mercoledì, 06 dicembre 2023

Fondo di integrazione salariale. Il testo dele decreto pubblicato in gazzetta

Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali, Decreto 3.2.2016 n. 94343 - GU n.74 del 30.3.2016

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE  POLITICHE SOCIALI 

DECRETO 3 febbraio 2016

Fondo di integrazione salariale. (Decreto n. 94343). (16A02458)

(GU n.74 del 30-3-2016)

IL MINISTRO DEL LAVORO  E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 recante  «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di  ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro»;  Visti gli articoli da 26 a 40 del medesimo decreto legislativo n  148 del 14 settembre 2015, che, in attuazione dell'art. 1, comma 2,  lettera a), punto 7) della legge n. 183 del 10 dicembre 2014, hanno  rivisto l'ambito di applicazione dei fondi di solidarieta' di cui  all'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, fissando un termine  certo per l'avvio dei fondi medesimi;  Visto l'art. 28 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre  2015 che disciplina il fondo di solidarieta' residuale, volto ad  assicurare una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di  riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa ai lavoratori dei  settori non rientranti nella normativa in materia di integrazione  salariale per i quali non sia stato costituito un fondo di  solidarieta' bilaterale di settore;  Visto in particolare l'art. 28, comma 4, del decreto legislativo n.  148 del 14 settembre 2015 che stabilisce che, con decreto del  Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il  Ministro dell'economia e delle finanze, la disciplina del fondo di  solidarieta' residuale e' adeguata, a decorrere dal 1° gennaio 2016,  alle disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 148;  Visto l'art. 29 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre  2015 che stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il fondo di  solidarieta' residuale di cui all'art. 28 innanzi citato, istituito  con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 febbraio  2014, n. 79141, assume la denominazione di fondo di integrazione  salariale ed e' soggetto alle disposizioni del medesimo art. 29 in  aggiunta a quelle che disciplinano il fondo residuale;  Visto l'art. 46, comma 1, lettera q) del decreto legislativo n. 148  del 14 settembre 2015 che ha abrogato l'art. 3, commi da 4 a 19-ter e  da 22 a 45 della legge 28 giugno 2012, n. 92;  Visto l'art. 46, comma 2, lettera c) e d), che stabilisce che a  decorrere dal 1° gennaio 2016 siano abrogati il decreto del Ministro  del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro  dell'economia e delle finanze, 7 febbraio 2014, n. 79141 e i commi 20, 20-bis e 21 dell'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92;  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;  Visto il decreto interministeriale n. 79141 del 7 febbraio 2014 con  il quale era stato istituito il fondo di solidarieta' residuale ai  sensi dell'art. 3, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92;  Considerata la necessita' di continuare ad assicurare una tutela in  costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione  dell'attivita' lavorativa ai lavoratori dei settori non rientranti  nella normativa in materia di integrazione salariale per i quali non  sia stato costituito un fondo di solidarieta' bilaterale di settore;  Ritenuto, quindi, di dover adeguare la disciplina del decreto  interministeriale n. 79141 del 7 febbraio 2014 alle norme del decreto  legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, ai sensi dell'art. 28,  comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 148;

Decreta:

Art. 1

Denominazione e adeguamento del Fondo

1. Il Fondo di solidarieta' residuale gia' istituito presso l'INPS  con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di  concerto con il Ministro dell'economia e finanze n. 79141 del 7  febbraio 2014, e' adeguato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, alle  disposizioni del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 e  assume la denominazione di Fondo di integrazione salariale.

