quest’ultimo caso l’Amministrazione sarà tenuta a verificare la veridicità di quanto dichiarato dal privato ai sensi dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445/2000 (cfr. ad esempio l’articolo 4, comma 14-bis, del decreto legge n. 70/2011 relativo all’acquisto di beni e servizi di valore inferiore a 20.000 euro e circolare Ministero Infrastrutture n. 4536 del 30 ottobre 2012, punto 7).
Il Ministero del lavoro si è espresso su questo tema già nel 2004 con la lettera circolare prot. n. 848 del 14 luglio 2004 concernente “Certificazioni di regolarità contributiva - art.86, comma 10, D.Lgs. n. 276/2003 -dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 – nota ANCE n. 245/S.99/V del 30 giugno 2004.” Rappresentando quanto segue :”con la nota di cui in oggetto l’Associazione Nazionale Costruttori Edili solleva la problematica concernente la corretta interpretazione dell’articolo 86, comma 10, del D.Lgs. n. 276/2003 (rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva), in riferimento all’orientamento assunto da alcune amministrazioni che, nelle more della piena operatività della procedura di rilascio del DURC, sembrano consentire la possibilità di autocertificare la regolarità contributiva ai fini INPS, INAIL e Casse Edili da parte delle imprese che svolgono lavori privati. Alla luce dei principi ispiratori della disposizione normativa che introduce tale forma di certificazione unica, il Ministero non ritiene di poter condividere l’orientamento volto a ritenere fungibile l’attestazione proveniente dagli Istituti e dalle Casse Edili con la mera autodichiarazione del titolare dell’impresa interessata. Da un lato infatti l’autocertificazione vanifica del tutto la finalità di contrasto al fenomeno del lavoro sommerso a cui il Documento Unico di Regolarità Contributiva è volto e, dall’altro, non è in linea con l’obiettivo proprio della disposizione di cui all’articolo 86, comma 10, consistente nell’unificazione della procedura di attestazione della regolarità contributiva da parte delle imprese edili, indipendentemente dal fatto che le stesse siano impegnate nello svolgimento di lavori pubblici ovvero privati. Nell’ambito dei lavori pubblici, infatti, non è possibile ricorrere all’autocertificazione operando semmai e solo con riferimento alla certificazione INPS e INAIL l’istituto del silenzio-assenso ed essendo comunque necessaria la esplicita attestazione di regolarità rilasciata dalla Casse Edili. Peraltro, il richiamo all’articolo 46 del D.P.R. 445/2000 non appare del tutto conferente alla fattispecie in esame in quanto lo stesso sembra consentire (lett. p) l’autocertificazione del versamento di somme di denaro a titolo contributivo, con l’indicazione del relativo ammontare, ma ciò non implica che tale versamento corrisponda al reale ammontare del dovuto e quindi alla “regolarità contributiva”.Ciò in quanto la verifica contributiva comporta un accertamento di ordine tecnico che non può,per sua natura, essere demandato al dichiarante ma va effettuato necessariamente dagli istituti e dai soggetti privati incaricati della riscossione e dei contributi obbligatori. Con l’occasione, infine, si ritiene utile precisare che l’unico ambito di attività che esula dalla applicazione della disciplina sul rilascio del DURC appare quella dei lavori in economia realizzati direttamente da privati. Infatti il dettato di cui all’articolo 86, comma 10 del D. Lgs. n. 276/2003, fa esplicito riferimento alle sole imprese e, nell’ambito di tale nozione, evidentemente, non rientrano i soggetti privati che realizzano direttamente e per proprio conto le opere edili.”...
LaPrevidenza.it, 04/06/2013
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Avvocato
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