mercoledì, 14 ottobre 2026

Infortunio in itinere: non è riconosciuto se causato per colpa dell'interessato

Consiglio di Stato 20 marzo 2007, n. 1309 - Gesuele Bellini

 

E’ legittimo il diniego di riconoscimento della causa di servizio nel caso di un infortunio subito da un dipendente pubblico, in occasione di un incidente stradale verificatosi in itinere, mentre si recava al lavoro, con mezzo proprio, nel caso in cui risulti che la responsabilità dell'incidente sia imputabile allo stesso dipendente.
Questa la decisione cui è giunto il Consiglio di Stato, Sezione VI, nella sentenza 20 marzo 2007, n. 1309.
La vicenda ha visto coinvolto un dipendente pubblico, che recandosi al lavoro con la propria autovettura, ha subito un incidente stradale in quanto, come risultante nel verbale dei carabinieri, non si era fermato allo “stop”.
L’interessato vistosi negare il riconoscimento della causa di servizio per infortunio in itinere, ha proposto ricorso al TAR e, per il mancato accoglimento, al Consiglio di Stato.
Il Collegio, in merito, ritiene consolidato l’orientamento della Cassazione (Cass. Sez. Lav. n. 11885 del 6.8.2003) in base al quale "la violazione di norme fondamentali del codice della strada può integrare (secondo una valutazione rimessa al giudice) un aggravamento del rischio tutelato talmente esorbitante dalle finalità di tutela da escludere la stessa in radice".
Pertanto, la condotta dell’interessato integra gli estremi della colpa grave, idonea ad escludere il nesso di causalità tra il servizio prestato e l’infortunio subito "in itinere" e quindi l’interessato non può avere il riconoscimento della causa di servizio.
Nella sentenza si affronta la problematica, relativa alla distinzione tra dolo e colpa grave, che secondo un indirizzo giurisprudenziale del giudice ordinario, eccezione fatta per i casi caratterizzati da "rischio elettivo", la possibile colpa del lavoratore nella causazione dell’incidente non interrompe il nesso di causalità.
Al riguardo, giova ricordare i presupposti che la giurisprudenza (Cass. 5063/00; Cass. 320/2002) ha delimitato per il riconoscimento della causa di servizio in caso di infortunio in itinere nel tragitto tra casa e lavoro, che sono:
a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l’evento, nel senso che tale percorso costituisca per l’infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione;
b) la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa, nel senso che il primo non sia del lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda;
c) la necessità dell’uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, considerati i suoi orari di lavoro e quelli dei pubblici servizi di trasporto e tenuto conto della possibilità di soggiornare in luogo diverso dalla propria abitazione, purché la distanza tra tali luoghi sia ragionevole.
Orbene, nel caso in esame, non essendo stato per nulla fugato il dubbio che il ricorrente abbia violato gravemente le norme del codice della strada, per non essersi fermato allo "stop", secondo il Consiglio di Stato, è irrilevante, ai fini che interessano, anche che vi sia stato un concorso di colpa dell’altro conducente incidentato.
(Gesuele Bellini)
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LaPrevidenza.it, 23/03/2007

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