sabato, 26 aprile 2025

In tema di responsabilità dell'insegnante e dell'istituto scolastico in caso di decesso dell'alunno avvenuto durante la ricreazione

Tribunale di Bolzano sezione II, sentenza 20.9.2019 n. 838

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO  

Seconda Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ulrike Ceresara ha pronunciato la seguente  

SENTENZA 

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2334/2015 promossa da ..omissis .....  e parti hanno formulato le seguenti conclusioni: di parte attrice: contrariis reiectis, voglia il Tribunale adito, per i motivi tutti di cui in narrativa, previo accertamento che il ricovero e l'intervento chirurgico eseguiti presso il nosocomio di Bolzano su Be. Ma. in data 29.10.2009 sono avvenuti ad oltre 3 ore e mezza di distanza dalle lesioni dalla medesima riportate presso l'Istituto Comprensivo Bolzano - Europa 2 e che il ricovero e l'intervento chirurgico avrebbero avuto la possibilità o comunque un'apprezzabile probabilità di evitare il decesso della paziente se eseguiti entro un lasso di tempo inferiore, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale o, in subordine, extracontrattuale di Pr. El., dell'Istituto Comprensivo Bolzano -Europa 2, in persona del Dirigente scolastico pro tempore, e della Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del Presidente della Giunta Provinciale pro tempore, nella causazione del decesso di Be. Ma. (avvenuto in data 3.11.2009) ovvero nella perdita della chance di costei di sopravvivere alle lesioni riportate in data 29.10.2009 presso il cortile dell'Istituto Comprensivo Bolzano - Europa 2; conseguentemente, dichiarare i convenuti Pr. El., Istituto Comprensivo Bolzano - Europa 2, in persona del Dirigente scolastico pro tempore, e Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del Presidente della Giunta Provinciale pro tempore, tenuti in solido al risarcimento dei danni non patrimoniali causati a Be. Ma. ed agli attori; per l'effetto, condannarli in solido tra loro a risarcire agli attori quali eredi di Be. Ma. i danni non patrimoniali dalla medesima complessivamente subiti in ragione di Euro 12.500,00 ovvero di quell'altro maggiore o minore importo che dovesse risultare di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino all'integrale soddisfo, con assegnazione del liquidando importo totale secondo le ordinarie regole della successione ab intestato, vale a dire 1/4 di esso a ciascun genitore e 1/10 del medesimo a ciascun fratello; inoltre, condannare i convenuti Pr. El., Istituto Comprensivo Bolzano - Europa 2, in persona del Dirigente scolastico pro tempore, e Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del Presidente della Giunta Provinciale pro tempore, in solido tra loro a risarcire ai signori Be. No., Jg. Za., Be. Me., Be. Ha. e Be. Ya., nonché ai minori Be. Ot. e Be. Ay., entrambi in persona dei genitori esercenti su di loro la potestà genitoriale Be. No. e Jg. Za., i danni non patrimoniali dai medesimi rispettivamente subiti e subendi in ragione di rispettivamente Euro 327.990,00, Euro 300.000,00, Euro 100.000,00, Euro 120.000,00, Euro 120.000,00, Euro 120.000,00 ed Euro 142.420,00 (per un totale di Euro 1.230.410,00) ovvero di quegli altri maggiori o minori importi che dovessero rispettivamente risultare di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino all'integrale soddisfo; in ogni caso, con rifusione delle spese di lite. di parte convenuta Pr. El.: dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove formulate dalle controparti e precisa, le seguenti conclusioni, così come già rassegnate in memoria dd. 26.11.2015: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis: in via preliminare: accertare il difetto di legittimazione passiva in capo all'odierna convenuta Pr. El., in forza dell'operatività dell'art. 61 co. 2, l. 312/1980 e di conseguenza estromettere la convenuta dal presente procedimento; in via principale: rigettare, per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa, tutte le domande formulate dai Sigg. Be. No., Jg. Me., Be. Ha., Be. Ya., Be. Ot., Be. Ay. nei confronti della sig.ra Pr. El., aventi ad oggetto l'accertamento di una qualsivoglia responsabilità di quest'ultima nel decesso della minore Ma. Ba., nonché le richieste risarcitorie formulate nei confronti della stessa maestra convenuta; In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite ed onorari oltre I.V.A. e C.A.P. ed alle successive occorrende; dei convenuti Istituto Comprensivo Bolzano - Europa 2 e Provincia Autonoma di Bolzano: Voglia il Tribunale di Bolzano:


1) in via pregiudiziale accertare e dichiarare la nullità del procedimento per vizio di costituzione del rapporto processuale e per violazione del principio del contraddittorio, relativamente alla domanda proposta da Be. No. e Jg. Za. sia in proprio che nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sui minori Be. Ot. e Be. Ay., in presenza di un conflitto di interessi;

2) in via principale, rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate sia in fatto che in diritto, per i motivi dedotti, anche previo accertamento dell'esclusiva responsabilità dei genitori di Ma., i signori Be. No. e Jg. Za.;

3) in via subordinata: previo accertamento della reale entità del danno subito dalla minore e dai genitori odierni attori, che espressamente si contesta nell'an e nel quantum, poiché non dimostrato e/o non dovuto: - accertare e dichiarare la concorrente responsabilità di Be. No. e di Jg. Za. determinandone l'esatta percentuale e in tal caso condannare conseguentemente la Provincia Autonoma di Bolzano e/o l'Istituto Comprensivo Bolzano - Europa 2, previo accertamento del relativo grado di responsabilità, solamente per la relativa parte di risarcimento dei danni effettivamente provati e ad essi addebitabili, con integrale o prevalente compensazione delle spese legali;

4) con vittoria di compensi forensi e spese generali nella misura del 15%, oltre al 23,84% per oneri sociali riflessi (23,80% INPDAP, 0,04% INAIL) ex lege dovuti sugli importi liquidati a carico degli avvocati iscritti nella sezione speciale dell'Albo degli avvocati, ad eccezione della domanda di cui alla cifra 3. In via istruttoria si chiede l'ammissione della prova per testi di cui alla propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 dd. 29.12.2015, nonché ammissione di prova contraria su eventuali capitoli attorei ammessi. Tutto a mezzo dei testi indicati nella predetta memoria dd. 29.12.2015 ad eccezione dei propri testi già escussi Pa. Lu. e Za. Va..

