Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:
1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività d'intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o piu' delle seguenti condizioni:
1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:
1)il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2)il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.
(1) Articolo così sostituito ex l. 29 ottobre 2016, n. 199.
Introdotta nel 2011 dal c.d. decreto stabilità e successivamente ampliata nella sua portata precettiva dalla l. 199/2016, la fattispecie ha, come obiettivo politico criminale, la repressione del c.d. caporalato, spesso collegato ad organizzazioni (mafiose) diretto a garantire un più efficace contrasto contro il fenomeno di sfruttamento del lavoro e degli sfruttatori. Purtroppo ancora oggi nonostante la Legge è del 2011, modificata nel 2016, dove si segnalano l'attribuzione e la rilevanza alla condotta violenta o minacciosa, si tratta di un fenomeno ancora particolarmente presente nel settore dell'agricoltura che coinvolge un numero elevato di braccianti, italiani e migranti, che sono sottoposti allo sfruttamento e ai ricatti dei caporali e ridotti in condizioni di schiavitù. L'obiettivo politico-criminale perseguito dal legislatore è la repressione del c.d. caporalato, fenomeno criminale spesso collegato ad organizzazioni mafiose, diretto allo sfruttamento della manovalanza lavorativa con metodi illegali.
Il Caporalato come è noto, è da sempre l'emblema delle economie sottosviluppate che si appoggiano a questa forma di "imprenditoria" sommersa al fine di violare tutte le leggi che ruotano intorno al mondo del lavoro e al libero mercato, e che il più delle volte ha strette connessioni con il mondo delle organizzazioni criminali. I caporali erano, dunque, dei lavoratori a giornata, esattamente come le persone per cui concordavano il lavoro e la retribuzione; al contempo, essi erano però in una posizione di supremazia, che consentiva loro di guadagnare sulla differenza tra il salario concordato con il proprietario del fondo e da questi versato e quanto essi concretamente conferivano al lavoratore a giornata, sul quale gravava pertanto interamente il guadagno del caporale stesso. L'originaria attività di caporalato presentava altresì i tratti di sfruttamento del lavoro altrui che possiede il fenomeno attuale: corresponsione di retribuzioni al di sotto della soglia minima di sostentamento e del tutto sproporzionate all'attività lavorativa effettivamente svolta; trattenimento di una parte del salario del lavoratore a discrezione del caporale; precarietà massima del lavoro; dipendenza del lavoratore dal caporale per l'ottenimento del lavoro, nonché per il soddisfacimento di bisogni primari come l'alimentazione.
La legge n. 199/2016 e le sue finalità.
Il 29/10/2016 è stata approvata la legge n. 199, recante "Disposizioni di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo". Tale legge costituisce un organico intervento di riforma degli strumenti, penalistici e non, in tema di lavoro agricolo. Viene, innanzitutto, sostituito l'art. 603 bis c.p., la rubrica del quale rimane invariata, con l'introduzione tuttavia di rilevanti novità in tema di soggetto attivo del reato, condotta punibile e indici di sfruttamento dei lavoratori. Si introduce, poi, nel codice penale gli artt. 603 bis.1, rubricato "Circostanza attenuante", e 603 bis.2, rubricato "Confisca obbligatoria".
Le condotte punite dal nuovo art. 603 bis c.p.
Il 1° comma del nuovo art. 603 bis c.p. adesso stabilisce: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:
1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno». Il legislatore al fine di chiarire il significato del concetto di sfruttamento, elenca nel secondo comma quali sono gli indici dai quali è possibile desumere la ricorrenza di siffatta situazione, in sostanza si tratta delle violazioni alle più basilari norme che regolano il mondo del lavoro. La disposizione punisce sia il reclutatore di manodopera, sia il datore di lavoro caratterizzato da sfruttamento. Si tratta di due ipotesi di reato che puniscono condotte tra di loro differenti.
In merito alla condotta materiale del reclutatore, la disposizione nella versione precedente puniva chiunque svolgesse «un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento», mentre adesso punisce chiunque "recluta manodopera". Ad essere punita, dunque, nel testo originario era una condotta consistente nello svolgimento di un'organizzata attività di intermediazione, la quale poteva consistere alternativamente nel reclutamento di manodopera o nell'organizzazione di attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento. Non c'è più il riferimento all'attività di intermediazione. Delle due condotte precedentemente previste, è stato eliminato il riferimento all'organizzazione dell'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, rimanendo, quale unica condotta punibile, quella di reclutamento. Il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, così come configurato dall'art. 603 bis c.p., è di natura plurioffensiva. Esso lede in varia misura beni giuridici differenti, alcuni dei quali sono tra i più importanti previsti dal nostro ordinamento, essendo tutelati anche dalla costituzione. Innanzitutto, ad essere lesi da tale delitto sono i beni della libertà personale e della dignità umana. I principali beni giuridici appena menzionati sono richiamati dal 1° comma dell'art. 603 bis c.p., laddove indica tra i requisiti della condotta le condizioni di sfruttamento dei lavoratori e l'approfittamento dello stato di bisogno degli stessi. Il delitto in esame incide negativamente al corretto svolgimento della concorrenza tra le imprese, la quale viene meno in presenza di tutte quelle forme di concorrenza sleale, violando tutte quelle norme lavorative in tema di rapporto di lavoro.
La formulazione del 1° comma dell'art. 603 bis c.p. riesce a coprire una pluralità di condotte riconducibili alla figura del datore di lavoro, punendo l'assunzione, l'impiego o l'utilizzo di lavoratori sottoposti a condizioni di sfruttamento. In questo modo la condotta delittuosa del datore di lavoro viene resa del tutto autonoma dalla condotta di reclutamento, ben potendosi configurare l'ipotesi di utilizzo diretto di lavoratori sottoposti a sfruttamento da parte del datore di lavoro. Quindi la principale novità della disposizione è, certamente, la previsione della punibilità del datore di lavoro. Questo, infatti, non veniva interessato dal precedente art. 603 bis c.p., non potendo rispondere per il mero impiego di lavoratori sfruttati, ma soltanto laddove la sua condotta avesse configurato, anche in concorso con l'intermediario, l'attività di intermediazione. La formulazione del 1° comma dell'art. 603 bis c.p. riesce a coprire una pluralità di condotte riconducibili alla figura del datore di lavoro, punendo l'assunzione, l'impiego o l'utilizzo di lavoratori sottoposti a condizioni di sfruttamento. Da evidenziare che la condotta, accomuna sia il reclutamento di cui al n. 1, che l'utilizzo, l'assunzione o l'impiego di cui al n. 2 del 1° comma dell'art. 603 bis c.p., ed è rappresentata dall' approfittamento dello stato di bisogno dei lavoratori. Rispetto alla versione precedente si è scelto di eliminare il riferimento anche all'approfittamento dello stato di necessità dei lavoratori, risultando sufficiente ai fini della tutela penalistica la previsione della sola soglia dello stato di bisogno.
Avv. Vincenzo Mennea
(Vincenzo Mennea)
LaPrevidenza.it, 24/12/2019