martedì, 22 aprile 2025

Incarico al consulente del lavoro, in assenza del termine contrattuale e del compenso omnicoprensivo non si applica l'abbonamento annuale

Tribunale di Roma, sez. XI, sentenza 27.6.2017 n. 13154

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ROMA  
SEZIONE XI CIVILE 

nella persona del giudice monocratico dott.ssa Pasqualina Condello ha pronunziato la seguente  SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 57788 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2012 posta in decisione all'udienza del 17.2.2017 e vertente  TRA Pa. Ma., rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Borraccino ed elettivamente domiciliato in Roma via Ruggero Bonghi n. 11/b presso lo studio dell'avv. Antonio Borraccino, giusta delega a margine dell'atto di citazione  ATTORE  E XX VIAGGI S.R.L., in persona del legale rappresentante Sa. Ah. Ib., rappresentata e difesa dagli avv.ti Pietro Ugo Litta e Nella Maria Cardilli, giusta procura generale alle liti del 4.12.2007 per atto del Notaio Floridi di Roma, rep. n. 21072 racc. n. 14586 ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma via Galilei n. 45  

CONVENUTA CONCLUSIONI 

All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti così concludevano: - per l'attore: "Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito contrariis reiectis accertare e dichiarare il diritto al compenso per prestazioni professionali rese dal consulente del lavoro odierno istante in favore della Almanacco Viaggi s.r.l. in relazione alla attività descritta in premessa, nonché il diritto all'indennità per recesso senza preavviso e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento della complessiva somma di euro 7.913,27 od in quella maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia oltre agli interessi moratori ex d.lgs. 231/02 dalle singole scadenze al soddisfo, nonché le spese, competenze ed onorari della presente procedura" - per la convenuta: "Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare la domanda attrice, così come avanzata nei confronti della convenuta Almanacco Viaggi s.r.l. perché improponibile, inammissibile, infondata in fatto ed in diritto e non provata. Con vittoria di spese e compensi del giudizio"

Fatto

Con atto di citazione ritualmente notificato Pa. Ma. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la società Almanacco Viaggi s.r.l. al fine di ottenere la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 7.913,26, oltre interessi moratori di cui al D.lgs. n. 231/2002, a titolo di compenso per prestazioni professionali svolte.

Il Pa., premettendo di esercitare la professione di dottore commercialista consulente del lavoro, deduceva che, in forza di incarico scritto, dal 1 gennaio 2001 aveva svolto in favore della società convenuta adempimenti fiscali e lavoristici, pattuendo un compenso mensile variabile in base al numero dei dipendenti, escluse le prestazioni extra eventualmente richieste; nel marzo 2011, al fine di venire incontro alle difficoltà economiche palesate dalla cliente, aveva consentito una modifica delle condizioni relative al compenso, accettando, per le attività da contratto, un fisso mensile di euro 400,00.

L'attore evidenziava che la Almanacco Viaggi s.r.l. non aveva più corrisposto i compensi da lui richiesti, restando pertanto debitrice, detratto un acconto versato, dell'importo di euro 5.513,27; all'esito di trattative, la società convenuta, in data 20.3.12, aveva comunicato il recesso dal rapporto, riprendendo in consegna la documentazione in possesso dell'attore.

L'attore, sottolineando che in contratto era stata prevista la facoltà per il cliente di revocare l'incarico con un preavviso di sei mesi, chiedeva il pagamento in suo favore a titolo di indennità da mancato preavviso della somma di euro 2.400,00, corrispondente a sei mesi di ordinaria attività.

La Almanacco Viaggi s.r.l. si costituiva in giudizio mediante deposito di comparsa di risposta con la quale chiedeva il rigetto della domanda di parte attrice.

Replicava, in particolare, che dal gennaio 2011 gli accordi erano stati rivisitati, tanto che era stato fissato in euro 400,00 il compenso spettante all'attore, somma comprendente tutte le attività inerenti la gestione del personale eventualmente espletabili dal professionista; il Pa., d'altro canto, non l'aveva mai informata di eventuali attività "extra" non computate nel compenso mensile per l'espletamento delle quali sarebbe stato comunque necessario ottenere la previa autorizzazione da parte della mandante.

