Il rifiuto del lavoratore di prendere servizio a seguito di trasferimento quale licenziamento disciplinare
Nota dell'Avv. Daniele Iarussi a Cass., sez. lav., 24 marzo 2010, n. 7045
In tema di licenziamento, Cass. 7045/2010 afferma che il licenziamento intimato al lavoratore per una qualche mancanza o inadempienza degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (incluso il rifiuto di prendere servizio presso la nuova sede di lavoro assegnata per l'effetto di un trasferimento) ha ontologicamente natura disciplinare, indipendentemente dalla sua inclusione o meno tra le misure disciplinari della specifica disciplina del rapporto. Ne deriva che detta forma di licenziamento deve essere assoggettato alle garanzie dettate in favore del lavoratore dal secondo e terzo comma dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970 circa la contestazione dell'addebito ed il diritto di difesa. (in senso conforme Cass., sez. lav., 13 agosto 2007, n. 17652).
(Avv. Daniele Iarussi)
LaPrevidenza.it, 11/05/2010