Il servizio pre ruolo svolto presso scuole paritarie non è riconosciuto ai fini della progressione economica e di carriera
Corte d'Appello di Genova, sez. lavoro, sentenza 22.3.2019 n. 71
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
La Corte, composta da Dott. Marina Aicardi Presidente rel. Dott. Paola Ponassi Consigliere Dott. Paolo Viarengo Consigliere nella pubblica udienza del 8 febbraio 2019 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sull'appello proposto da: Ma. Al. appellante CONTRO Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, (c.f. -- omissis--), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici siti in Viale Brigate Partigiane n. 2 in Genova e' domiciliato appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: "Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Genova adita, in riforma della impugnata sentenza ed in accoglimento del presente gravame, in tal modo provvedere:
1) - in via preliminare sospendere l'esecutività dell'impugnata sentenza n. 953/17 emessa dal Tribunale di Genova;
2) - nel merito, in riforma della impugnata sentenza emessa dal Tribunale di Genova, accogliere la domanda del prof. Al. Ma., odierno appellante e, per l'effetto, dichiarare la nullità, la inesistenza o comunque la inammissibilità della sentenza di primo grado e, in ogni caso revocarla perché infondata, in fatto ed in diritto per tutte le ragioni enunciate in premessa:
3) disporre la correzione del punteggio erroneamente assegnato all'appellante nella procedura di mobilità interprovinciale di cui all'anno scolastico 2016 2017, scuola secondaria di II° grado, a cagione del quale il prof. Ma. veniva erroneamente assegnato all'ambito scolastico della Provincia di Genova invece che come richiesto con domanda ad uno di quelli della Provincia di Avellino (o in subordine Benevento);
4) riconoscere, accertare e dichiarare il diritto dell'appellante alla giusta valutazione, ai fini della corretta attribuzione del punteggio, del servizio pre-ruolo effettuato nell'istituto paritario Schettino di Frigento (AV)nell'ambito della mobilità docenti relativa all'anno scolastico 2016/2017 e precipuamente riconoscere l'attribuzione di ulteriori 27 punti da sommare ai 24 già attribuiti per un totale di punti 51, con la consequenziale rivalutazione della procedura di trasferimento e la collocazione dello stesso presso la sede di servizio negli ambiti della Provincia di Avellino o in subordine negli ambiti Campania 4 e Campania 5 (Provincia di Benevento), presso le quali hanno ottenuto assegnazione molteplici docenti pur avendo un punteggio inferiore a quello spettante di diritto all'appellante, inclusivo del servizio pre-ruolo dal medesimo effettuato presso l'istituto paritario Schettino di Frigento (AV);
5) in via subordinata, al fine di una corretta ricostruzione di carriera ex art. art. 485 del T.U. 297/1994, verificare e attestare il diritto dell'odierno appellante all'attribuzione dei predetti 27 punti (per un totale di 51) di servizio pre-ruolo maturati prestando servizio nella scuola paritaria;
6) disporre la revoca immediata del trasferimento del prof. Ma. nell'ambito scolastico Provincia di Genova - anno scolastico 2016/2017 - avvenuta a causa della errata valutazione del suo punteggio e del conseguente inserimento nel sistema informatico ministeriale di un punteggio non corrispondente a quello conseguito in relazione ai titoli ed alle qualifiche dallo stesso posseduti, stante l'illegittimo mancato riconoscimento dei servizio pre-ruolo effettuato dal prof. Ma. presso le scuole paritarie dove ha prestato servizio e provvedere contestualmente alla collocazione della sua titolarità negli ambiti della provincia di residenza (Avellino CAMPANIA, CAMPANIA i e CAMPANIA 3) con il punteggio di 51 punti complessivi, tenuto conto ovviamente dei 9 anni di servizio preruolo effettuati presso istituti paritari;
7) riconoscere il diritto del prof. Al. Ma. al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, conseguenza scaturita in maniera palese ed evidente dal mancato riconoscimento del servizio pre- ruolo, della mancata assegnazione della sede di servizio negli ambiti della Provincia di Avellino e, in subordine, come richiesto in domanda, negli ambiti Campania 4 E Campania 5 (Provincia di Benevento); 8) condannare il Miur, odierno appellato, al pagamento di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. Per l'appellato: Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello,- rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa, confermando integralmente la prima decisione ed il rigetto del ricorso. Con vittoria di spese, competenze ed onorari per ambo i gradi di giudizio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24/1/2017 dinanzi al Tribunale di Genova Ma. Al., docente di scuola secondaria di secondo grado assunto in ruolo dall'1/9/2015, conveniva in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per sentir accertare, previa corretta attribuzione del punteggio nella relativa procedura selettiva di mobilità, il suo diritto ad essere assegnato nella sede di servizio degli ambiti scolastici della provincia di Avellino o, in subordine, della provincia di Benevento; in via ulteriormente subordinata chiedeva comunque il riconoscimento del servizio prestato in scuole paritarie prima della propria assunzione in ruolo, ai fini della migliore assegnazione nella procedura anzidetta; in ogni caso chiedeva la revoca del suo trasferimento negli ambiti scolastici della provincia di Genova e la condanna dell'Amministrazione a risarcirlo del danno per il mancato accoglimento delle proprie domande di assegnazione negli ambiti scolastici delle province di Avellino e Benevento.