Art. 2

Ambito di applicazione  del Fondo di integrazione salariale

1. Sono soggetti alla disciplina del fondo di integrazione  salariale i datori di lavoro che occupano mediamente piu' di cinque  dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali  non rientranti nell'ambito di applicazione del Titolo I del decreto  legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, per i quali non siano stati  costituiti Fondi di solidarieta' bilaterali di cui all'art. 26 o  fondi di solidarieta' bilaterali alternativi di cui all'art. 27 del  decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015.  2. Ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale di cui al  precedente comma 1 vengono computati anche gli apprendisti.  3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,  l'INPS provvede a individuare i soggetti tenuti al versamento del  contributo al Fondo d'integrazione salariale.  4. Ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 148  del 14 settembre 2015, qualora gli accordi di cui all'art. 26 del  medesimo decreto legislativo avvengano in relazione a settori,  tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali gia' coperte dal  Fondo di cui al presente decreto, dalla data di decorrenza del nuovo  fondo i datori di lavoro del relativo settore rientrano nell'ambito  di applicazione di questo e non sono piu' soggetti alla disciplina  del Fondo di integrazione salariale, ferma restando la gestione a  stralcio delle prestazioni gia' deliberate.  5. I contributi eventualmente gia' versati o dovuti, in base al  presente decreto, restano acquisiti al Fondo di integrazione  salariale. Il Comitato amministratore, sulla base delle stime  effettuate dall'INPS, puo' proporre al Ministero del lavoro e delle  politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze il  mantenimento, in capo ai datori di lavoro del relativo settore,  dell'obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al  finanziamento delle prestazioni gia' deliberate, determinata ai sensi  dell'art. 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 148 del 14  settembre 2015.

Art. 3

Destinatari del Fondo di integrazione salariale

1. Sono destinatari delle prestazioni di cui al presente decreto i  lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi  gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante,  con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, che  abbiano un'anzianita' di effettivo lavoro presso l'unita' produttiva  per la quale e' richiesta la prestazione di almeno novanta giorni  alla data di presentazione della domanda di concessione del  trattamento.  2. Ai fini del requisito di cui al comma precedente, l'anzianita'  di effettivo lavoro del lavoratore che passa alle dipendenze  dell'impresa subentrante nell'appalto, si computa tenendo conto del  periodo durante il quale il lavoratore e' stato impiegato  nell'attivita' appaltata.  3. Per gli apprendisti di cui al comma 1, alla ripresa  dell'attivita' lavorativa a seguito di sospensione o riduzione  dell'orario di lavoro, il periodo di apprendistato e' prolungato in  misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale  fruite.

Art. 4

Amministrazione del Fondo di integrazione salariale

1. Il Fondo e' gestito da un comitato amministratore composto da  cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di  lavoro e cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei  lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale  nonche' da due rappresentanti con qualifica di dirigente, in  rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle  politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, in  possesso dei requisiti di onorabilita' previsti dall'art. 38 del  decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148.  2. Gli esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori  di lavoro e dei lavoratori, oltre ad essere in possesso dei requisiti  di onorabilita' di cui all'art. 38 citato, devono essere in possesso  dei requisiti di competenza e assenza di conflitto d'interesse  previsti dagli articoli 37 del decreto legislativo n. 148 del 14  settembre 2015.  3. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza di  almeno sette componenti del comitato aventi diritto al voto.  4. La partecipazione al comitato amministratore e' gratuita e non  da' diritto ad alcun emolumento, indennita' ne' ad alcun rimborso  spese.  5. Il comitato amministratore rimane in carica per quattro anni e,  in ogni caso, fino al giorno di insediamento del nuovo Comitato.  Ciascun componente non puo' durare in carica per piu' di due mandati.  6. Il presidente del comitato amministratore e' eletto dal comitato  stesso tra i propri membri.  7. Le deliberazioni del comitato amministratore sono assunte a  maggioranza dei presenti e, in caso di parita' nelle votazioni,  prevale il voto del presidente.  8. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del Fondo il  collegio sindacale dell'INPS nonche' il direttore generale  dell'Istituto o un suo delegato con voto consultivo.  9. L'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato  amministratore puo' essere sospesa, ove si evidenzino profili di  illegittimita', da parte del direttore generale dell'INPS.  10. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel  termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione  della norma che si ritiene violata, al presidente dell'INPS  nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 3, comma 5, del decreto  legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni; entro  tre mesi il presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla  decisione o se annullarla.

