Gestione Separata, la comunicazione massiva arrivata agli utenti tramite MyINPS o posta elettronica
Inps, Messaggio 6.7.2023 n. 2535 - Nota di Giovanni Dami
Aspetti procedurali e chiarimenti circa la comunicazione inviata dall'INPS con la richiesta di iscrizione in Gestione Separata
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Nei giorni scorsi l'INPS ha inviato a determinati utenti una comunicazione massiva con la richiesta di iscrizione alla Gestione Separata. Operazione che ha creato un certo disorientamento tra i riceventi.
In quei giorni anche molti dei nostri assistiti hanno ritenuto opportuno contattarci per capire il da farsi. Stesso discorso sui social media dove la questione ha fornito molti spunti di commento e valutazione.
Errore dell'istituto o Phishing?
Con il messaggio 7/6/2023 n° 2535, l'ente fa intendere che tale iniziativa è ricompresa nelle attività istituzionali e che il messaggio pervenuto tramite la piattaforma MyINPS o tramite posta elettronica è corretto, pertanto nessun errore e niente Phishing. In ogni caso, al ricevimento di queste tipologie di comunicazioni la prudenza non è mai troppa e il consiglio a porre la massima attenzione prima di attivare un qualsiasi collegamento non è mai superfluo.
Ma cosa è successo?
Tutto inizia con l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS (art. 2, commi 26 e 26 della legge 335/1995) per quelle particolari tipologie di lavoratori come i parasubordinati, per quelli che producono reddito dall'esercizio di arti e professioni (art. 53, comma 1, D.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917) e per i lavoratori autonomi professionisti.
Il resto lo ha fatto la procedura informatica dell'ente la quale, in buona sostanza ha effettuato un confronto tra i potenziali destinatari dell'obbligo di iscrizione e i dati istituzionali in archivio promettendo di inserire automaticamente la data di inizio attività più remota rilevata dai flussi Uniemens o quella più remota rilevata dalla colonna "periodo di riferimento" presente sul modello F24 relativo al versamento dei contributi effettuati dal professionista.
Qualche perplessità in ordine alla procedura di registrazione automatica citata dall'Inps potrebbe balenare nella mente dei più scettici specie se pensiamo al contenuto dell'art. 2, comma 27 della legge 335/95 che testualmente recita "I soggetti tenuti all'iscrizione prevista dal comma 26 comunicano all'INPS, entro il 31 gennaio 1996, ovvero dalla data di inizio dell'attività lavorativa, se posteriore, la tipologia dell'attività medesima, i propri dati anagrafici, il numero di codice fiscale e il proprio domicilio" (Fonte Normattiva.it)
A parere dello scrivente il significato di comunicano e valorizzazione automatica sono ben distanti tra loro.
L'acquisizione di dati da parte dell'istituto all'interno di un rapporto di natura contributiva è legittima anche se, ad avviso di chi scrive la valorizzazione automatica di dati non sempre può ritenersi giusta, a maggior ragione se tale valorizzazione, in ipotesi, possa determinare un danno al professionista come chiaramente evidenziato dall'INPS nel messaggio qui commentato.
Tra l'altro, l'aggiornamento di tali dati (se così vogliamo chiamarlo) non si esaurisce in un'unica operazione. In presenza di duplice posizione, una come parasubordinato e l'altra come lavoratore autonomo professionista si dovranno effettuare ben due lavorazioni. L'ente precisa inoltre che l'inserimento automatico della data di inizio attività più remota potrebbe non coincidere con la reale situazione contributiva.
In soldoni la discrepanza tra i dati potrebbe determinare un minore accredito contributivo con conseguenze negative sulla prestazione previdenziale. Il minor numero di mensilità accreditate potrebbe evidenziare una minore consistenza del montante contributivo il quale, a sua volta determinerebbe una quota di pensione inferiore a quella realmente spettante.
In questo caso sarebbe interessante conoscere alcuni dettagli.
Quando e come saranno valorizzati automaticamente i dati? Sarà inviato un report al lavoratore oltre alla segnalazione in cassetto previdenziale? La procedura di valorizzazione si avvarrà di una componente di I.A.? Cosa succede se l'ente valorizza un dato errato non rientrante nell'ambito della prescrizione contributiva? Ecc..
Domande non banali se pensiamo alle innumerevoli situazioni negative che potrebbero scaturire da una errata modifica dei dati.
Alcune indicazioni sono contenute nelle FAQ a corredo del messaggio 2535/2023 dove l'INPS sorniona rassicura gli utenti su alcuni effetti di tale procedura.
In particolare la terza domanda "Se ignoro la comunicazione perché non mi sono iscritto alla Gestione Separata cosa succede?"
