Dott.ssa Silvana Toriello
Il decreto legislativo 81/2008 all’articolo 2 lett o) introduce una definizione giuridica del concetto di salute diversa da quella dominante in passato sia in dottrina che in giurisprudenza di non malattia e di non infermità del lavoratore individuando la «salute» nello “stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità”.
Viene posto per tal via in capo al datore di lavoro un nuovo e più pregnante livello di attenzione al benessere fisico e mentale dei propri lavoratori. Inoltre i rischi trasversali ( di tipo organizzativo) individuabili in azienda possono incidere sul benessere fisico e mentale del lavoratore : la partecipazione del medico competente alla valutazione dei rischi ne garantisce livelli di correttezza adeguati anche in assenza di rischi specifici per i quali scatta la sorveglianza sanitaria.
Unitamente alle norme dedicate al medico competente, il tema della sorveglianza sanitaria rappresenta uno degli aspetti maggiormente innovativi delle norme introdotte dal D. Lgs. 81/2008 che il successivo decreto cosiddetto correttivo ha contribuito a rafforzare....
LaPrevidenza.it, 10/12/2009
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