Illegittimità licenziamento del lavoratore ex. art. 2119 c.c. per fattispecie più grave non prevista nel CCNL: necessità di valutare i precedenti positivi del lavoratore
Cassazione, Sez.Lavoro sentenza 20 marzo 2008 n° 7600 - Maurizio Danza
La Corte di Cassazione nel caso di specie, rigettando il ricorso dell’Ente poste italiane e confermando la declaratoria di illegittimità del licenziamento per giusta causa, afferma il principio che il datore di lavoro non può irrogare il licenziamento per giusta causa ex art. 2119 c.c.,qualora costituisca sanzione più grave di quella prevista dalla norma del contratto collettivo; la Corte ha ritenuto altresì che la sanzione estrema del recesso, difettasse del requisito della proporzionalità con la infrazione ascritta al dipendente e del giudizio di bilanciamento che non aveva tenuto conto dei buoni precedenti lavorativi del dipendente.
Con la sentenza n°7600 del 20 marzo 2008 la Suprema Corte, confermando la sentenza della Corte di Appello di Roma, seguita ad un ricorso dell’Ente Poste Italiane avverso la sentenza di annullamento del Tribunale Civile Sezione Lavoro di Roma del licenziamento.....
(Avv. Maurizio Danza)
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LaPrevidenza.it, 27/03/2008