Cassazione civile sez. lavoro, sentenza 22.9.2010 n. 20005
Il Tribunale di Campobasso, con sentenza del 28/10/2004, rigettava l’opposizione di D.T.A. (anche quale titolare della omonima ditta) avverso cartella esattoriale, emessa a carico di quest’ultimo e relativa a credito vantato dall’INPS (di importo totale di Euro 9874,51) per il recupero di maggiori contributi previdenziali, relativamente al lavoratore D.M.V., già licenziato dallo stesso D.T. In epoca infrannuale e per il quale non poteva beneficiarsi di agevolazione contributiva stante la sussistenza di obbligo di riassunzione L. n. 264 del 1949, ex art. 15. Riteneva il Tribunale che prevalente era l’orientamento giurisprudenziale circa l’obbligo di riassunzione anche in caso di licenziamenti plurimi, e che non era rimasto acclarato che il lavoratore interessato avesse effettivamente espletato mansioni superiori inerenti alla diversa qualifica attribuitagli in sede di sua rinnovata assunzione. Avverso tale decisione proponeva appello il D.T., cui resisteva l’INPS (anche quale mandatario di SCCI spa). Con sentenza del 24 marzo-11 luglio 2006, l’adita Corte di Appello di Campobasso accoglieva il gravame. A sostegno della decisione, osservava che dalla espletata istruttoria emergeva che il lavoratore D.M. Era stato assunto nell’aprile 2000 con una qualifica diversa rispetto a quella attribuitagli nel pregresso rapporto e da ciò ricavava che nella fattispecie non era ipotizzabile un obbligo di riassunzione, posto che nell’azienda si era determinata una diversa esigenza soddisfatta con la medesima persona di cui si era valorizzata una diversa professionalità.
LaPrevidenza.it, 02/10/2010
Avvocato
Rapporti internazionali Italia - Svizzera
0883349269
3289677187
Avvocato
Diritto Civile - Diritto Penale - Lo Studio legale MENNEA offre servizi di consulenza legale nel settore civile e...