giovedì, 15 ottobre 2026

In tema di apprendistato e contrattazione collettiva

Corte Costituzionale, Sentenza 14.5.2010 n. 176

 

Con distinti ricorsi, nove Regioni e, precisamente, Emilia-Romagna (reg. ric. n. 69 del 2008), Veneto (reg. ric. n. 70 del 2008), Liguria (reg. ric. n. 72 del 2008), Toscana (reg. ric. n. 74 del 2008), Basilicata (reg. ric. n. 76 del 2008), Piemonte (reg. ric. n. 80 del 2008), Marche (reg. ric. n. 82 del 2008), Puglia (reg. ric. n. 85 del 2008) e Lazio (reg. ric. n. 87 del 2008) hanno impugnato in via principale, fra l’altro, i commi 1, 2, 3 e 4 dell’art. 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, in legge con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui modificano gli articoli 49 e 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30). Va premesso che, con atto notificato il 9 gennaio 2009, la Regione Veneto – che era l’unica ad avere impugnato il comma 3 del citato art. 23 – ha rinunciato al ricorso e il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha accettato tale rinuncia con atto del 24 gennaio 2009. 2. – La Regione Toscana ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 23, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, nella parte in cui ha modificato l’articolo 49 del d.lgs. n. 276 del 2003, stabilendo che l’apprendistato professionalizzante non può comunque essere superiore a sei anni, per violazione dell’art. 117 della Costituzione. La ricorrente osserva che, con la modifica introdotta, viene eliminata la previsione, precedentemente contenuta nell’art. 49 citato, secondo cui l’apprendistato professionalizzante non può essere inferiore a due anni, con pregiudizio alla possibilità di programmazione e gestione della formazione per contratti di durata inferiore a tale limite, con la conseguenza che l’eliminazione operata incide sulle attribuzioni regionali in materia di formazione professionale, perché, con contratti di breve durata, la formazione non può essere programmata, né assicurata. Per questo la disposizione, che irragionevolmente ha operato la prevista eliminazione, appare costituzionalmente illegittima per violazione dell’art. 117 Cost...

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LaPrevidenza.it, 22/05/2010

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