Risposta: Nulla, però ricordati di verificare che tale data corrisponda realmente alla data di inizio della tua attività, altrimenti l'accredito della contribuzione potrebbe non coprire i primi mesi per i quali hai lavorato.
Traduzione: Noi abbiamo ritoccato la tua posizione assicurativa, controlla bene perché i contributi potrebbero essere diminuiti.
Non si può certo affermare che non succeda "nulla" in quanto l'operazione di rettifica farà ricadere sul lavoratore l'onere di verificare se dopo tale aggiornamento la posizione risulterà corretta. E se dopo l'aggiornamento, solo per ipotesi sparissero contributi precedentemente accreditati?
Su questa partita sarà interessante capire come si muoverà l'istituto dopo l'avvio delle operazioni di rettifica.
L'invio massivo dei messaggi, così come le grandi operazioni di verifica (Poseidone docet) in molti casi hanno prodotto l'effetto contrario di quello che era stato previsto all'origine. Forse sarebbe da rivedere la modalità istituzionale di "comunicare" piani diffusi di monitoraggio, controllo e rettifica di posizioni assicurative.
Il consiglio è quello di monitorare costantemente le vostre posizioni assicurative specie se rientranti nella casistica qui trattata.
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Iscrizione dei lavoratori alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Invio comunicazioni "MyINPS"
L'iscrizione alla Gestione separata è un adempimento disciplinato dall'articolo 2, commi 26 e 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che grava sia sui lavoratori per i quali l'obbligo contributivo alla medesima gestione è in capo al committente, c.d. lavoratori parasubordinati, sia per i soggetti che producono reddito da esercizio di attività di arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), ovvero i lavoratori autonomi professionisti.
In assenza di specifica istanza di iscrizione, la procedura informatica che gestisce i relativi dati registra in automatico i seguenti elementi: la data di inizio attività più remota presente nel flusso delle denunce Uniemens per i lavoratori parasubordinati o la data più remota inserita nella colonna "periodo di riferimento" sul modello F24 del versamento effettuato dal libero professionista.
Tuttavia, le suddette date potrebbero non coincidere con la data effettiva di inizio attività, cui è legata l'iscrizione alla Gestione separata e il relativo accredito contributivo, con conseguenze negative sulla posizione previdenziale dell'assicurato, quali, ad esempio, un minore numero di mesi di contribuzione.
Pertanto, è stato previsto l'invio di una comunicazione informativa ai soggetti interessati nella quale è evidenziata l'assenza dell'iscrizione, così come prevista dall'articolo 2, comma 27, della legge n. 335/1995; tale comunicazione è resa nota mediante l'applicazione "MyINPS" e tramite posta elettronica con l'invio di un messaggio "di invito" all'iscrizione stessa.
Nella medesima viene specificato che non è presente la domanda di iscrizione alla Gestione separata e che, nel caso in cui il contribuente non proceda alla regolarizzazione, l'Istituto provvederà a valorizzare il dato della data di iscrizione con "la prima data di inizio attività indicata dal primo versamento utile o dal primo anno di dichiarazione dei redditi "per i liberi professionisti e "la prima data di inizio attività indicata dal committente tramite i flussi di denuncia dei compensi erogati"per i parasubordinati.
Si segnala che il lavoratore che abbia contribuzione presso la Gestione separata sia quale "parasubordinato" (ad esempio, come collaboratore coordinato e continuativo, amministratore di società, revisore o sindaco, o componente di commissione o collegio oppure lavoratore autonomo occasionale) sia quale "lavoratore autonomo professionista", deve effettuare l'adempimento dell'iscrizione per entrambe le due tipologie, cui corrispondono due distinte posizioni anagrafiche per tipologia, funzionali a consentire al contribuente e all'Istituto di accreditare correttamente la contribuzione previdenziale in relazione alle distinte date di inizio attività (nel caso di parasubordinato, la data di inizio della prestazione lavorativa; nel caso di lavoratore autonomo professionista, la data di inizio dell'obbligo contributivo presso la Gestione separata INPS). In particolare, per i lavoratori autonomi professionisti l'iscrizione prevede in automatico l'apertura del "Cassetto previdenziale per liberi professionisti" attraverso il quale è possibile verificare, tra gli altri, la propria posizione contributiva, la presenza di eventuali anomalie relative alla compilazione del quadro RR, sezione II, della dichiarazione dei redditi o la presenza di posizioni debitorie.
L'iscrizione può essere effettuata anche tramite un intermediario.
Per facilitare la risoluzione di eventuali dubbi o problemi riscontrati, nell'Allegato n. 1 sono riportate le risposte alle domandi più comuni (FAQ).
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
(Giovanni Dami)
LaPrevidenza.it, 06/07/2023