lunedì, 13 luglio 2026

In tema di tutela dei dati personali nel rapporto di lavoro dipendente

Articolo del Dott. Luigi Risolo

 

Nota a Sentenza.

Trattasi di un importante Sentenza pronunciata dalla Suprema Corte in tema di privacy, più specificatamente di privacy nel rapporto di lavoro dipendente, la quale pur avendo ad oggetto una fattispecie ante Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 ( Codice in materia di protezione dei dati personali ) appare del tutto attuale; ovvero l’evoluzione normativa della privacy ( dalla Legge n. 175 del 1996 all’attuale D. Lgs. n. 196/2003 ), nella situazione concreta ( cioè prospettata nella sentenza ), non poteva in nessun modo inficiare il diritto del datore di lavoro di eseguire i dovuti accertamenti sulla documentazione di un lavoratore dipendente al fine di tutelare l’interesse legittimo degli altri dipendenti.

Si tratta, pertanto, del caso di alcuni lavoratori dipendenti di un’azienda i quali avevano ricevuto degli scritti  pesantemente ingiuriosi ed anonimi, ed in virtù dei quali era stata promossa un’azione rivolta all’individuazione dell’eventuale o degli eventuali responsabili, mediante perizie grafologiche. Oggetto di tali indagini è stato un lavoratore dipendente il quale, a suo giudizio,  è stato leso il diritto alla propria riservatezza nel luogo di lavoro proprio a causa di tali accertamenti.

La pretesa del lavoratore dipendente “…diretta ad ottenere il risarcimento del danno derivatogli dall'avere, il datore di lavoro, messo a disposizione di terzi documenti con la sua sottoscrizione o da lui scritti a mano, al fine di rendere possibile una perizia grafica volta ad accertare se egli fosse o meno l'autore di scritti ingiuriosi anonimi inviati ad alcuni colleghi”, non può essere fondata in quanto più che di una violazione della normativa sulla privacy a danno del dipendente,  si tratta di un’esatta applicazione, da parte del datore di lavoro, dell’articolo 2087 del Codice Civile, intitolato della “Tutela delle condizioni di lavoro”, il quale sancisce che: “L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

O per meglio dire, la normativa sulla privacy va coordinata con quanto sancito dell’articolo 2087 del Cod. Civ..

In effetti viene precisato nella sentenza in questione, che “…in tema di trattamento dei dati personali, l'interesse alla riservatezza, tutelato dall'ordinamento  positivo, recede quando quest'ultimo sia esercitato per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante e nei soli ovvi limiti in cui esso sia necessario alla tutela. La L. n. 675 del 1996, infatti, non configurando uno "statuto generale della persona", non si applica generalizzatamente ad ogni situazione soggettiva comunque riconducibile al novero dei diritti della persona, ma soltanto a quelle tra le predette situazioni soggettive che rientrano nell'ambito di applicazione della L. n. 675 del 1996 come normativamente delineato in relazione al fenomeno del "trattamento dei dati personali", precludendo l'accesso solo per quei documenti relativi ai dati sensibili della persona (vita privata, riservatezza sullo stato di salute, fede religiosa, difesa della dignità umana) (Cass. 24 maggio 2003 n. 8239).

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LaPrevidenza.it, 22/08/2009

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