Corte di Cassazione, sentenza 19 ottobre 2009, n. 22105 - Avv. Giuseppe Salvi
Con la pronuncia in oggetto i Giudici della legittimità tornano a specificare l'ambito di operatività del disposto normativo di cui all'art. 2113 del codice civile, chiarendo, in particolare, che il diritto di rinunciare ad impugnare il licenziamento non rientra in tale previsione normativa, dovendosi pertanto considerare assolutamente legittimo.
Secondo, infatti, l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, il lavoratore puo' liberamente disporre del diritto di impugnare il licenziamento, facendone oggetto di rinunce o transazioni. Come specificano i Giudici della legittimità, l'interesse del lavoratore alla prosecuzione del rapporto di lavoro rientra, dunque, nell'area della libera disponibilita' come e' dato desumere - sempre secondo gli Ermellini - dalla facolta' di recesso "ad nutum" di cui il il medesimo lavoratore dispone, dall'ammissibilita' di risoluzioni consensuali del contratto di lavoro e dalla possibilita' di consolidamento degli effetti del licenziamento illegittimo per mancanza di una tempestiva impugnazione.
Avv. Giuseppe Salvi
LaPrevidenza.it, 25/02/2010
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