martedì, 13 ottobre 2026

Incarichi dirigenziali: garantito il principio di continuità dell'azione amministrativa. Incostituzionale l'art. 2, comma 161, del decreto-legge n. 262 del 2006

Articolo Dott.ssa Cesira Cruciani

 

E’ stato dichiarato incostituzionale l’art. 2, comma 161, del d.l. n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, nella legge n. 286 del 2006, nella parte in cui dispone che gli incarichi conferiti al personale non appartenente ai ruoli di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 165 del 2001 – nella specie, dirigenti dipendenti da “altre” amministrazioni pubbliche e cioè da amministrazioni dello Stato diverse da quelle nel cui ambito è collocato il posto da attribuire – “conferiti prima del 17 maggio 2006, cessano ove non confermati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”. La Corte costituzionale, richiamando il precedente costituito dalla sentenza n. 103 del 2007, ha ritenuto che la norma denunciata, prevedendo la immediata cessazione del rapporto dirigenziale alla scadenza del sessantesimo giorno dall’entrata in vigore del d.l. n. 262 del 2006, in mancanza di riconferma, violi, in carenza di idonee garanzie procedimentali, i principi costituzionali di buon andamento e imparzialità e, in particolare, “il principio di continuità dell’azione amministrativa che è strettamente correlato a quello di buon andamento dell’azione stessa”.....

(Dott. Ssa Cesira Cruciani, staff dell'Osservatorio) –
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LaPrevidenza.it, 24/05/2008

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