La convenuta contestava l'importo richiesto dall'attore facendo rilevare che il preavviso di parcella del 19.6.12 per euro 2.482,08 aveva ad oggetto proprio la "indennità per mancato preavviso" che era stata nuovamente richiesta dall'attore con una ingiustificata duplicazione con il preavviso di parcella del 2.2.12; evidenziava di avere pagato i compensi fissi mensili tramite bonifici bancari e che il pagamento delle attività svolte dal Pa. per i mesi di gennaio, febbraio, maggio, giugno, quattordicesima mensilità e luglio 2011 era stato effettuato portando in compensazione la somma di euro 1.574,62 dovuta dall'attore a saldo di servizi turistici acquistati e non pagati.

La convenuta inoltre contestava la richiesta di pagamento della "indennità di mancato preavviso" per euro 2.400,00, dato che tale penalità non era stata prevista in un accordo tra le parti, né l'esercizio del recesso aveva determinato un pregiudizio all'attore.

Il giudice assegnava alle parti i termini di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c. e l'attore con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. eccepiva la estinzione per prescrizione, ai sensi dell'art. 2955 c.c, del controcredito per acquisto dei biglietti aerei fatto valere dalla convenuta, deducendo altresì che il costo dei biglietti era già stato portato in detrazione dai compensi a lui spettanti nel settembre 2010, come ribadito nella corrispondenza e-mail intercorsa tra le parti.

Assunto l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta, il giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Con ordinanza depositata in data 12.10.15 il giudice rimetteva la causa sul ruolo istruttorio al fine di espletare consulenza tecnica di ufficio finalizzata a quantificare il compenso spettante all'attore per le prestazioni indicate nei preavvisi di parcella diverse da quella di "consulenza ed assistenza in materia di adempimenti retributivi, contributivi e fiscali mensili", previa applicazione della tariffa professionale in vigore alla data di esecuzione dell'incarico. Depositata la C.T.U., il giudice, esperito il tentativo di conciliazione, tratteneva la causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. L'attore a sostegno della pretesa creditoria ha sostenuto che, dopo avere stipulato nel gennaio 2001 con la Almanacco Viaggi s.r.l. un contratto di incarico di assistenza continuativa in cui erano state analiticamente descritte le prestazioni di assistenza contabile ordinaria (punti da a a 1) ed il relativo compenso variabile a seconda del numero dei dipendenti della società mandante, nel gennaio 2011 aveva raggiunto con la odierna società convenuta un accordo verbale in forza del quale per gli adempimenti di contabilità ordinaria era stato pattuito un compenso fisso mensile pari ad euro 400,00.

I preavvisi di parcella di cui il Pa. chiede il pagamento nel presente giudizio, secondo l'assunto difensivo dell'attore, si riferiscono anche a prestazioni professionali non comprese tra quelle per le quali è stato pattuito il compenso fisso mensile di euro 400,00 mensile, trattandosi di adempimenti che, in quanto ricollegabili ad eventi non prevedibili, non avrebbero potuto essere preventivamente previsti dalle parti negli accordi raggiunti.

La società convenuta, al contrario, assumendo che dal gennaio 2011 le parti hanno espressamente derogato alla scrittura sottoscritta nel gennaio 2001, fissando in euro 400,00 mensili il compenso spettante al Pa. per tutte le attività inerenti la gestione del personale, nega di dover corrispondere all'attore le somme che quest'ultimo reclama.

La Almanacco Viaggi s.r.l., mediante la produzione dei bonifici bancari depositati nel fascicolo di parte, ha dimostrato di avere corrisposto al Pa. l'importo fisso di euro 400,00 mensile concordato, ivi compreso il compenso per la tredicesima e la quattordicesima mensilità, e tale documentazione non è stata disconosciuta dall'attore, il quale, tuttavia, ha ribadito che i compensi richiesti in misura superiore al fisso mensile di euro 400,00 riguardano prestazioni effettivamente rese non rientranti nei dieci adempimenti della contabilità ordinaria "base" elencati nella lettera di incarico professionale del 1.1.2001 (doc. 1 del fascicolo di parte).

