Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo
Breve nota a cura dell'Avv. Daniele Iarussi a Trib. Bari 18 ottobre 2009, n. 19396
In tema di licenziamento del lavoratore, ed in particolare per giustificato motivo oggettivo, 19396.09 statuisce che il motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni inerenti l'attività produttiva (L. n. 604 del 1966, art. 3), quale quello legato alla soppressione di un settore lavorativo, di un reparto o di un posto, è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, le cui scelte sono espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost., senza che il Giudice possa sindacarle sotto il profilo della congruità e della opportunità. Il giudice deve invece controllare: a) che il riassetto posto a base del licenziamento sia effettivo e non pretestuoso; b) che non sussista la possibilità di una utilizzazione del lavoratore in altre mansioni equivalenti (da ultimo: Cass. 2 ottobre 2006 n. 21282). Nelle fattispecie, oggetto di tale pronuncia, il resistente ha dimostrato la liceità del licenziamento, con la prova la cessazione di tutti i lavori ed appalti commissionati alla convenuta e la conseguente notevole riduzione dell'attività.
Avv. Daniele Iarussi
LaPrevidenza.it, 01/03/2010