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto di citazione dd. 31.03.2015 Be. No., Jg. Za., Be. Me., Be. Ha., Be. Ya., nonché i minori Be. Ot. e Be. Ay., in persona dei genitori esercenti su di loro la potestà genitoriale Be. No. e Jg. Za., tutti in proprio e quali eredi di Be. Ma. convenivano in giudizio la signora El. Pr., l'Istituto Comprensivo Bolzano - Europa 2 e la Provincia Autonoma di Bolzano al fine di ottenere l'accertamento della responsabilità per la morte della figlia/sorella e, conseguentemente, la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patiti iure proprio e iure hereditatis.

Deducevano che Ma., i.d. 29.10.2009, durante la ricreazione presso la scuola elementare Martin Luther King facente parte unitamente alla scuola media Vittorio Alfieri dell'Istituto Comprensivo Bolzano-Europa 2, mentre era intenta a giocare a palla e correre sotto la vigilanza della maestra El. Pr. e dell'altra maestra Va. Za., si scontrava accidentalmente con un'altra alunna, battendo violentemente il capo contro quello della compagna di scuola; che Ma. inizialmente aveva un respiro rallentato e stava per addormentarsi; che verso il cammino in classe essa repentinamente aveva avuto un conato di vomito, rimettendo sul pavimento, seguito da un secondo conato a secco; che la scuola aveva avvisato il padre che la figlia stesse male, senza, però, far cenno all'incidente; che, anche all'atto della consegna della figlia al genitore, l'insegnante di inglese aveva unicamente fatto cenno all'episodio di vomito, senza riferire dell'incidente; che, pertanto, il padre aveva portato la bimba a casa, ove le sue condizioni di salute precipitavano; che la madre, allarmata, aveva chiamato la pediatra - all'epoca era presente solo la sostituta - la quale solo in occasione della seconda telefonata aveva invitato la madre a chiamare l'autoambulanza; che all'ospedale, tenuto conto che i medici non erano stati edotti del trauma, in quanto l'episodio non era stato riferito dal corpo insegnante ai genitori e questi quindi non ne erano mai venuti a conoscenza, per cui, solo a seguito di immediate indagini tramite la polizia, era possibile accertare l'accaduto, ossia la sussistenza di un trauma; che per tali motivi, nonostante l'intervento chirurgico, non era stato possibile salvare la ragazza, in quanto la vita di Ma. era irrimediabilmente compromessa dal tempo trascorso tra la rottura dell'arteria meningea media a livello tempia, con conseguente decesso della stessa i.d. 03.11.2009. Insistevano, quindi, nelle conclusioni come sopra rassegnate, ravvisando non solo una culpa in vigilando, ma anche un omesso o, perlomeno, inadeguato soccorso da parte della maestra El. Pr..

Con comparsa dd. 31.08.2015 si costituivano in giudizio la Provincia Autonoma di Bolzano e l'Istituto Comprensivo Bolzano - Europa 2, chiedendo il rigetto delle domande attoree. Evidenziavano che nessuna colpa poteva ravvisarsi in capo al corpo insegnante, in quanto, all'epoca, Ma. manifestava episodi di mal di testa, nausea e mal di pancia anche prima di tale evento e che stava assumendo un farmaco per la cura di un virus intestinale; che anche il giorno dell'incidente avvenuto i.d. 29.10.2009, Ma. aveva mangiato delle patatine fritte; che, durante la ricreazione, essa effettivamente era andata a cozzare con la testa contro un'altra ragazzina; che a seguito del trauma Ma. era solo un po' affannata e riferiva lo stesso malessere di prima tant'è vero che al rientro in classe essa vomitava le patatine; che, quindi, la maestra informava il padre dell'accaduto; che dopo l'episodio di vomito, Ma. appariva normale e serena; che, giunta a casa, la situazione precipitava, per cui la madre aveva chiamato la pediatra, riferendo l'accaduto, ossia anche del trauma; che la ragazza era giunta in coma al PS; che sarebbe stato onere dei genitori avvisare tempestivamente il 118 proprio in ragione del peggioramento delle condizioni di salute della figlia; che, pertanto, non vi erano da ravvisare responsabilità in capo al corpo insegnante tenuto conto che questo, secondo le circostanze di tempo e di luogo, era intervenuto in forma adeguata ed aveva informato, compiutamente, i genitori dell'accaduto. Insistevano, pertanto, nel rigetto delle domande di parte attrice; in subordine, di voler accertare la percentuale del concorso di causa nella causazione dell'evento.

In data 02.09.2015 si costituiva in giudizio anche la signora El. Pr., insegnante della minore Ma., eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva nel presente giudizio e chiedendo, nel merito, a sua volta il rigetto di tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto. Esponeva che, ai sensi dell'art. 61 co. 2° L. n. 312/80, l'amministrazione scolastica si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi, per cui insisteva nell'estromissione della convenuta; che, qualora si dovesse ravvisare una qualche responsabilità in capo a El. Pr., questa doveva farsi rientrare nel concetto di culpa in vigilando;

ipotesi, fra l'altro, esclusa da parte attrice che riferisce di scontro accidentale, per cui non può essere parte in causa; che, in ogni caso, non poteva neanche ritenersi responsabile del reato di omissione di soccorso ex art. 593 cp, in quanto, a contrario di quanto sostenuto da parte attrice, essa sicuramente non aveva interpretato erroneamente l'episodio di vomito della bimba, riferendolo unicamente alla gastroenterite tenuto conto che, all'epoca, nulla poteva far pensare alla rottura dell'arteria meningea media. Insisteva, pertanto, nelle proprie conclusioni.

