martedì, 13 ottobre 2026

Il regime dei licenziamenti antecedenti all’entrata in vigore del Collegato lavoro

Articolo del Prof. Mario Meucci - Giuslavorista

 

Ancor prima dell’entrata in vigore, il 24 novembre 2010, della  legge n. 183/2010 di approvazione del cd. Collegato lavoro - la quale ha convertito la conciliazione da obbligatoria in facoltativa ed ha introdotto termini di decadenza per la proposizione del ricorso innanzi al Giudice (entro 270 giorni e se preceduti da conciliazione non riuscita o rifiutata, entro 60 giorni dal mancato accordo o dal rifiuto) - sono sorti dubbi in ordine all’applicabilità (o meno) dei surriferiti termini di decadenza  ai licenziamenti antecedenti all’entrata in vigore del cd. Collegato lavoro.
Se si tiene conto del fatto che il legislatore che ha introdotto termini di decadenza per il deposito del ricorso giudiziale contro il licenziamento, susseguente all’impugnativa del licenziamento nei 60 giorni e all’eventuale conciliazione – termini rinvenibili nell’art. 32 della l. n. 183/2010 - si è riproposto di sollevare il datore di lavoro dall’aggravio economico discendente, in caso di dichiarata invalidità con reintegra (nel regime di stabilità reale del rapporto), dalla consistente misura dell’indennità risarcitoria (costituita dalle mensilità correnti dal licenziamento invalido alla data della reintegra), il dubbio non può ritenersi affatto peregrino.
Infatti nel pregresso regime il tempo per il deposito innanzi al Giudice di un ricorso avverso il licenziamento era correlato al termine della prescrizione quinquennale, e in tale regime tanto più tardava il lavoratore a depositare il ricorso tanto più gravosa risultava la misura dell’indennità risarcitoria, conseguente alla dichiarazione di invalidità del licenziamento con reintegra,  per effetto congiunto del ritardo del prestatore e delle lungaggini della nostra giustizia.
Si è temuto che nella realizzazione dell’obbiettivo della massima riduzione dell’onere economico datoriale, il nuovo e ridotto termine di decadenza dei 270 giorni potesse essere preteso applicabile anche ai licenziamenti disposti antecedentemente, già sottoposti al tentativo di conciliazione obbligatoria. Si è temuto addirittura che i 270 giorni potessero essere ridotti a 60, qualora nel precedente regime il tentativo di conciliazione fosse già stato esperito (con mancato accordo o con rifiuto desumibile concludentemente dalla mancata comparizione dell’azienda in sede di Direzione provinciale del lavoro) atteso che il nuovo art. 32, comma 1, ha disposto che: «Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo».
Dubbio insorto per effetto di un ipotetico «recupero» - ai fini e per gli effetti della nuova disciplina decadenziale del deposito del ricorso giudiziale – del tentativo di conciliazione esperito nel precedente regime di «obbligatorietà» del medesimo, attraverso un’operazione di «egualizzazione» della vecchia conciliazione alla nuova...

Prof. Mario Meucci

 

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LaPrevidenza.it, 12/02/2012

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