L’attestazione dell’orario ai fini della giustificazione del permesso. Novità in tema di assenze del dipendente dopo la legge 125 del 2013
Avv. Maurizio Danza
Come è noto anche la legge 30 ottobre 2013, n. 125 ( di conversione con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101), recante “disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”. ( cfr. G.U. n. 255 del 30-10-2013), è intervenuta su taluni istituti che disciplinano il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici. Di particolare interesse, oltre a quelle in tema di incarichi a favore dei dipendenti,operate tramite un ampliamento delle fattispecie rientranti tra le c.d. attività non soggette ad autorizzazione ( trattasi delle docenze e gli incarichi per la ricerca scientifica inserite ora nell’art. 53 co. 6 f.bis del d.lgs.n.165/2001), quelle introdotte dall’art 4 nuovo co. 16 bis in materia di controlli sulle assenze, a parziale modifica dell’ art 55 septies c.5 ter del d.lgs n.165/2001. Infatti il testo del c.5-ter prima della modifica, recitava espressamente che “nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza é giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione. Il nuovo co. 16 bis introdotto dall’art.4 della L.n.125/2013 è invece intervenuto sostituendo, nella prima parte del co.5 ter, la parola "l'assenza e' giustificata" con "il permesso e' giustificato",mentre nella seconda parte dopo le parole “di attestazione" ha inserito ", anche in ordine all'orario"; infine ha aggiunto alla fine le parole "o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica" Il testo attualmente vigente del co.5-ter dell’art.55 septies del d.lgs n.165/2001 prevede in primo luogo che” nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso é giustificato mediante la presentazione di attestazione anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica".Appare dunque evidente come il legislatore, abbia operato la sostituzione del termine “assenza” in quello di “permesso” in riferimento alle c.d. visite specialistiche. La disposizione inoltre, sembra chiaramente indicare che, ai fini della fruizione “concreta”( la norma infatti utilizza il termine di giustificato) del permesso da parte di tutti i dipendenti pubblici ( contrattualizzati e non), l’attestazione dovrà riportare per il futuro, anche l’orario relativo alla permanenza presso lo studio o struttura medica anche privata. Infine,nell’adeguarsi all’orientamento finalizzato alla utilizzazione dei sistemi digitali quali strumenti di risparmio, la nuova disposizione prevede inoltre che, l’attestato possa essere trasmesso dalle strutture mediche mediante posta elettronica.
(Maurizio Danza)
LaPrevidenza.it, 19/11/2013