Con provvedimento del 15/2/2017 veniva disposta la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c. nell'area dedicata del sito informatico del Miur e dell'Ufficio VII ambito territoriale di Avellino.
Si costituiva il Miur che chiedeva il rigetto del ricorso.
Nell'atto introduttivo il ricorrente chiedeva anche la sospensione urgente dell'efficacia dell'atto di trasferimento. Con ordinanza del 24/3/2017 il Tribunale accoglieva il ricorso ex art. 700 c.p.c. ravvisando il periculum in mora e il fumus boni juris quanto al riconoscimento del servizio prestato pre-ruolo ai fini della mobilità.
Con sentenza del 22/11/2017 il Tribunale respingeva il ricorso e compensava le spese di causa.
Avverso tale sentenza proponeva appello Ma. Al..
L'appellante lamentava l'errata interpretazione dell'art. 360, comma sesto, D.Lgs. 297/1994. Rilevava che secondo il Tribunale lo stesso art. 1-bis d.l. 250/2005, abrogando le disposizioni restanti dell'art. 360, aveva fatto salvo il solo sesto comma, volendo salvaguardare le posizioni del personale già di ruolo nelle scuole pareggiate che sia assunto con rapporto a tempo indeterminato nelle scuole statali in applicazione delle disposizioni vigenti.
In senso contrario doveva invece considerarsi quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui la distinzione tra scuole pareggiate e parificate doveva ritenersi superata considerato che le tabelle di valutazione relative alla procedura di mobilità del personale docente di cui all'ordinanza ministeriale n. 241 del 2016, nella parte in cui prevedevano l'attribuzione di tre punti per ciascun anno di servizio pre-ruolo prestato nelle sole scuole statali, pareggiate e parificate, escludendo e considerando non valutabile il servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie, sembravano porsi in contrasto con il principio di parità di trattamento (tra le due categorie di istituzioni scolastiche) stabilito dalla legislazione statale.. (Consiglio di Stato, ord. N. 6289/2017).
In particolare osservava che la clausola del CCNI secondo cui il servizio prestato nelle scuole paritarie personale non e' valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera" si basava sulle previsioni dell'art. 485 D.Lgs. 297/1994 che in merito alla riconoscibilità del servizio ai fini della ricostruzione della carriera non contemplava le scuole paritarie.
Tale norma doveva però essere coordinata con le novità normative che avevano modificato il sistema dell'istruzione privata riconosciuta e precisamente l'art. 1 della legge n. 62/2000 che aveva introdotto il sistema nazionale di istruzione costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali.
A seguito dell'introduzione della categoria della scuola paritaria la stessa legge aveva previsto il superamento delle precedenti categorie di scuole private previste dal T.U. e a tal fine al comma 7 prevedeva che Alle scuole non statali che non intendano chiedere il riconoscimento della parità, seguitano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Allo scadere del terzo anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione presenta al Parlamento una relazione sul suo stato di attuazione e, con un proprio decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, propone il definitivo superamento delle citate disposizioni del predetto testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, anche al fine di ricondurre tutte le scuole non statali nelle due tipologie delle scuole paritarie e delle scuole non paritarie.
Perseguendo la stessa ratio il D.L. 250/2005, convertito dalla L. 27/2006, all'art. 1 bis comma 1 aveva previsto che Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 , e di scuole non paritarie. E nella stessa ottica si poneva il comma sesto.
