Impugnazione sanzioni disciplinari nel pubblico impiego
Interpello Min. Lavoro 10 aprile 2012 n. 11 - Daniela Carbone
Con interpello n. 11 del 10 aprile 2012, il Ministero del Lavoro si è pronunciato sui mezzi e sui termini di impugnazione delle sanzioni disciplinari, in risposta ad istanza di interpello presentata dal NURSIND - Sindacato delle Professioni Infermieristiche - in merito all'impugnazione delle sanzioni disciplinari irrogate nei confronti dei dipendenti pubblici, stante l'inapplicabilità dell'art. 7 della legge n. 300/1970 ed il vigente art. 55, comma 3 del D.Lgs. n. 150/2009 (c.d. riforma Brunetta),
La materia, disciplinata dal d.lgs. n. 165/2001, è stato oggetto di una profonda modifica legislativa per effetto del D.Lgs. n. 150/2009 (Riforma Brunetta), il quale, fra l’altro, ha stabilito il divieto per la contrattazione collettiva di istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari (art. 55, c. 3 d.lgs 165/01, come modificato dal comma 1 dell’art. 68, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150).
La legge n. 183/2010 (c.d. Collegato lavoro) ha abrogato gli articoli 65 e 66 del D.Lgs. n. 165/2001, per cui le procedure di conciliazione ed arbitrato di cui agli artt. 410 e 412 c.p.c. risultano esperibili anche da parte dei dipendenti del settore pubblico in relazione alle controversie di lavoro.
Con l’interpello in questione, il Ministero ha affermato che, alla luce della legislazione attualmente vigente, le controversie relative all’impugnazione delle sanzioni disciplinari, irrogate nell’ambito di rapporti di lavoro di pubblico impiego, possono essere impugnate sia mediante l’esperimento del tentativo facoltativo di conciliazione dinanzi alle Commissioni di conciliazione, sia attraverso le procedure arbitrali, ferma restando l’esperibilità dell’azione giudiziaria negli ordinari termini prescrizionali. E’ stato previsto dall’art. 55, comma 3, del D.Lgs. n. 150/2009 (c.d. riforma Brunetta) che la contrattazione collettiva non può più istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari.
Si evidenzia tuttavia che la stessa riforma non ha mai esplicitamente escluso il diritto dei pubblici dipendenti di avvalersi dei mezzi di impugnazione delle sanzioni disciplinari, alternativi al ricorso al giudice del lavoro, previsti per i lavoratori del settore privato dall’art. 7 della legge n. 300/70.
In proposito si richiama la circolare 22.7.2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica, fatta propria dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 28 del 2.08.2010, in base alle quali le procedure di impugnazione previste dallo Statuto dei Lavoratori non si applicano più ai dipendenti pubblici dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 150/2009, in quanto l’art. 7 della Legge n. 300 del 1970 non è stato esplicitamente richiamato dal legislatore nell’ambito della riforma del sistema disciplinare messa in atto con l‘art. 72 del citato decreto n. 150 del 2009, né prevede esplicitamente neppure il contrario, ossia che i dipendenti pubblici siano esclusi dall’applicazione dell’art. 7, comma 6, della L. 300/1970.
(Daniela Carbone)
LaPrevidenza.it, 02/03/2013