venerd́, 11 ottobre 2024

I diritti della personalità

Diritto alla riservatezza

 

Oltre che al diritto all'immagine, la giurisprudenza protegge in forme e con limiti corrispondenti, un più generale diritto alla riservatezza, diritto a che non siano divulgati, con la stampa, la televisione o altri strumenti di comunicazione, fatti che attengono alla vita privata di una persona, o meglio è espressione di un interesse di ciascun individuo a che proprie vicende personali non vengono divulgate da possibili ingerenze di altri soggetti. 

Il termine 'riservatezza' sta a indicare, nella sua originaria e comune accezione, una tematica incentrata essenzialmente sulla considerazione di istanze di tutela del singolo contro la divulgazione al pubblico di fatti attinenti alla propria sfera privata. Correlativamente, alla base del "diritto alla riservatezza" si riconduce l'interesse della persona ad evitare tali forme di pubblicità indesiderata. IL fondamento del diritto alla riservatezza può ravvisarsi in molteplici fonti di natura internazionali, costituzionali. L'art. 8 CEDU dispone che ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio, sì che non può esservi ingerenza di un'autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto, salvo che tale ingerenza non è prevista dalla legge. Nonché dagli artt. 10 c.c., e della legge sul diritto di autore in tema di pubblicazione abusiva dell'immagine e dal codice 96 e 97 L. 22 aprile 1941, n. 633; 615 bis c.p. che sanziona chiunque mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'art. 614 c.p., <<è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni>>. 

Attraverso questo reato si vuole tutelare la c.d. riservatezza personale, contro qualunque ingerenza esterna realizzata non attraverso l'introduzione in un luogo privato, ma mediante l'uso particolare di strumenti acustici o sonori. Il diritto alla riservatezza è da intendersi quale potere dell'interessato di vietare comportamenti di terzi che hanno questa voglia di far conoscere situazioni o vicende della propria vita personale o familiare. In tal modo, pertanto è tutelato il diritto all'intimità privata e familiare contro ingerenze altrui, anche se compiute al di fuori del domicilio domestico con mezzi leciti e non per scopi speculativi, a prescindere dalla tutela all'immagine, al decoro all'onore e alla reputazione. L'intromissione nell'altrui sfera privata, senza il consenso dell'interessato, può ritenersi legittima solo in presenza di un interesse pubblico attuale che la giustifichi, diverso è la divulgazione dell'altrui immagine, in assenza del consenso di chi è stato ritratto. Tale diritto non solo trova fondamento nell'art. 2 Cost. ma anche in una serie di espliciti riferimenti nelle norme costituzionali e ordinarie e in molteplici deliberazioni di carattere internazionale. 

A livello nazionale, la materia è oggi disciplinata dal d.lgs. n. 196/2003 (Codice privacy), la finalità della legge è garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e alla identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Per dati personali s'intende qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente mediante riferimento a qualsiasi altra informazione (art. 4, comma 1 lett. b, codice privacy). Si definisce il trattamento dei dati personali come "l'attività consistente in qualunque operazione o complesso di operazioni,effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati". 

Pertanto se il nostro ordinamento riconosce il diritto alla riservatezza, che consiste nella tutela di quelle situazioni e vicende strettamente personali e familiari, anche se verificatesi fuori del domicilio domestico, non hanno per i terzi un interesse socialmente apprezzabile, contro le ingerenze che sia pure compiute con mezzi leciti, per scopi non esclusivamente speculativi e senza offesa per l'onore, la reputazione o il decoro, non sono giustificati da interessi pubblici preminenti, cosi la Cassazione prende decisa e diretta posizione nei confronti del diritto alla riservatezza ed afferma che l'ordinamento giuridico riconosce e tutela l'interesse di ciascuno a che non siano resi noti fatti o avvenimenti di carattere riservato senza il proprio consenso. Ne discende che è vietato e costituisce lesione della privacy la divulgazione d'immagini o avvenimenti non direttamente rilevanti per l'opinione pubblica. 

Tale tutela non può essere negata a nessuna categoria di persone, solo in considerazione della loro notorietà, salvo che un reale interesse sociale all'informazione od altre esigenze pubbliche lo esigano. Un richiamo deve essere doveroso alla divulgazione dell'immagine di una persona nota, la divulgazione è consentita, anche senza il consenso del soggetto ritratto, quando: 

1.non sia pregiudicata la sua dignità; 
2. La divulgazione rientri nell'ambito in cui opera la persona nota; 
3. La divulgazione non sia fatta a fine prevalentemente lucrativo; 
4. La notorietà della persona giustifichi un effettivo interesse pubblico ed una completa informazione. 

La notorietà del personaggio si estende anche ai congiunti, a condizione che costoro condividono in buona parte le vicende umane, inevitabilmente influenzate dalla sua condizione di soggetto pubblico, cioè si presentino spesso, di sovente in pubblico accanto a lui, si devono accompagnare al personaggio. 

Per esempio il parente di una persona nota conserva intatto il proprio diritto all'immagine, che pertanto salvo il consenso non può essere diffusa, se questo non si è mai accompagnato ovvero saltuariamente al soggetto famoso. Seguendo una giurisprudenza e dottrina consolidata si riconosce la sussistenza di un diritto alla riservatezza; quest'ultima è intesa come riserbo della intimità della vita privata, di situazioni e vicende personali e familiari che si svolgono nell'ambito del proprio domicilio e che vanno/devono essere tutelati da ingerenze di terzi soggetti, che non sono giustificate da interessi generali e pubblici di carattere preminente.

Avv. Vincenzo Mennea

(Vincenzo Mennea)

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LaPrevidenza.it, 14/01/2020

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