Secondo l'appellante tale normativa consentiva due interpretazioni dell'art. 485 T.U. la prima nel senso che il riferimento in esso contenuto alle scuole pareggiate o alle scuole parificate doveva intendersi oggi riferito alle scuole paritarie; la seconda nel senso che la norma dovesse essere ancora interpretata letteralmente e quindi riferita alle sole scuole che avevano ottenuto la parificazione o il pareggiamento prima del blocco introdotto dal D.L. 250/2005. A dire dell'appellante la prima interpretazione era preferibile in primo luogo perché le scuole paritarie erano sottoposte alle stringenti verifiche previste dalla normativa citata (in tema di programmi, abilitazione dei docenti, etc.), erano abilitate a rilasciare titoli di studio con pieno valore legale e costituivano uno dei due perni del sistema nazionale dell'istruzione, ragion per cui non vi era motivo per non ritenere che il servizio svolto presso tali scuole non dovesse essere trattato, ai fini della ricostruzione della carriera, come il servizio svolto presso le scuole parificate o pareggiate.
Inoltre tale interpretazione era rafforzata dal fatto che il legislatore si era già pronunciato per il riconoscimento del servizio svolto nelle scuole paritarie ai fini dell'accesso all'insegnamento nella scuola pubblica allorché l'art. 2 comma secondo D.L. 255/2001, nel disciplinare la formazione delle graduatorie permanenti aveva previsto che i servizi prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie erano valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali.
Pertanto ad avviso dell'appellante la previsione del CCNI si poneva in contrasto con la disciplina di legge e doveva essere disapplicata o adeguata ai principi richiamati. Inoltre non risultava giustificata la disparità di trattamento derivante dalla esclusione del servizio pre ruolo svolto presso le scuole paritarie.
Si costituiva l'appellato che resisteva all'appello e ne chiedeva il rigetto.
All'udienza del 17/10/2018 veniva disposta la notifica del ricorso in appello e del verbale nei confronti di tutti i docenti inseriti nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/2017 e ss a mezzo pubblicazione sui siti internet istituzionali del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania nell'area tematica dedicata e la causa veniva rinviata all'8/2/2019. A tal udienza questa Corte, ascoltate le conclusioni delle parti, emetteva l'allegato dispositivo.
Preliminarmente va dato atto che in entrambi i gradi il contraddittorio è stato integrato nei confronti dei controinteressati.
Sempre in via preliminare si osserva che l'erronea proposizione dell'appello con citazione anziché con ricorso non è, per il principio generale di sanatoria dell'atto nullo idoneo al raggiungimento dello scopo (art. 156, comma 3, c.p.c.), di per sé ostativa all'ammissibilità dell'impugnazione, ben potendo l'atto di citazione essere suscettibile di convalida ex art. 156 c.p.c., u.c., allorché venga depositato in cancelleria entro il termine per proporre impugnazione (cfr. Cass. 12.3.04 n. 5150; cfr., altresì, Cass. 23.6.92 n. 7687). In altre parole, la citazione e' convertibile in ricorso allorché venga depositata in cancelleria entro il termine per proporre impugnazione. Nel caso in esame l'atto di citazione è stato depositato in cancelleria in data 17/5/2018 e, quindi, prima che fossero decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata, avvenuta in data 22/11/2017.
Tutto ciò premesso si osserva che questa Corte si e' già pronunciata in ordine alla mancata valutazione del servizio pre ruolo prestato nelle scuole paritarie nell'ambito della procedura di mobilità 2016/2017 con la sentenza del 12/9/2018, e tale pronuncia, che alla stregua del principio della motivazione conforme sancito dall'art. 118 disp. att. c.p.c., di seguito si riporta, e' pienamente condivisibile.
