Cassazione, sez. I civile, sentenza 11.03.2006 n° 5378
Sotto un primo profilo, la ricorrente censura che la Corte territoriale abbia ritenuto irrilevante la sopravvenuta notevole riduzione dei propri redditi, solo perché conseguente alla personale scelta di lavorare part time, anziché a tempo pieno. La decisione impugnata sarebbe, per questo aspetto, affatto erronea, posto che i «giustificati motivi», che a mente dell’articolo 9 legge 898/70 legittimano la modifica dei provvedimenti relativi ai contributi economici disposti in favore di uno dei coniugi, debbono essere identificati nel mero mutamento oggettivo della condizioni economico patrimoniali delle parti, a prescindere dalle ragioni che lo abbiano determinato. L’opzione per il lavoro a tempo parziale, d’altro canto, non diversamente da quella di cessare del tutto l’attività professionale – rappresenterebbe una scelta personale pienamente legittima, non essendovi, nel vigente ordinamento, alcuna disposizione che vieti all’onerato di assumere iniziative – ivi compresa quella di ridurre il proprio impegno lavorativo – suscettive di incidere sul diritto all’assegno di mantenimento dell’ex coniuge: disposizione che, ove esistesse, risulterebbe peraltro costituzionalmente illegittima, in quanto lesiva di fondamentali diritti di libertà della persona.
LaPrevidenza.it, 05/05/2006
3497880035
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089757100
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