venerd́, 11 ottobre 2024

Indennità perequativa art. 31 D.p.r. 20.12.1979 n. 761, la valutazione ai fini del TFS

Inps, Messaggio 23.2.2023 n. 793

 

Valutabilità ai fini del Trattamento di fine servizio (TFS)  dell'indennità perequativa di cui all'articolo 31 del D.P.R. 20  dicembre 1979, n. 761. Indicazioni operative


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Per una corretta e uniforme modalità di liquidazione del Trattamento di fine servizio (TFS), comunque denominato, spettante al personale universitario, appartenente alla categoria D e alle Elevate Professionalità (EP) di area non medica, destinatario dell'indennità perequativa di cui all'articolo 31 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in osservanza delle disposizioni normative in materia, con il presente messaggio si forniscono le seguenti indicazioni.

Il citato articolo 31 prevede in favore del personale universitario ­ che presta servizio nei policlinici, nelle cliniche e negli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le Regioni e con le Unità Sanitarie Locali, anche se gestiti direttamente dalle Università - il diritto a percepire un'indennità "nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità ", in base alle tabelle di equiparazione allegate al decreto interministeriale 9 novembre 1982.

Tale indennità è inclusa nel trattamento economico fondamentale e deve essere valorizzata ai fini del TFS sulla scorta della nuova tabella di corrispondenza tra il personale dipendente dalle Aziende ospedaliere universitarie e le equivalenti posizioni economiche nel Servizio Sanitario Nazionale (cfr. l'art. 28 CCNL comparto Università quadriennio normativo 2002-2005 - biennio economico 2002-2003).

Per il personale del comparto Università che non trova collocazione nelle citate fasce e precisamente: 1) il personale di categoria Elevata Professionalità, non appartenente all'area medica 2) il personale di categoria D economicamente equiparato, in base alla tabella D del D.I. 9 novembre 1982, al personale ospedaliero di qualifica dirigenziale

l'importo dell'indennità perequativa utile ai fini TFS deve scaturire dalla differenza tre le voci retributive connesse alla qualifica di appartenenza utili ai fini del TFS e il trattamento tabellare della equivalente posizione economica nel Servizio Sanitario Nazionale, senza includere nel calcolo dell'indennità stessa ulteriori emolumenti che risultino strettamente collegati all'effettivo conferimento di un incarico dirigenziale.

A tale fine si invitano le Amministrazioni interessate (UniversitàeAziende ospedaliereuniversitarie) a trasmettere esclusivamente per via telematica, tra gli allegati alla comunicazione di cessazione del TFS, il prospetto di calcolo utilizzato per la quantificazione dell'indennità perequativa e la dichiarazione che attesti l'eventuale conferimento di un incarico dirigenziale.

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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LaPrevidenza.it, 26/02/2023

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