Va rilevato che con la sentenza n. 1035/2014 la Corte di cassazione ha affermato:
Il D.L. n. 370 del 1970, art. 2 convertito con modificazioni nella L. n. 576 del 1980 (Riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica) ha riconosciuto al personale ivi indicato, come servizio di ruolo, il servizio prestato nelle scuole materne statali o comunali. Tale disposizione, riprodotta dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485 alla stregua della interpretazione letterale, in quanto attributiva di un beneficio, ha carattere eccezionale e non è quindi suscettibile di interpretazione analogica o estensiva, in modo cioè da ricomprendere nella stessa i servizi prestati presso scuole diverse da quelle statali o comunali. Su tali basi, il Consiglio di Stato, con orientamento costante, nell'affermare il carattere eccezionale delle norme contenute nel D.L. sopra citato, ha escluso che potesse essere riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, il servizio pre-ruolo prestato presso enti o scuole non statali o comunali, stante il carattere tassativo della norma (cfr. Cons. St., Sez. 2, 27 settembre 2000 n. 963; Cons. St., Sez. 6, 26 aprile 2000 n. 2494; Cons. St. Sez. 6, 3 novembre 1997 n. 1586; Cons. St., Sez. 6, 7 luglio 1982 n. 335). La Corte Costituzionale, investita della questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 370 del 1970, artt. 1 e 2 e del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485 nel dare atto che i giudici a quibus avevano segnalato un orientamento ermeneutico estensivo che, se recepito, avrebbe consentito di accogliere le domande degli insegnanti, ha rilevato che l'interpretazione restrittiva delle disposizioni impugnate non comporta la violazione dei parametri costituzionali invocati, non risultando manifestamente irragionevole né contraria al buon andamento dell'amministrazione la scelta discrezionale del legislatore di valutare diversamente il servizio pregresso dei docenti della scuola secondaria, a seconda che sia stato prestato nella scuola elementare o in quella materna, alla luce della diversità dell'insegnamento impartito in questi due gradi scolastici, tuttora esistente pur se meno marcata che in passato. Ha quindi ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata..
Orbene, dall'affermazione secondo cui l'art. 2 del decreto legge n. 370/370, convertito con modificazioni dalla legge n. 576/1980, ha natura eccezionale e non è suscettibile di interpretazione analogia o estensiva, consegue che, del pari, il riconoscimento del servizio prestato presso le scuole paritarie ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto legge n. 255/2001, non è suscettibile di applicazione estensiva. Ed invero, come già osservato dal giudice di primo grado, tale norma ha un ambito di applicazione distinto rispetto alla disciplina della mobilità e non può essere dunque invocata ai fini dell'accoglimento delle domande attrici.
Quanto all'interpretazione dell'art. 485 d.lgs. 297/1994, si rileva quanto segue.
L'art. suddetto, rubricato Personale docente, così recita:
1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali.
Pagina 10 di 14 4. Ai docenti di cui al comma 1, che siano privi della vista, ed al personale docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici.
5. Al personale docente contemplato nel presente articolo è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti precedentemente indicati, il servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università.
6. I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purché prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo.
7. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti..
Gli appellanti sostengono che il suddetto art. 485 nei fatti equipara non solo il servizio prestato di ruolo presso le paritarie, ma anche dispone in ordine alla valorizzazione del servizio non di ruolo in forma esplicita (così a pag. 8 del ricorso).
L'assunto non appare condivisibile.
Si ricorda, innanzitutto, che la norma suddetta ha ad oggetto la c.d. ricostruzione della carriera e risale ad un'epoca in cui vigeva la distinzione tra scuole paritarie e scuole pareggiate. Successivamente l'art. 1-bis del decreto legge n. 250/2005 ha disposto che le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e di scuole non paritarie. Orbene, il venir meno delle varie tipologie di scuole non statali, sostituite dalle due sole categorie delle scuole paritarie e non paritarie, non consente di ritenere estensibile alle attuali scuole paritarie il regime previsto in passato per le scuole pareggiate relativamente alla ricostruzione della carriera. Ed infatti, come già osservato poc'anzi, le norme che prevedono il riconoscimento del servizio pre-ruolo ai fini giuridici ed economici, essendo attributive di benefici particolari, hanno natura di norme eccezionali e, dunque, non possono essere applicate estensivamente o analogicamente (Cons. Stato, Sez. IV, 22 giugno 2004, n. 4382; Cons. Stato, sez. VI, 9 maggio 2002, n. 2517; Cass. 30 gennaio 2015, n. 1749). Né può sottacersi che la normativa precedente richiedeva, per il riconoscimento dello status di scuola pareggiata, requisiti diversi rispetto a quelli attualmente previsti per le scuole paritarie, segnatamente per quanto attiene alla selezione dei docenti (v. art. 356 d. lgs. n. 297/1994).
