venerdì, 16 ottobre 2026

In tema di prescrizione per l’impugnazione del licenziamento illegittimo

Cassazione civile, sez. III, sentenza 2.11.2010 n. 22274

 

Con atto di citazione notificato in data 28 febbraio 1990 S. C. conveniva, avanti al Tribunale di Rovigo, l’avvocato R.G., in proprio e quale erede del padre, avvocato L., chiedendo la condanna al risarcimento dei danni in conseguenza della negligente conduzione di una causa di lavoro inizialmente affidata al defunto difensore, cui era poi subentrato il convenuto: esponeva, in proposito, di avere impugnato il licenziamento a lei intimato dalla ditta Supermercati Orva s.n.c. In quanto, nell’esercizio delle mansioni di cassiera, era risultato un ammanco di L. 40.000. Il Pretore di Rovigo, quale giudice del lavoro, disponeva la sospensione del procedimento, per la ravvisata pregiudizialità penale; il giudice penale dichiarava (con sentenza del 26 aprile 1979) non doversi procedere per mancanza di querela in ordine al reato di cui all’art. 647 c.p.; in data 30 marzo 1981 veniva anche archiviato il procedimento in relazione al reato di cui all’art. 646 c.p., e art. 61 c.p., n. 11. In data 20 maggio 1983 la causa di lavoro veniva riassunta avanti al Pretore e quindi, in esito all’istruttoria, con sentenza 22 settembre 1987 veniva dichiarata l’estinzione del processo per essere esso stato riassunto oltre il termine di sei mesi dalla definizione della pregiudiziale penale. Con sentenza del 6 maggio 1988 il Tribunale di Rovigo confermava la pronunzia del Pretore. Con sentenza non definitiva de 25 maggio 1993 e definitiva del 6 agosto 2002 il Tribunale decideva la causa per responsabilità professionale del difensore, condannando lo stesso avv. R. G. in proprio e quale erede del padre L., al risarcimento del danno, liquidato in Euro 368.727,49 oltre rivalutazione e interessi. La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza pubblicata il 5 ottobre 2005 accoglieva l’appello incidentale dell’avv. R. e rigettava la domanda della S., compensando le spese; riteneva che trattandosi di credito prescrivibile in dieci anni, la causa patrocinata dall’avv. R. avrebbe potuto essere affidata dalla S. ad un diverso difensore una volta cessato il rapporto professionale (ottobre 1989) prima della maturazione del termine di prescrizione (nel 1993)...

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LaPrevidenza.it, 01/12/2010

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