Con ordinanza dd. 06.10.2015 il giudice non ravvisava alcun conflitto di interessi tra i genitori Be. No. e Jg. Za. ed i minori Ot. e Ay., con conseguente rigetto dell'eccezione preliminare relativa alla supposta nullità del procedimento(...) per vizio di costituzione del rapporto processuale e per violazione del principio del contraddittorio, concedendo i termini ex art. 183 co. 6° cpc. Con provvedimento dd. 28.05.2016 provvedeva in ordine alle richieste istruttorie. Alla successiva udienza si procedeva all'interpello libero delle parti e all'escussione dei testi. Con provvedimento dd. 23.01.2017 nominava a ctu il neurochirurgo dott. Mario Vitale ed i.d. 15.03.2017 conferiva l'incarico.

Nelle more del giudizio, il procuratore della Provincia formulava proposta transattiva che non veniva accettata da parte attrice, nonostante l'invito rivolto da questo giudice con provvedimento dd. 21.09.2017.

Alla luce delle conclusioni del ctu, i procuratori di parte attrice contestavano le stesse, fra l'altro anche l'imparzialità del ctu a causa di sue asserite impostazioni politiche, chiedendo con separata istanza dd. 29.03.2018 la sostituzione dello stesso e la rinnovazione della ctu. Il giudice, pur avendo già fissato udienza per la precisazione delle conclusioni per il giorno 03.05.2018, con ulteriore ordinanza dd. 18.06.2018, rigettava tale richiesta, ribadendo, nuovamente, che il ctu aveva esaurientemente risposto ai quesiti formulati dal giudice.

Precisate le conclusioni, il giudice tratteneva la causa a sentenza.

In primo luogo va affermata la legittimazione passiva della Provincia tenuto conto che "pertanto, trattandosi di fatto verificatosi nella Provincia Autonoma di Bolzano, per amministrazione responsabile, oltre la scuola, deve intendersi anche la Provincia autonoma in questione, la quale in virtù di D.P.R. 10 febbraio 1983 n. 89 che, prevede appositi ruoli ed affida la regolamentazione del rapporto lavorativo alla stessa Provincia ed ai contratti collettivi provinciali, si tratta di una delega di funzioni pressoché completa, che giustifica perciò stesso il passaggio in capo alla Provincia delle correlative responsabilità sia in forza del principio "ubi commoda eius et incommoda" sia, e prima ancora, in considerazione del fatto che è detto ente a gestire e regolamentare sotto ogni profilo (giuridico, retributivo e previdenziale) il rapporto lavorativo. Vale dunque anche qui il principio in forza del quale ciò che entra nella sfera di controllo del delegato (nella specie la Provincia Autonoma di Bolzano) entra appieno anche nella sua sfera di responsabilità (Trib. Bolzano, sez. I, 19 gennaio 2007, Redazione Giuffrè, 2008 - amplius, da ultimo, "Responsabilità oggettiva e semioggettiva", Ri. Ma., Utet, Torino 2012).

Inoltre, nel caso di specie si verte nell'ambito di responsabilità da fatto illecito tenuto conto che la responsabilità ex art. 2048 è una responsabilità aggravata, nel senso che sussiste una presunzione di sussistenza della medesima, che determina un'inversione dell'onere probatorio, superabile solo dimostrando di non aver potuto impedire il fatto. I "precettori " non si liberano dalla responsabilità se non dimostrano in "positivo" di aver adottato in via preventiva le misure idonee ad evitare la situazione di pericolo favorevole alla commissione del fatto dannoso (Cfr. Cass. Sez. Un. 9.4.73, n.997.

cit.)....Fra insegnante e allievo si instaura un contatto sociale, tale da consentire di inquadrare in termini contrattuali la responsabilità del precettore per difetto nel dovere i sorveglianza. (Corte di Cassazione, sez. III civile , sentenza 19 luglio 2016, n.14701).

Secondo quello che è ormai divenuto l'orientamento costante della giurisprudenza di merito e legittimità, quando ricorre un'ipotesi di danno arrecato dal minore a se stesso trattasi di responsabilità contrattuale. Diversamente, quando il danno è patito dal minore per fatto altrui, l'istituto di riferimento è quello della responsabilità aquiliana ed in particolare l'art. 2048 c.c. che configura una speciale ipotesi di responsabilità indiretta per fatto altrui. Tale dicotomia tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale è stata stabilita definitivamente dalla nota pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte del 2002 n. 9346 la quale, ripercorrendo le vicende interpretative dell'art. 2048 c.c., ha stabilito che nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che - quanto all'istituto scolastico - l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso; e che - quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico - tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona. Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante.

Si è discusso, in tempi ormai risalenti, circa la configurabilità degli obblighi di sorveglianza in ipotesi di strutture pubbliche. Si sosteneva infatti che un rapporto contrattuale non potesse sorgere con i dipendenti pubblici i quali, ma questa invero è giurisprudenza ormai preistorica, avrebbero lo specifico dovere di educare il minore, ma non di sorvegliarlo. Tale giurisprudenza è stata disattesa e la Corte, nella citata sentenza a Sezioni Unite, ha fatto riferimento alla responsabilità da contatto sociale, concetto elaborato in materia di responsabilità medica. In questo modo era pacifico il riconoscimento della responsabilità contrattuale non solo dell'istituto pubblico oltre che di quello privato, ma anche dei precettori i quali, esattamente come i medici operanti entro la struttura ospedaliera, pubblica o privata, sono legati all'alunno/paziente da un rapporto contrattuale che non ha la propria fonte in un contratto, bensì nel c.d. contatto sociale. La Suprema Corte a Sezioni Unite nella sentenza del 2002 ha affermato anche l'applicazione del disposto dell'art. 61 comma 2 L. n. 312/1980 ai casi di responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico per cui la legittimazione passiva nella causa di risarcimento del danno dell'alunno c.d. autolesionista spetta alla Pubblica Amministrazione salva possibilità di rivalsa nei confronti dell'insegnante.