Va infine rilevato che sia il CCNI dell'8 aprile 2016 (concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017), i cui contenuti cono stati poi trasposti dell'O.M. n. 241 dell'8 aprile 2016, sia il CCNI dell'11 aprile 2017 (concernente la mobilità del personale docente per l'anno scolastico 2017/2018), i cui contenuti sono stati trasposti nell'O.M. n. 221 del 12 aprile 2017, prevedono che il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. Il CCNI 2016 aggiunge che è fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali, mentre il CCNI 2017 aggiunge che è fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato: a) fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie; b) nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali; c) nelle scuole secondarie pareggiate (art. 360 del T.U.). E' dunque evidente che anche le parti sociali hanno interpretato l'art. 485 cit. nel senso che esso non prevede la ricostruzione della carriera in favore dei docenti provenienti dalle scuole paritarie (fatta eccezione per le tipologie di scuole paritarie ivi espressamente menzionate), e non nel senso invocato dagli odierni appellanti.
In conclusione, dunque:
- la materia del punteggio utile ai fini della mobilità è disciplinata unicamente dai CCNI sopra richiamati;
- la ragionevolezza delle scelte adottate dalla contrattazione collettiva non è sindacabile, a meno che le pattuizioni collettive non si pongano in contrasto con la disciplina di legge;
- nel caso in esame la previsione di cui alle Note comuni allegate al CCNI per la mobilità del personale docente a.s. 2016/2017 (contestata dagli appellanti nella parte in cui esclude espressamente che il servizio prestato nelle scuole paritarie sia valutabile ai fini della mobilità) non confligge con alcuna norma di legge;
- neppure può ritenersi che la diversità di trattamento riservata ai docenti che hanno prestato attività lavorativa pre-ruolo in una scuola paritaria, rispetto ai docenti che hanno prestato attività lavorativa pre-ruolo alle dipendenze del M.I.U.R., sia irragionevole, stante la diversità del datore di lavoro e delle modalità di accesso;
- analogamente, l'attività lavorativa pre-ruolo prestata alle dipendenze di una scuola paritaria non può essere riconosciuta neppure ai fini della progressione economica, ostandovi la formulazione dell'art. 485 del decreto legislativo n. 297/1994 in materia di ricostruzione di carriera ed essendo tale previsione (poi ribadita anche dalle parti collettive con i succitati CCNI) del tutto legittima alla luce delle medesime considerazioni (diversità del datore di lavoro e delle modalità di accesso) sopra evidenziate.
Ne consegue che la sentenza impugnata merita integrale conferma nella parte in cui ha respinto le domande proposte in via principale dall'odierno appellante.
Quanto alla domanda proposta in via subordinata dal Ma. diretta ad ottenere l'attribuzione dei 27 punti di servizio pre ruolo maturati prestando servizio nella scuola paritaria al fine di una corretta ricostruzione di carriera ex art. 485 T.U. 297/1994 si osserva che il Tribunale con riferimento a tale domanda ha così argomentato: Le considerazioni precedenti consentono di escludere l'esistenza d'una disciplina e, in definitiva, d'una volontà di omologazione tra servizio prestato nella scuola paritaria e servizio nel ruolo dell'amministrazione pubblica scolastica. Di conseguenza non è giustificato il riconoscimento del primo ai fini giuridici ed economici e dunque per la progressione retributiva. Anche la domanda relativa va dunque respinta.
L'appellante si è limitato a riproporre la domanda concernente la ricostruzione della carriera senza muovere alcuna censura alla argomentazioni svolte in proposito dal Tribunale, pertanto sul punto si è formato il giudicato.
L'infondatezza della domanda proposta dal Ma. in via principale implica anche l'infondatezza della domanda di risarcimento dei danni pure riproposta dall'appellante nel presente grado.
In conclusione l'appello va integralmente respinto.
La particolare complessità e controvertibilità delle questioni decise, sulle quali non si è ancora pronunciata la S.C., induce a compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado.
Non deve dichiararsi l'esistenza dei presupposti di legge per farsi luogo al raddoppio del contributo unificato, essendo l'appellante esente dal pagamento dello stesso.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Genova, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti in epigrafe, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, sull'appello avverso la sentenza n. 953/2018 emessa dal Tribunale di Genova, così provvede:
1) respinge l'appello;
2) dichiara integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio.
Genova, 8/2/2019
Depositata in Cancelleria il 22/03/2019
LaPrevidenza.it, 12/04/2019