Al riguardo va rilevato che l'attore ha azionato il preavviso di parcella datato 31.5.2011 con il quale chiede il compenso fisso mensile di euro 400,00 relativo al mese di maggio 2011, il preavviso di parcella del 30.6.11 con il quale chiede il compenso fisso di euro 400,00 mensili relativo al mese di giugno 2011 ed alla 14° mensilità, il preavviso di parcella del 29.7.11 riguardante il compenso fisso di euro 400,00 relativo al mese di luglio 2011 ed il preavviso di parcella del 2.2.12 che riguarda il compenso fisso relativo al mese di gennaio 2012.

Il bonifico bancario del 21.2.12 dell'importo di euro 981,38, prodotto dalla convenuta, recante la causale "saldo parcelle arretrate", offre prova dell'avvenuto pagamento del compenso fisso di euro 400,00 dovuto all'attore per i mesi di gennaio (a saldo), febbraio, maggio, giugno, 14° mensilità e luglio 2011, considerato che la Almanacco Viaggi ha compensato il debito nei confronti dell'attore con il credito da essa vantato nei confronti del Pa., pari ad euro 1.574,12, a titolo di saldo dei servizi turistici non pagati, che trovano riscontro documentale nelle "conferme di prenotazione" allegate dalla convenuta (doc. 9 del fascicolo di parte convenuta).

Il Pa. non ha disconosciuto di avere acquistato i biglietti aerei indicati dalla convenuta in comparsa di risposta, ma ha sostenuto che, poiché l'acquisto dei biglietti aerei risale al 2008, il relativo prezzo è già stato portato in detrazione dai compensi a lui dovuti nel settembre 2010, ed a supporto di tale assunto difensivo ha prodotto con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. numerose e-mail scambiate con la convenuta.

La lettura delle e-mail prodotte non è da sola sufficiente a dimostrare che il costo dei biglietti aerei fosse già stato scomputato in precedenza, in quanto da tale documentazione, ed in particolare dalla e-mail del 23.3.2012, emerge soltanto che lo stesso Pa. ha fatto riferimento a tale circostanza che non è stata tuttavia riconosciuta dalla controparte.

L'attore ha pure eccepito che il credito per l'acquisto di biglietti aerei si sarebbe estinto per prescrizione, ai sensi dell'art. 2955 c.c., ma la eccezione, oltre ad essere tardiva, e come tale inammissibile, perché fatta valere per la prima volta con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c., è anche infondata, se si considera che l'art. 2955 c.c., che disciplina la prescrizione presuntiva di un anno, attiene a crediti di natura del tutto diversa da quello vantato dalla Almanacco Viaggi s.r.l., che soggiace alla ordinaria prescrizione decennale.

Ne consegue che, in assenza di prova dell'avvenuta estinzione del debito derivante dall'acquisto di biglietti aerei, deve ritenersi del tutto legittima la compensazione operata dalla convenuta all'esito del rapporto, tenuto conto che il legale rappresentante della Almanacco Viaggi s.r.l. in sede di interrogatorio formale ha negato che i biglietti aerei acquistati dall'attore nel 2008 siano stati compensati con parcelle non pagate relative all'anno 2010.

Risulta peraltro dalle e-mail del 21.2.12 e del 22.2.12 che il Pa. ha accettato l'importo di euro 981,38 a titolo di acconto sul maggior importo reclamato, sicché tale somma deve essere detratta da quella complessivamente spettante all'attore a titolo di competenze professionali.

Relativamente al bonifico bancario di euro 413,68 (doc. 7) di parte convenuta disposto a copertura del mese di gennaio 2012, va posto in rilievo che nell'avviso di parcella datato 2.2.12 il Pa. ha tenuto conto di tale versamento, tanto che nel riepilogo delle competenze ancora dovuto, riportato in calce alla suddetta parcella, ha indicato un residuo di euro 258,55, che si ottiene proprio dalla differenza tra l'importo complessivo indicato in parcella, pari ad euro 672,23 e la somma di euro 413,68 già corrisposta dalla società convenuta.

Deve dunque ritenersi, sulla base delle risultanze desumibili dalla documentazione prodotta dalle parti, che la Amanacco Viaggi s.r.l. ha provveduto all'integrale pagamento del compenso fisso spettante all'attore in relazione ai mesi di gennaio, maggio, giugno, luglio 2011 e 14° mensilità dell'anno 2011.

