Di grande interesse l' ordinanza n.5242 pubblicata oggi 13 settembre 2018, con cui la sezione III Bis del TAR Lazio-Roma ha accolto il ricorso degli insegnanti tecnico pratici ( c.d. ITP) patrocinato dall'Avv. Maurizio Danza del Foro di Roma, con cui era stata richiesta l'ammissione alle prove concorsuali indette con il DDG n.85/2018. La pronuncia appare di particolare interesse poichè riconosce il diritto degli ITP ancorchè non inseriti nelle GAE o nella seconda fascia di istituto al 31 maggio 2017, a partecipare alle prove concorsuali. In particolare il Collegio per la prima volta si è adeguato all'orientamento della sesta sezione del Consiglio di Stato che, con ordinanza n. 5134/2018 ha già sollevato questione di legittimità costituzionale in tema alle modalità di svolgimento del concorso di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59; secondo la Sezione infatti, la questione di legittimità costituzionale della norma, applicabile in tale diverso procedimento, rileva anche nel presente giudizio divenendo dunque applicabili i principi espressi dall'ordinanza dell'Adunanza plenaria 15 ottobre 2014 n. 28 in ordine alla cosiddetta "sospensione impropria". Il Collegio ha accolto l'istanza cautelare ai fini dell'ammissione con riserva dei ricorrenti alla procedura concorsuale , rinviando altresì la cognizione cautelare ad una camera di consiglio successiva all'eventuale riassunzione del giudizio, ed ha ritenuto " nelle more" necessario tutelare la posizione delle parti ricorrenti mediante la concessione di una misura cautelare interinale, fino alla camera di consiglio successiva alla pronuncia della Corte costituzionale e, sospendere il giudizio sino alla pronuncia della Corte costituzionale.
(Avv. Prof. Maurizio Danza)
N. 05177/2018 REG.RIC.
0 / N. _____/____ REG.PROV.CAU. N. 05177/2018 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 5177 del 2018, proposto da
Maria Aloi, Maria Aloi, Giovanna Andidero, Giovanni Artuso, Francesco Romano Branca, Annamaria Calderazzo, Fortunata Callea, Francesco Callea, Angela Caridi, Giuseppe Leo Caridi, Antonino Cartisano, Eugenio Giuseppe Cartisano, Ilenia Condemi, Emanuele Cozzupoli, Fortunato Crea, Porzio Antonino Crea, Antonio Caridi, Francesca Crisopulli, Sebastiano Cuzzilla, Giuseppe Favasulli, Leonardo Ferraro, Saverio Ferreri, Anna Immacolata Ficara, Domenico Franco, Maurizio Gelsomino, Antonia Daniela Genovese, Antonino Greco, Giacomo Gulli, Giovanni D'Agostino, Alessia Ligato, Federica Macheda, Maria Antonia Macheda, Davide Maggi, Cristina Maiolo, Rocco Marando, Saverio Maisano, Francesco Manti, Giovanna Manti, Domenico Martino, Simona Emanuela Marra, Leo Marte, Fiorenzo Mazza, Sara Migliorini, Andrea Minniti, Maria Laura Mollica, Domenico Morabito, Roberto Filippo Morabito, Gianluca Muscolo, Agata Nucera, Giuseppe Palamara, Annamaria Pangallo, Filippo Patafi, Veronica Petrulli, Giovanni Pirillo, Davide Bruno Plutino, Fortunato Mariano Romeo, Massimiliano Scarfo, Natale N. 05177/2018 REG.RIC.
