Cassazione, sentenza 2.2.2010 n. 2390 - Avv. Daniele Iarussi
In tema di licenziamento disciplinare, Cass. Civ. Sez Lav. n. 2390/10, afferma che il giudizio di proporzionalità della sanzione inflitta al lavoratore alla gravità dell'illecito contestato è riservata al giudice del merito e non è censurabile in cassazione se adeguatamente motivato (cfr. tra le tante Cass. n. 16864/2006 e n. 144/2008). Nella specie la Corte territoriale ha adeguatamente motivato la sua decisione osservando che dalle prove raccolte era risultato che il lavoratore aveva tenuto un comportamento (aggressione fisica del coagente) di gran lunga più riprovevole di quello tenuto dal sig. C. (limitato ad ingiurie verbali), ragione per cui il licenziamento era certamente giustificato nei confronti del solo appellante e non viziato da disparità di trattamento...
LaPrevidenza.it, 30/04/2010
089757100
3287451985
Avvocato
Diritto del Lavoro, Diritto Scolastico, Diritto Sindacale, Diritto previdenziale
Avvocato