Per quanto attiene all'art. 2048 c.c., esso sancisce la responsabilità degli insegnanti per il fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza a meno che non provino di non aver potuto impedire il fatto. Trattatasi di una responsabilità che esula dallo schema classico e sempre più marginale dell'art. 2043 c.c. e che è stata variamente interpretata dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

La dottrina maggioritaria parla in proposito di responsabilità indiretta per fatto altrui (Galgano, I fatti illeciti, Cedam, 2008) e di presunzione di colpa (Corsaro, Sulla natura giuridica della responsabilità del precettore, in Riv. dir. comm., 1967, I, 38), ma vi è anche chi riconduce tale ipotesi a quella della responsabilità per rischio al pari di quella dei padroni e committenti ex art. 2049 c.c. In proposito giova sottolineare che, tuttavia, tra le ipotesi della responsabilità dei padroni e committenti e quella degli insegnanti o dei sorveglianti di soggetti incapaci corre una importante differenza. Infatti l'art. 2049 c.c., contrariamente agli artt. 2047 e 2048 c.c., non prevede alcun tipo di prova liberatoria ed in ogni caso il preponente è chiamato a rispondere del fatto illecito, che pur deve essere imputabile soggettivamente al preposto, in ragione del rischio inerente all'attività lavorativa svolta da altri in proprio favore. Una parte della dottrina ha cercato di utilizzare il medesimo criterio del rischio anche per descrivere la responsabilità degli insegnanti (Mo., La responsabilità civile, UTET, 1998), ma invero esso è di difficile utilizzazione per un duplice motivo: manca il vantaggio che il preponente trae dall'attività altrui, mentre per l'insegnante è ammessa prova liberatoria in termini di presunzione di colpa. E' innegabile la differenza strutturale tra i due tipi di responsabilità.

L'art. 2048 c.c. sembra affermare una vera e propria presunzione di colpa laddove prevede che l'insegnante non venga chiamato a rispondere solo qualora fornisca la prova di non aver potuto impedire il fatto. Trattasi dunque di una prova liberatoria che attiene al profilo della colpa e non a quello, richiesto invece nelle ipotesi di responsabilità c.d. oggettiva, del nesso causale (così ad esempio nei casi di responsabilità per attività pericolose ex art. 2050 c.c.). Così anche la giurisprudenza non manca di sottolineare come gli insegnanti, nonché gli altri soggetti di cui all'art. 2048 c.c., rispondono del fatto illecito altrui in quanto sia configurabile a loro carico un fatto illecito proprio consistente nel mancato adempimento dell'obbligo di sorveglianza dell'incapace (ex multis C. Cass. n. 12965/2005; C. Cass. n. 1148/2005).

Tuttavia la dottrina da tempo mette in luce come l'interpretazione estremamente rigorosa della prova liberatoria offerta dalla giurisprudenza snaturi la funzione della responsabilità fondata sulla culpa in vigilando poiché viene richiesto di provare lo specifico ostacolo che ha impedito di svolgere l'attività di vigilanza e quindi, in sostanza, si richiede che la condotta lesiva fosse del tutto imprevedibile (così ad esempio Salvi, La responsabilità civile, Giuffrè 2005). Ne deriva che detta responsabilità ha un profilo misto conservando caratteristiche proprie della responsabilità per colpa, ma avendo anche qualità proprie della responsabilità indiretta con profili di oggettività soprattutto per come concretamente interpretata dalla giurisprudenza (Salvi, op. cit., Comporti, Fatti illeciti: le responsabilità presunte, Giuffrè, 2005, Galgano, op. cit.).

La giurisprudenza più recente da una parte tende ad affievolire i profili oggettivi della responsabilità parametrando il livello di vigilanza richiesto all'età e al grado di discernimento dell'allievo, ma dall'altra pone la prova liberatoria sul profilo dell'assetto organizzativo rendendo così sempre più simile la responsabilità dell'insegnante a quella oggettiva dell'imprenditore o del preponente.

Alla luce di tale giurisprudenza, si deve ritenere corretta la citazione della maestra El. Pr..

Per quanto concerne l'eccezione formulata dalla Provincia in ordine alla costituzione del rapporto processuale, ci si riporta alla propria ordinanza dd. 06.10.2015 che qui si intende integralmente trascritta sul punto.

Nel caso di specie, dunque, non vi é contestazione sul fatto storico: Ma. si era scontrata con altra alunna della scuola elementare Ma. Lu. Ki., in quanto le bimbe stavano correndo; precisamente, stavano giocando a palla, attività questa non consentita durante la ricreazione. In proposito, va evidenziato che in tale contesto lo scontro non può essere considerato come accidentale, bensì va ritenuto prevedibile, in quanto durante la ricreazione, proprio in ragione della moltitudine degli alunni ed anche della giovane età degli stessi, va evitato che gli stessi corrano nel cortile e, comunque, espletino attività - come il giocare a palla - che addirittura sono vietate dal regolamento scolastico. Lasciando troppo spazio ai ragazzi, gli stessi sfuggono a qualsiasi controllo e, pertanto, diventa sempre più difficile gestire la situazione in concreto. L'episodio dello scontro poteva essere evitato, qualora fosse stato impedito agli alunni di giocare a pallone e quindi correre nel cortile;

questo, però, non è stato fatto e l'insegnante non ha fornito prova liberatoria in proposito.