Quanto, invece, al compenso per prestazioni diverse da quella di "consulenza ed assistenza in materia di adempimenti retributivi, contributivi e fiscali" mensili, pure richiesto dall'attore con i preavvisi di parcella, il Pa. ha dato prova documentale delle singole prestazioni descritte nelle parcelle, consistite in attività di assistenza in occasione di vertenze promosse da lavoratori della società convenuta, di accordi raggiunti con la controparte sindacale e di verifiche ispettive.

La convenuta nei propri scritti difensivi ha negato di essere tenuta al pagamento di somme diverse dal compenso fisso mensile concordato in euro 400,00 e ciò sul presupposto che, avendo le parti nell'incarico professionale del 2001 previsto che "per eventuali ulteriori prestazioni professionali richieste...il compenso sarà, di volta in volta, consensualmente determinato dalle parti con atto scritto", era implicito che per tutto il rapporto professionale il Pa. non avrebbe potuto effettuare alcuna prestazione senza la preventiva richiesta della società, con la conseguenza che, in mancanza di prova di richieste di tal genere provenienti dalla convenuta, l'attore non poteva pretendere il pagamento del compenso per prestazioni diverse da quelle rientranti nella ordinaria attività di assistenza.

Le argomentazioni difensive della convenuta non sono condivisibili. Il contratto concluso dalle parti nel 2001 prevedeva in realtà che per eventuali ulteriori prestazioni professionali richieste e non comprese nei punti di cui alle lettera da a) a 1), il compenso sarebbe stato determinato di volta in volta consensualmente dalle parti con atto scritto e, in mancanza, in base alle tariffe professionali vigenti.

Difettando la prova - non offerta dalla convenuta che secondo l'accordo verbale raggiunto nel 2011 il compenso fisso di euro 400,00 comprendesse anche prestazioni diverse da quelle rientranti nella attività di assistenza ordinaria in materia di adempimenti retributivi, contributivi e fiscali, non può che farsi riferimento alle tariffa professionale ai fini della determinazione del compenso spettante al professionista per la attività ulteriore espletata in favore della società convenuta. La consulenza tecnica di ufficio disposta nel corso del giudizio ha consentito di accertare che il compenso dovuto al Pa. per le prestazioni extra indicate nei preavvisi di parcella, qualora si faccia applicazione della tariffa professionale approvata dal Decreto del 15/7/1992 n. 430, in vigore all'epoca di esecuzione dell'incarico, ammonta a complessivi euro 2.227,98, importo sicuramente superiore a quello richiesto dall'attore.

Risultando provata la effettiva esecuzione delle prestazioni extra da parte del Pa., è indubbio che la convenuta è obbligata al pagamento in favore dell'attore dell'importo di euro 1.100,00, oltre oneri previdenziali e fiscali, indicato nel preavviso di parcella del 31.5.2011 e dell'ulteriore importo di euro 250,00, oltre oneri previdenziali e fiscali, richiesto con il preavviso di parcella del 2.2.12, per un totale di euro 1.350,00, oltre oneri previdenziali e fiscali.

Con la parcella del 19.6.2012 l'attore ha chiesto anche il pagamento della indennità di mancato preavviso, quantificata in euro 2.400,00, oltre oneri previdenziali e fiscali, assumendo che la convenuta a seguito di lunghe trattative ha comunicato il recesso dal contratto, pretendendo l'immediata riconsegna della documentazione in suo possesso ed omettendo di dare il preavviso di sei mesi previsto nel contratto del 2001.

Nella fattispecie in esame, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, non può essere invocata la applicazione dell'art. 17 della tariffa professionale dei consulenti del lavoro, approvata con d.m. 15 luglio 1992 n. 430, la quale stabilisce che il consulente del lavoro può assumere gli adempimenti connessi all'incarico professionale in regime di abbonamento annuale, prevedendo in tal caso l'onere, per il cliente che intenda interrompere il rapporto, di comunicare la disdetta per iscritto almeno sei mesi prima della scadenza.

La norma in esame prevede, altresì, che in caso di anticipato scioglimento del contratto, al consulente del lavoro spetta un compenso pari all'80% dei soli onorari per i mesi mancanti al compimento dell'anno stabilito in abbonamento, sulla base dell'ultimo periodo di assistenza professionale.

