Cassazione, Sez.Lavoro sentenza 20 marzo 2008 n° 7600 - Maurizio Danza
La Corte di Cassazione nel caso di specie, rigettando il ricorso dell’Ente poste italiane e confermando la declaratoria di illegittimità del licenziamento per giusta causa, afferma il principio che il datore di lavoro non può irrogare il licenziamento per giusta causa ex art. 2119 c.c.,qualora costituisca sanzione più grave di quella prevista dalla norma del contratto collettivo; la Corte ha ritenuto altresì che la sanzione estrema del recesso, difettasse del requisito della proporzionalità con la infrazione ascritta al dipendente e del giudizio di bilanciamento che non aveva tenuto conto dei buoni precedenti lavorativi del dipendente.
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LaPrevidenza.it, 27/03/2008
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