Ciò posto, va evidenziato che lo scontro costituisce causa principale del decesso, nel senso che se non fosse avvenuto, non vi sarebbe stato il decesso di Ma.. Per tale motivo, non è necessario approfondire tutto l'aspetto probatorio in ordine al fatto di aver comunicato il trauma o meno ai genitori. Fatto sta che, a seguito dello scontro avvenute tra le due alunne, la scuola, nella veste delle insegnanti incaricate della vigilanza quel giorno durante la ricreazione, avrebbero dovuto agire con maggiore consapevolezza. Questo giudice, invero, nella propria ordinanza dd. 21.09.2017 aveva ritenuto che la situazione, all'epoca dei fatti, fosse stata interpretata correttamente, in quanto le condizioni di Ma. non erano tanto allarmanti da far destare preoccupazione, anche in considerazione del fatto che la stessa, qualche giorno prima aveva avuto una gastroenterite. Tali considerazioni, però, re melius perpensa, vanno riviste alla luce dell'accaduto tenuto conto che uno scontro tra i capi di due ragazzine in corsa deve sempre indurre a pensare ad una commozione cerebrale, a maggior ragione se accompagnata da vomito, come nel caso di specie, e senso transitorio di confusione e spossatezza; anche se il vomito, nel caso de quo, in realtà, era stato associato alla pregressa infezione gastro-intestinale di Ma., sarebbe stato corretto chiamare immediatamente i soccorsi, proprio per escludere qualsiasi conseguenza tragica in ordine al trauma avvenuto considerato anche che, in questo tipo di trauma, vi è un cosiddetto intervallo libero, ossia un periodo temporale in cui il paziente non manifesta segni clinici importanti. E così era anche nel caso di specie: Ma., dopo il trauma, pur avendo vomitato e presentato un secondo vomito a secco, essa, in piena autonomia, era tornata in classe e si era seduta al proprio posto ove veniva prelevata dal padre ca 45 minuti dopo. Il fatto di chiamare i genitori, riferendo che Ma. stesse poco bene, è da interpretarsi piuttosto come un atto di responsabilizzazione, in quanto, l'alunna, una volta ritirata dai genitori da scuola, è fuori dalla sfera di responsabilità propria della scuola. Per tali motivi è del tutto irrilevante quale fosse stato l'evolversi dei fatti dopo il prelievo della bimba da scuola da parte dei genitori tenuto conto che, a seguito dell'incidente, sarebbe stato onere della scuola prestare adeguati soccorsi a Ma., con richiesta di intervento del 118. Infatti, un ricovero ospedaliero ed un intervento tempestivo avrebbero salvato la vita a Ma., come sostiene pure il ctu, anche se questi esclude che vi fossero stati sintomi allarmanti Non vi è dubbio che se Ma. fosse stata portata precauzionalmente subito in Ospedale e sottoposta a Tac del cranio nel giro di un'ora dal momento del trauma, sarebbe stato visto chiaramente l'ematoma e l'intervento sarebbe stato eseguito in una fase di totale reversibilità dei sintomi, come accade in quei soggetti che presentano chiari sintomi immediati allarmanti. Senza dubbio il ricovero immediato avrebbe portato ad un intervento immediato, ben prima che l'ematoma provocasse i danni che si sono poi manifestati; va ripetuto che nella prima ora dopo il trauma nessun segnale era chiaramente indicativo di uno stato di emergenza. L'intervento chirurgico è stato eseguito 50 minuti dopo l'ingresso in ospedale di Ma. e cioè nei tempi tecnicamente necessari per iniziare una craniotomia; al momento dell'ingresso in Ospedale la piccola presentava uno stato clinico neurologico drammatico; GCS:4 (la scala di Glasgow ha un punteggio minimo di 3 e massimo di 15), pupille in media midriasi non reagenti alla luce, scarsa risposta degli arti agli stimoli dolorosi, un quadro che precede la morte di poche ore o decine di minuti. Quando sono comparsi i sintomi decisivi, il quadro patologico era già gravemente compromesso.

Ciò premesso, va riconosciuto agli attori iure hereditatsi il risarcimento danni a titolo di danno terminale, inteso come danno biologico terminale, subito dalla piccola Ma. tra il momento dell'incidente e l'intervento chirurgico. Nella fattispecie, in virtù della giovane età di Ma. e delle atroci sofferenze patite prima dell'intervento chirurgico (v. doc. 6, s.i.t. JG. Za., secondo cui Ma., tra le altre cose, aveva gli occhi girati ed emetteva rumori dalla gola; cfr. teste AB. Ja., secondo il quale in ospedale la bambina stava molto male e ... era già in sala urgenze con i pediatri ed i rianimatori), il danno terminale da essa patito va determinato come segue.

Orbene utilizzando questo Tribunale, per quanto attiene al risarcimento del danno non patrimoniale derivante da lesione alla persona, le Tabelle Milanesi elaborate nel 2009 va rimarcato come le stesse abbiano previsto in riferimento alla invalidità temporanea una forbice di valori monetari oscillante tra gli 88,00 ed i 132,00 euro all'interno della quale il Giudice può individuare il valore del giorno di invalidità temporanea al 100% a seconda delle caratteristiche del caso concreto.

Dovendosi all'evidenza partire nel caso di specie dal valore massimo di 132,00 euro per poi adeguarlo alle particolarità della fattispecie in esame - tenuto conto che tale danno è massimo nella sua entità ed intensità, tanto che la lesione alla salute è stata così elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte - la scrivente ritiene equo quantificarlo in euro 924,00 (E 132,00 x 7 persone).

Sull'importo così determinato vanno calcolati gli interessi compensativi al tasso legale nonché la svalutazione monetaria dal giorno dell'accaduto sino al deposito della presente sentenza. Dal momento del deposito vanno calcolati sulla somma così liquidata (debito di valuta) gli interessi legali e la svalutazione monetaria sino al saldo effettivo.

Tale somma, in quanto riconosciuta iure hereditatis deve essere ripartita tra gli eredi secondo i criteri della successione legittima.