Come statuito dalla Corte di Cassazione, "interpretando la citata disposizione nel quadro della disciplina delineata dall'art. 2237 c.c., disciplina cui la detta disposizione non può derogare, essendo contenuta in una fonte secondaria, deve ritenersi che il contratto di prestazione d'opera con un consulente del lavoro non soltanto può al pari di tutti i contratti di prestazione d'opera intellettuale essere stipulato per un tempo determinato, ovvero indeterminato, con possibilità per il cliente di recedere nei modi e alle condizioni indicate nell'art. 2237 c.c., ma può altresì essere stipulato in regime di abbonamento annuale, rimanendo sottoposto alla disciplina di cui al richiamato art. 17 della tariffa professionale. È tuttavia evidente che il "regime di abbonamento", con le conseguenze indicate nella tariffa professionale, non potrebbe costituire una modalità obbligatoria del contratto a tempo, ma deve formare specifico oggetto di pattuizione tra cliente e professionista che in tal modo accettano pattiziamente di sottoporre il rapporto alle disposizioni del d.m. in deroga all'art. 2237 c.c." (Cass. n. 11848/2003).

Nel caso di specie il contratto concluso dalle parti nel 2001, pur avendo ad oggetto l'adempimento delle incombenze inerenti la gestione retributiva, previdenziale e fiscale dei dipendenti della società convenuta, non ha instaurato un rapporto di prestazione d'opera professionale soggetto al regime di abbonamento, in quanto le parti non hanno previsto un termine finale di scadenza del contratto ed hanno stabilito che il pagamento del compenso dovesse essere effettuato mensilmente e potesse variare in relazione al numero di dipendenti; con il successivo accordo verbale del 2011 le parti hanno pattuito un compenso fisso mensile, ma non hanno pattiziamente concordato un sistema di retribuzione onnicomprensivo e già predeterminato ex ante che dovesse prescindere dal conteggio delle prestazioni effettivamente erogate, tanto che l'attore ha agito in giudizio al fine di ottenere ulteriori competenze maturate in relazione a prestazioni non rientranti nella ordinaria attività di assistenza e consulenza retributiva, contributiva e fiscale. Non sussistendo elementi significativi che possano far ritenere che il rapporto contrattuale intercorso tra le parti sia stato concluso in regime di abbonamento annuale, non può trovare applicazione la disciplina dettata dall'art. 17 della tariffa professionale.

È pur vero che nel contratto del 2001 le parti hanno previsto che la facoltà di recedere dal contratto potesse essere esercitata con sei mesi di preavviso, ma è anche vero che le parti non hanno regolamentato gli effetti della eventuale inosservanza del preavviso, mancando la specifica previsione che la convenuta fosse obbligata al pagamento di una indennità.

La domanda di pagamento della indennità di mancato preavviso deve quindi essere respinta.

In accoglimento parziale della domanda, la convenuta va quindi condannata a pagare in favore dell'attore la somma di euro 1.350,00, oltre oneri previdenziali e fiscali nella misura di legge ed interessi moratori di cui al D.lgs n. 231/2002 a decorrere dalla data della domanda.

La parziale fondatezza della domanda giustifica la compensazione integrale delle spese di lite, con esclusione di quelle relative alla consulenza tecnica di ufficio che devono essere poste definitivamente a carico della parte convenuta, avendo la consulenza accertato la congruità del compenso richiesto dall'attore per le prestazioni non rientranti tra quelle contrattuali.

Diritto

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa recante n. 57788/12 R.G., disattesa ogni altra eccezione e difesa, così decide:

a) accogliendo parzialmente la domanda avanzata dall'attore, condanna la parte convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 1.350,00, oltre Cassa previdenza, I.V.A. nella misura di legge ed interessi moratori di cui al D.lgs. n. 231/2002 a decorrere dalla data della domanda;

b) rigetta per il resto la domanda avanzata dall'attore;

c) compensa tra le parti le spese di lite, con esclusione di quelle relative alla consulenza tecnica di ufficio che pone definitivamente a carico della parte convenuta

Così deciso in Roma il 23.6.2017

Depositata in Cancelleria il 27/06/2017
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LaPrevidenza.it, 31/01/2018

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