domenica, 18 ottobre 2026

Il lavoratore costretto a inattività forzata non può essere licenziato

Cassazione civile sez. lav.,  24 gennaio 2013,  n. 1693

 

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Roma, D.T. A., premesso di essere stato dipendente della Italcable S.p.A. dall'1/8/1988, passato alla Telcom Italia S.p.A. nell'agosto del 1994, esponeva di aver subito una dequalificazione professionale culminata in una totale cessazione delle mansioni, avvenuta nel novembre del 2002 e proseguita fino al maggio del 2003, seguita dall'assegnazione di compiti che lo avevano impegnato per circa 20 minuti al giorno, e ciò fino al marzo del 2004, e quindi da una nuova forzata totale inattività protrattasi fino al licenziamento per giusta causa intimatogli in data 12/8/2004 per mancato rispetto dell'orario di lavoro. Chiedeva, pertanto, la condanna della società datrice al risarcimento del danno da declassamento nonchè la declaratoria di illegittimità del provvedimento espulsivo. Nel contraddittorio con la società convenuta, il Tribunale, espletata l'istruttoria, rigettava le domande relative al licenziamento ed accoglieva quelle risarcitorie limitatamente al danno alla professionalità, con conseguente condanna della Telecom Italia S.p.A. al pagamento della complessiva somma di Euro 26.353,84 oltre interessi legali fino al soddisfo. Avverso tale pronuncia il D. T. proponeva appello principale (eccependo l'insussistenza, nel caso di specie, di un normale orario di lavoro nonchè della mancanza posta a base del licenziamento, l'applicabilità dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ., l'avvenuta violazione del principio di immediatezza della contestazione e l'assenza di proporzionalità tra sanzione adottata ed infrazione contestata) e la Telecom Italia S.p.A. appello incidentale (eccependo l'attribuibilità a colpe del dipendente della lamentata inattività e deducendo la mancanza di deduzione e prova dei danni riconosciuti). La Corte di Appello di Roma riteneva fondato l'appello principale ed infondato quello incidentale. Quanto al primo, sostanzialmente condivideva le argomentazioni di parte appellante ritenendo: - giustificata l'eccezione di inadempimento proposta dal lavoratore; - contrastante con la regola della buona fede e correttezza il tempo trascorso fino alla contestazione; - non proporzionato il licenziamento alla luce delle specifiche disposizioni contrattuali comminanti la massima sanzione espulsiva; - non contestata la mancanza di precedenti disciplinari. Disponeva, pertanto, la reintegra del lavoratore e condannava la società al risarcimento del danno pari alle retribuzioni globali di fatto dal giorno del licenziamento a quello della reintegra. Quanto all'appello incidentale, riteneva che la società non avesse negato (nella sua oggettività) l'integrale svuotamento di mansioni del D.T. e che fosse mancata la prova di ogni ascrivibilità dello stesso a comportamenti del dipendente, peraltro mai formalmente contestati...

Documento integrale

Invia per email

LaPrevidenza.it, 03/06/2013

Milano Finanza Osservatorio Partner
SERGIO BENEDETTO SABETTA
mini sito

Professione:

Avvocato

STUDIO LEGALE CAPPELLARO
mini sito

Via Piranesi 22, 20137, Milano (MI)

Cellulare:

3497880035

Servizi:

Diritto civile, danni da sangue infetto, da vaccino e da talidomide, con riferimento sia ai profili indennitari (...