Non vanno riconosciute ulteriori voci di danno dopo l'intervento chirurgico, ossia danno da lucida agonia o morale catastrofale, tenuto conto che la povera Ma. è rimasta in coma e quindi non era consapevole della sua situazione. Di tali voci, comunque, va tenuto conto in sede di liquidazione danni iure proprio degli attori, in quanto erano giorni pesantissimi per i prossimi congiunti (v. infra).

Per quanto concerne il risarcimento danni subito iure proprio, valgano le seguenti considerazioni.

Il riconoscimento ai familiari del danno biologico iure proprio per la morte del congiunto ha, quale presupposto, lo stato di alterazione psicofisica del richiedente, occorrendo, pertanto, che sussista un vero e proprio danno alla salute (in tal senso v. Cass. civ., sez. III, 28 novembre 2008, n. 28423; Cass. civ., sez. III, 19 febbraio 2007, n. 3758; Cass. civ., sez. III, 12 giugno 2006, n. 13546).

Tale danno costituisce il momento terminale di un processo patogeno originato dal medesimo turbamento dell'equilibrio psichico che sostanzia il danno morale soggettivo e che, in persone predisposte da particolari condizioni, anziché esaurirsi in un patema d'animo o in uno stato di angoscia, può degenerare in un trauma fisico o psichico permanente, alle cui conseguenze in termini di perdita di qualità personali, e non semplicemente al pretium doloris in senso stretto, va allora commisurato il risarcimento (cfr. Cass. Civ., sez. III, 5 gennaio 2001 n. 116; Cass. civ., sez. III, 14 marzo 1996, n. 2117).

Quanto, poi, alla prova dell'esistenza di un tale disturbo e del nesso causale con l'evento della perdita del congiunto, l'orientamento prevalente ed assolutamente condivisibile postula un concreto accertamento medico-legale sulla persona del richiedente, non potendosi giammai far ricorso a mere presunzioni semplici.

Appare, pertanto, chiaro, come, nel caso di specie, parte attrice abbia fornito solo in parte documentazione medica attestante uno stato di alterazione psico- fisica relativa alle persone dei vari attori, precisamente solo con riferimento alla madre ed al fratellino A..

Le attrici hanno altresì richiesto il risarcimento del danno non patrimoniale, facendo riferimento sia alla tradizionale figura del danno morale sia al danno c.d. alla relazione parentale.

Sul punto va preliminarmente evidenziato che, in applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite con sentenza n. 26972/2008, determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale, nella sua rinnovata configurazione, e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita sono componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente e unitariamente ristorato. Le voci richiamate possono costituire solo componenti del danno biologico nel suo aspetto dinamico, nel quale sono ormai assorbiti il cosiddetto danno alla vita di relazione e i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita, conseguenti a lesioni dell'integrità psicofisica (cfr. Cass. civ., sez. III, 30 settembre 2009, n. 20949; Cass. civ., sez. III, 21 luglio 2009, n. 16914; Cass. civ., sez. un., 14 gennaio 2009, n. 557).

In definitiva, deve ritenersi che le compromissioni della sfera affettivo - familiare (vecchio danno da perdita del rapporto parentale), suscettibili di integrare la dimensione oggettiva del nuovo ed unitario danno da perdita del congiunto, dovranno oggi essere valutate dal giudice a fianco ed in aggiunta rispetto alla dimensione soggettiva del relativo pregiudizio (sofferenza) soltanto quando esse (compromissioni) presentino una rilevanza ed un disvalore autonomo che prescinda dalla sofferenza subiettiva del soggetto. Quando di contro tali compromissioni abbiano a riferimento aspetti già presi in considerazione nella loro proiezione (negativa), in quanto causa di una sofferenza già valutata, non andranno nuovamente apprezzate, dandosi altrimenti luogo ad una duplicazione risarcitoria di un identico ed unico pregiudizio.

Va altresì precisato che, compete al familiare sopravvissuto il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, subito sia nel momento in cui la perdita stessa è percepita (danno da lutto) sia con riguardo al tempo di sofferenza che accompagna la vittima secondaria (elaborazione del lutto), posto che tali sofferenze sono componenti del complesso pregiudizio integralmente ed unitariamente considerato (cfr. Cass. civ., sez. III, 12 febbraio 2010, n. 3357; Cass. civ., sez. III, 11 febbraio 2009, n. 3357).

Le ragioni dianzi esposte, pertanto, rendono di particolare attualità il profilo dell'allegazione e della prova delle ripercussioni, oggettive e soggettive, che la perdita del congiunto ha causato sulla sfera individuale e familiare degli attori.

Tale impostazione è perfettamente in linea con l'insegnamento predicato dalla giurisprudenza di legittimità anche anteriormente al citato arresto delle Sezioni Unite, in forza del quale il danno non patrimoniale da uccisione di congiunto, quale tipico danno - conseguenza, non coincide con la lesione dell'interesse (non è in re ipsa) e, come tale, esso deve essere allegato e provato da chi domanda il relativo risarcimento (cfr. Cass. civ., sez. III, 30 ottobre 2007, n. 2288).

Individuati i criteri che devono presiedere all'accertamento del danno non patrimoniale rivendicato dagli odierni attori, non può farsi a meno di constatare che, nel caso di specie, con riguardo al profilo della allegazione, gli attori si siano limitati solo a lamentare la perdita del congiunto (figlio e fratello), nulla precisando di specifico in ordine alle ricadute negative della lesione, salvo per le posizioni della madre e del fratello minore Ay..

Sennonché, tale impianto assertivo, per quanto generico, può reputarsi sufficiente, ritenendo il Tribunale che, in tema di uccisione del familiare, già la mera doglianza del fatto illecito comporti la deduzione di tutti i riflessi negativi che normalmente conseguono dalla lesione allegata (sofferenza e violazione minima dell'integrità familiare), soprattutto in presenza di rapporti parentali di particolare vicinanza.

