Il datore di lavoro se è previsto sia dotato di password può leggere le mail del dipendente
Corte di Cassazione, quinta sezione penale, sentenza 19 dicembre 2007, n. 47096 - Gesuele Bellini
Il datore di lavoro può leggere la mail aziendale del lavoratore se è prevista la comunicazione della password del computer e della posta al superiore gerarchico.
Così ha stabilito la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, nella sentenza 19 dicembre 2007, n. 47096.
Il caso ha interessato un superiore che, utilizzando la password di cui legittimamente disponeva, ha preso cognizione della corrispondenza informatica aziendale della sua dipendente.
La Suprema Corte nel rigettare il ricorso proposto contro il superiore gerarchico, ha postulato importanti principi in tema di corrispondenza telematica in ufficio, che di seguito si riassumono.
Innanzitutto, il Collegio, nell’estensione della sentenza, ha premesso che il codice penale, ai sensi dell'art. 616 comma 1, punisce, a parte la sottrazione o distrazione della corrispondenza:
1) chi si limita a prendere cognizione di corrispondenza chiusa;
2) chi sottrae la corrispondenza a tale scopo al destinatario ovvero la distrae dalla sua destinazione se invece la corrispondenza è aperta.
Al riguardo, attesa l'estensione della tutela anche alla corrispondenza informatica o telematica ai sensi dell’art. 616 comma 4 c.p., la Corte afferma che la corrispondenza è qualificata come "chiusa" solo nei confronti dei soggetti che non siano legittimati all'accesso ai sistemi informatici di invio o di ricezione dei singoli messaggi.
Pertanto, continua la Corte, nel caso che il sistema sia protetto da password, posta a protezione del computer e della corrispondenza di ciascun dipendente, e la stessa deve essere a conoscenza anche dell'organizzazione aziendale, essendone prescritta la comunicazione, sia pure in busta chiusa, al superiore gerarchico, quest’ultimo è legittimato a utilizzarla per accedere al computer visionando anche la corrispondenza anche per la mera assenza dell'utilizzatore abituale.
Tale indirizzo, conclude il Collegio, è sostenuto anche dal Garante per la protezione dei dati personali, che con provvedimento n. 13 dell'1 marzo 2007, che ha affermato che i dirigenti dell'azienda possono accedere legittimamente ai computer in dotazione ai propri dipendenti, quando delle condizioni di tale accesso sia stata loro data piena informazione.
Gesuele Bellini
LaPrevidenza.it, 28/12/2007