Scriva, Alessio Leonardo Sofia, Antonio Spinella, Giuseppina Spinella, Francesca Talia, Bruno Tomasello, Andrea Vazzana, Domenico Versace, Gabriele Antonio Tropeano, Beniamino Vitale, Giovanni Marino, Daniela Scuorpo, Domenico Stellitano, Silvia Asciutto, Cinzia Vincenza Barzaghi, Alessia Campolo, Giovanni Emanuele Campolo, Daniela Ines Domenica Caridi, Domenico Caserta, Massimiliano Curcio, Antonino Alessandro Curro, Antonio Di Nardo, Giovanni Marino, Leo Marte, Monica Melissi, Domenica Messineo, Antonio Morabito, Giuseppina Novella, Giovanni Romeo, Angelo Stelitano, Giovanni Stelitano, Domenico Stellitano, Francesca Tallarida, Vincenza Tomasello, Salvatore Gangemi, Alessandra Luciano, Francesco Fortugno, Adriano Nucci, Jolanda Pacifico, Bruno Nucera, Francesco Romeo, Natale Cibelli, Laura Dieni, Simona Latella, Giuseppe Antonio Marra, Emanuele Sergi, Giuseppe Pisciotti, Vanessa Zumbo, Maria Rosa De Marco, Silvana Pellicone, Demetrio Latella, Antonino Costante, Crescenzo De Lucia, Giovanni Indennitate, rappresentati e difesi dall'avvocato Maurizio Danza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) del decreto del direttore generale per il personale scolastico 1 febbraio 2018, n. 85 di indizione del concorso per il reclutamento a tempo indeterminato del personale docente nelle scuola secondaria di primo e secondo grado, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16/02/2018, n. 14, nella parte in cui all'art. 3 requisiti di ammissione, stabilisce rispettivamente che: "Gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso per posti comuni purché siano iscritti nelle graduatorie ad N. 05177/2018 REG.RIC.
esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data del 31 maggio 2017. Possono altresì partecipare al concorso per posti di sostegno purché, in aggiunta, siano specializzati sul sostegno"; nella parte in cui stabilisce all' art. 4, co. 3, "I candidati presentano istanza di partecipazione al concorso esclusivamente attraverso istanza POLIS, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione"; 2) del decreto ministeriale n. 995 del 15 dicembre 2017 "Modalità di espletamento della procedura concorsuale di cui all'art. 17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento o di specializzazione all'insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione (pubblicato su GU n.33 del 9-2-2018), nella parte in cui stabilisce all' art. 6 requisiti di ammissione rispettivamente: "Gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso per posti comuni purché siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data del 31 maggio 2017. Possono altresì partecipare al concorso per posti di sostegno purché, in aggiunta, siano specializzati sul sostegno"; nella parte in cui stabilisce espressamente all'art.7 co. 2 "I candidati presentano l'istanza di partecipazione ai concorsi esclusivamente a mezzo delle apposite funzioni rese disponibili nel sistema informativo del Ministero ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione". 3) di ogni altro atto presupposto, conseguenziale o comunque connesso ai precedenti, ancorché sconosciuti, nella parte in cui escludono illegittimamente i ricorrenti, tutti insegnanti tecnico pratici in possesso di abilitazione nelle classi di concorso indicate nelle rispettive domande, dalla partecipazione al concorso previsto dal bando indetto con D.D.G. n.85 del 1 febbraio 2018. N. 05177/2018 REG.RIC.
Per l'accertamento e condanna dell'Amministrazione scolastica ai sensi dell'art. 34, co. 1, lett. b) e c) c.p.a., all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio in forma specifica, consistente nella ammissione dei ricorrenti a partecipare alle procedure concorsuali per le classi di concorso e per le Regioni indicate nelle rispettive domande, anche in via di urgenza e con riserva, alla prova orale di cui all'art.6 del bando indetto con D.D.G. n.85/2018, nonché alla condanna per risarcimento del danno da perdita di chances.
Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca; Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2018 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che: - con ordinanza n. 5134/2018 la sesta sezione del Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità costituzionale in tema alle modalità di svolgimento del concorso di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59; - la questione di legittimità costituzionale della norma, applicabile in tale diverso procedimento, rileva anche nel presente giudizio divenendo dunque applicabili i principi espressi dall'ordinanza dell'Adunanza plenaria 15 ottobre 2014 numero 28 in ordine alla cosiddetta "sospensione impropria"; - che nelle more appare necessario tutelare la posizione delle parti ricorrenti N. 05177/2018 REG.RIC.
mediante la concessione di una misura cautelare interinale, fino alla camera di consiglio successiva alla pronuncia della Corte costituzionale. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) a) sospende il giudizio sino alla pronuncia della Corte costituzionale; b) accoglie l'istanza cautelare ai fini dell'ammissione con riserva dei ricorrenti alla procedura concorsuale di cui trattasi, c) rinvia la cognizione cautelare ad una camera di consiglio successiva all'eventuale riassunzione del giudizio. Spese della presente fase compensate. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2018 con l'intervento dei magistrati: Riccardo Savoia, Presidente Alfonso Graziano, Consigliere Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Claudia Lattanzi Riccardo Savoia
IL SEGRETARIO