Ciò in quanto le ricadute della perdita di un congiunto, essendo intrinsecamente connesse a quest'ultima, presentano una natura di tale immediata evidenza da non richiedere apposita enunciazione assertiva in sede di formulazione della domanda. Pertanto tali conseguenze, nei limiti della loro ordinarietà, vanno ritenute sempre (seppur implicitamente) addotte con la semplice allegazione della morte, non potendosi dare rilievo ad un diverso ed eccessivo formalismo espositivo.

Posto che si trattava pur sempre di danni - conseguenza da dimostrare, sarebbe stato opportuno un riscontro istruttorio sui pregiudizi in questione, soprattutto con riguardo alle compromissioni oggettive della propria sfera familiare (capaci di prescindere dalla sofferenza soggettiva pura).

In particolare, sarebbe apparso utile dare contezza di quali fossero state, nel dettaglio, le incidenze negative della perdita del figlio e del fratello tanto nel quotidiano, quanto in prospettiva futura. E sarebbe stato altrettanto rilevante fornire la prova del tipo di rapporto esistente con il defunto, della sua intensità, della sua continuità, delle rispettive abitudini di vita, al fine di far emergere il contenuto effettivo del pregiudizio da ristorare a ciascuno degli attori.

Nonostante la limitata attività istruttoria sull'argomento, tuttavia, è possibile ricorrere ad una prova del danno di tipo presuntivo, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, in base al quale il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, pur non essendo mai in re ipsa dovendo essere debitamente dedotto e dimostrato, può essere desunto e riconosciuto in base al notorio ovvero ricorrendo a presunzioni semplici. (cfr. Cass. civ., sez. III, 15 luglio 2005, n. 15022)

In tal caso, però, il danno in parola potrà essere riconosciuto nel massimo solo per la madre ed il fratellino Ay., mentre per gli altri componenti familiari valgono le considerazioni infra.

Così, trattandosi di pregiudizi che si proiettano (anche) nel futuro, se da un lato si ricorrerà a valutazioni prognostiche e presuntive, dall'altro non si ometterà di tener conto della nuova prospettiva unitaria sancita dalla Sezioni Unite, e quindi se, per un verso, la sofferenza interiore sarà valutata in ragione della sua gravità e del suo protrarsi nel tempo, per l'altro, non potrà riconoscersi alcunché a titolo di risarcimento per il padre e gli altri fratelli, in assenza di una specifica attività istruttoria sul punto, per quel pregiudizio che si è visto costituire la componente oggettiva del danno da perdita del prossimo congiunto.

Quanto ai criteri di liquidazione, questo Giudice, al fine di assicurare uniformità di orientamenti nel risarcimento del danno non patrimoniale, segue il sistema delle c.d. Tabelle Milanesi che, recependo pienamente il nuovo metodo di liquidazione del danno non patrimoniale subito dai prossimi congiunti introdotto dalle Sezioni Unite, per un verso, hanno individuato, sulla base della media dei precedenti giurisprudenziali di quell'ufficio, dei valori massimi e dei valori minimi entro i quali determinare l'importo monetario da riconoscere a ciascun congiunto e, per l'altro, consentono al giudice di individualizzare tale importo in ragione del grado di parentale di ciascun congiunto, della età della vittima e della gravità del sinistro.

Ciò premesso, incominciando l'esame dal pregiudizio non patrimoniale subito dalla madre di Ma., Jg. Za., sicuramente la sofferenza da quest'ultima avvertita per la perdita della figlia in giovanissima età (7 anni) ed in circostanze estremamente drammatiche e repentine merita un ampio ristoro patrimoniale tenuto conto anche del danno psichico come provato (v. docc. 15-16 att.).

Invero, la sofferenza che consegue dalla perdita di un figlio può ritenersi sussistente già sulla base dell'id quod plerumque accidit, ricorrendo nella normalità dei casi per ogni genitore.

Le tabelle utilizzate (Tribunale Milano 2009) prevedono, in ragione di specifici criteri parametrati sul grado di contiguità affettiva e di convivenza di ogni parente con la vittima, il riconoscimento al genitore per la perdita del figlio di un importo oscillante tra un valore minimo: E 150.000,00 ed uno massimo E 300.000,00.

Si ritiene che alla madre possa essere riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale nell'importo massimo di E 300.000,00 dal momento che la difesa attorea ha anche allegato documentazione attestante un percorso psicoterapeutico (v. all. 15-16 att), per cui può, senza dubbio essere riconosciuto il massimo in ragione della personalizzazione del danno. Lo stesso dicasi per il fratellino Ayoub, al quale riconosciuto il massimo previsto in tabella, ossia l'importo di E 130.266,00 tenuto conto che egli ha perso sua sorella ed, in particolare, la sua compagna di giochi.

Con riguardo a quella che si è definita essere la dimensione oggettiva del danno da perdita della relazione parentale, gli attori hanno dato la prova, per la madre ed il fratellino Ay., delle compromissioni della sfera affettivo - familiare, e cioè degli ulteriori riflessi negativi obiettivi sulla vita familiare e/o personale scaturenti per ciascuno di essi dalla perdita della figlia/sorella.

Con riguardo, invece, al padre di Ma. si ritiene di poter riconoscere l'importo di E 250.000, così determinato, non solo quale ristoro per il lutto subito, ma anche per il periodo di angoscia subito tra l'intervento di Ma. e il decesso della stessa. Per gli altri fratelli, ad eccezione di Ay., come già sopra evidenziato, premesso che la tabella milanese prevede un importo minimo di E 21.711,00 ed uno massimo di E 130.266,00, si ritiene di riconoscere unicamente il danno da lutto, comprensivo comunque della sofferenza patita nel periodo intercorrente tra l'operazione ed il decesso di Ma. che, per la coppia di gemelli Me. e Ha. ed i fratelli Ya. e Ot., tenendo conto che la perdita della quotidiana relazione con la sorellina si è manifestata con media intensità, considerati, non solo la notevole differenza d'età tra i fratelli, ma anche il fatto, che Me. si è trasferita nella vicina Trento già un anno prima della disgrazia, mentre il fratello Ha. aveva preso residenza in un'altra abitazione (v. all. 2-5 att), pare equo determinare nella misura di E 35.000,00 per ciascuno dei suddetti fratelli.

