In tema di prestazione assicurativa per diminuita capacità lavorativa o invalidità
Corte di giustizia europea, Sentenza 11.9.2008 - c/228-07
Il sig. Petersen, cittadino tedesco, ha svolto attività lavorativa subordinata in Austria. Il 14 aprile 2000 depositava presso l’organismo austriaco di assicurazione pensione una domanda di concessione di pensione d’invalidità ai sensi del regime legale di assicurazione pensionistica. Poiché tale domanda veniva respinta, egli ricorreva avverso tale ecisione. Nel corso del procedimento giudiziario, l’ufficio per l’occupazione concedeva al sig. Petersen un anticipo ai sensi dell’art. 23 dell’AlVG. Il sig. Petersen, che all’epoca risiedeva ancora in Austria e prevedeva di trasferire il suo domicilio in Germania, chiedeva tuttavia all’ufficio per l’occupazione che tale prestazione continuasse ad essergli corrisposta dopo il trasferimento. Il 28 ottobre 2003, l’ufficio per l’occupazione respingeva tale domanda. Il sig. Petersen proponeva ricorso avverso tale decisione presso il Verwaltungsgerichtshof. Nella sua decisione, il giudice del rinvio osserva che l’esportabilità della prestazione di cui trattasi nella causa principale dipende dalla sua qualificazione come «prestazione di disoccupazione» o come «prestazione di invalidità» ai sensi dell’art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71, dal momento che l’art. 10, n. 1, di tale regolamento prevede l’esportabilità della seconda, mentre l’art. 69 del medesimo regolamento restringe quella della prima a un caso particolare che non rileva nella fattispecie di cui al procedimento principale. Orbene, secondo tale giudice, la prestazione di cui trattasi nella causa principale contiene elementi di ciascuna di tali due prestazioni. Infatti, da un lato, essa verrebbe versata a valere su fondi dell’assicurazione contro la disoccupazione e presupporrebbe che il richiedente
LaPrevidenza.it, 22/09/2008