Sull'importo complessivo così determinato pari ad E 820.266,00 dovranno essere calcolati gli interessi compensativi nella misura del tasso legale e la svalutazione monetaria dal 29.10.2009 sino al deposito della sentenza, detratto l'importo di E 20.000,00, a suo tempo accettato dalle parti a titolo di acconto.

Da questo momento in poi dovranno essere calcolati sulla somma così liquidata gli interessi legali e la svalutazione monetaria sino al saldo effettivo.

Dovranno rispondere dei danni tutti i convenuti citati, in solido tra loro.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura di E 1.869,16 per spese (non vanno liquidate le voci per le chiamate telefoniche) ed E 46.146,80 per compensi (scaglione del decisum: E 520.001,00 - E 1.000.000,00, ossia E 2.194,00 fase di studio, E 1.448,00 fase introduttiva, E 9.023,00 fase istruttoria, E 3.816,00 fase decisionale per un importo complessivo pari ad E 16.481,00 aumentato ex art. 4 co. 2° DM n. 55/14 e succ. mod. ad E 46.146,80, i.e. aumentato del 30% per ogni persona assistita oltre la prima pari ad un aumento del 180%) oltre le spese generali al 15%, iva e cap.

Inoltre, le parti convenute dovranno sostenere, in solido tra loro, le spese del ctu, liquidate con separato decreto dd. 18.06.2018 nella misura di E 581,54 e rimborsare le stesse a parte attrice, come da questa anticipate.

PQM

Il Giudice Monocratico presso il Tribunale di Bolzano, ogni diversa istanza reietta, definitivamente pronunciando nella presente causa, così decide:

1) accerta e dichiara la responsabilità extracontrattuale di Pr. El., dell'Istituto Comprensivo Bolzano Europa 2, in persona del Dirigente scolastico pro tempore, e della Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del Presidente della Giunta Provinciale pro tempore, nella causazione del decesso di Be. Ma. (avvenuto in data 3.11.2009) per inadeguatezza del soccorso prestato e quindi per intempestivo ricovero presso l'Ospedale di Bolzano ed intervento chirurgico;

2) conseguentemente, dichiara i convenuti Pr. El., Istituto Comprensivo Bolzano - Europa 2, in persona del Dirigente scolastico pro tempore, e Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del Presidente della Giunta Provinciale pro tempore, tenuti in solido al risarcimento dei danni non patrimoniali causati a Be. Ma. ed agli attori;

3) per l'effetto, condanna gli stessi, in solido tra loro, a risarcire agli attori quali eredi di Be. Ma. i danni non patrimoniali dalla medesima complessivamente subiti in ragione di Euro 924,00 oltre interessi compensativi corrispondenti al tasso legale e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al deposito della presente sentenza e quindi da questo momento oltre gli interessi legali e la svalutazione monetaria sino all'integrale soddisfo, con assegnazione del suddetto importo secondo le ordinarie regole della successione ab intestato, vale a dire 1/4 di esso a ciascun genitore e 1/10 del medesimo a ciascun fratello;

4) inoltre, condanna i convenuti Pr. El., Istituto Comprensivo Bolzano - Europa 2, in persona del Dirigente scolastico pro tempore, e Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del Presidente della Giunta Provinciale pro tempore, in solido tra loro a risarcire ai signori Be. No., Jg. Za., Be. Me., Be. Ha. e Be. Ya., nonché a Be. Ot., nel frattempo divenuto maggiorenne, e a Be. Ay., in persona dei genitori esercenti su di lui la potestà genitoriale Be. No. e Jg. Za., i danni non patrimoniali dai medesimi rispettivamente subiti e subendi in ragione di rispettivamente Euro 250.000,00, Euro 300.000,00, Euro 35.000,00, Euro 35.000,00, Euro 35.000,00, Euro 35.000,00 ed Euro 130.266,00 (per un totale di Euro 820.266,00), oltre interessi compensativi pari al tasso legale e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al deposito della presente sentenza, detratto l'importo di E 20.000,00, e quindi da tale momento oltre gli interessi legali e la svalutazione monetaria sino all'integrale soddisfo;

5) condanna i convenuti Pr. El., Istituto Comprensivo Bolzano - Europa 2, in persona del Dirigente scolastico pro tempore, e Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del Presidente della Giunta Provinciale pro tempore, in solido tra loro, a rimborsare agli attori le spese giudiziali liquidate nella misura di E 1.869,16 per spese vive (non vanno liquidate le voci per le chiamate telefoniche) ed E 46.146,80 per compensi (scaglione del decisum: E 520.001,00 - E 1.000.000,00, ossia E 2.194,00 fase di studio, E 1.448,00 fase introduttiva, E 9.023,00 fase istruttoria, E 3.816,00 fase decisionale per un importo complessivo pari ad E 16.481,00 aumentato ex art. 4 co. 2°DM n. 55/14 e succ. mod. ad E 46.146,80, i.e. aumentato del 30% per ogni persona assistita oltre la prima pari ad un aumento del 180%) oltre le spese generali al 15%, iva e cap e a rimborsare agli attori le spese di ctu liquidate con separato decreto dd. 18.06.2018 nella misura di E 581,54 e accessori, se dovuti;

6) dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Bolzano, lì 20.09.2019

Depositata in Cancelleria il 20/09/2019
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LaPrevidenza.it, 30/06/2020

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