11. Trascorso il termine di cui al comma precedente la decisione  diviene esecutiva.  12. Qualora sia stato nominato il commissario straordinario ai  sensi dell'art. 29 comma 6, del decreto legislativo n. 148 del 14  settembre 2015, le funzioni del comitato amministratore sono assolte  dal commissario straordinario nominato dal Ministro del lavoro e  delle politiche sociali, che le svolge a titolo gratuito. Il  commissario straordinario resta in carica sino alla costituzione del  comitato amministratore del Fondo.

Art. 5

Compiti del Comitato amministratore  del Fondo di integrazione salariale

1. Il comitato amministratore del Fondo ha i seguenti compiti:  a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di  indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali, preventivo e  consuntivo, della gestione, corredati da una propria relazione, e  deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;  b) fare proposte in materia di contributi, interventi e  trattamenti, anche ai fini di cui all'art. 35, commi 4 e 5 del  decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, al fine di  assicurare il pareggio di bilancio;  c) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli  interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonche' sull'andamento  della gestione;  d) decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie di  competenza;  e) assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi o  regolamenti;  f) fermo restando quanto previsto dall'art. 35, commi 4 e 5, entro  il 31 dicembre 2017, l'INPS procede all'analisi dell'utilizzo delle  prestazioni del Fondo da parte dei datori di lavoro distinti per  classi dimensionali e settori produttivi. Sulla base di tali analisi  e del bilancio di previsione di cui al comma 3 dell'art. 35, il  comitato amministratore del Fondo di integrazione salariale ha  facolta' di proporre modifiche in relazione all'importo delle  prestazioni o alla misura delle aliquote di contribuzione. Le  modifiche sono adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze, verificate le compatibilita' finanziarie interne al Fondo.

Art. 6

Prestazioni: assegno di solidarieta'

1. Il Fondo di integrazione salariale garantisce un assegno di  solidarieta' in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro  che stipulano con le organizzazioni sindacali comparativamente piu'  rappresentative accordi collettivi aziendali che stabiliscano una  riduzione dell'orario di lavoro, al fine di evitare o ridurre le  eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all'art. 24  della legge 23 luglio 1991, n. 223, o al fine di evitare  licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.  2. La misura dell'assegno di solidarieta' per le ore di lavoro non  prestate e' calcolata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n.  148 del 14 settembre 2015 ed e' soggetta alle disposizioni di cui  all'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. La riduzione di cui  all'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 rimane nelle  disponibilita' del Fondo.  3. L'assegno di solidarieta' puo' essere corrisposto per un periodo  massimo di dodici mesi in un biennio mobile.  4. Gli accordi collettivi aziendali di cui al comma 1 della  presente disposizione individuano i lavoratori interessati dalla  riduzione oraria. La riduzione media oraria non puo' essere superiore  al 60 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati. Per ciascun lavoratore, la percentuale di  riduzione complessiva dell'orario di lavoro non puo' essere superiore  al 70 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale l'accordo  di solidarieta' e' stipulato.  5. Gli accordi di cui al comma 1 devono specificare le modalita'  attraverso le quali, qualora sia necessario soddisfare temporanee  esigenze di maggior lavoro, il datore di lavoro puo' modificare in  aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto.  Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione  dell'assegno di solidarieta'.  6. Per l'ammissione all'assegno di solidarieta', il datore di  lavoro presenta in via telematica all'INPS domanda di concessione,  corredata dall'accordo di cui al comma 1, entro sette giorni dalla  data di conclusione del medesimo accordo.  7. Alla domanda deve essere allegato l'elenco dei lavoratori  interessati dalla riduzione di orario. L'elenco deve essere  sottoscritto dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 1 e dal  datore di lavoro. Tali informazioni sono inviate dall'INPS alle  regioni e province autonome, per il tramite del sistema informativo  unitario delle politiche del lavoro, ai fini dell'attivita' e degli  obblighi di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 148  del 14 settembre 2015.  8. La riduzione dell'attivita' lavorativa deve avere inizio entro  il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della  domanda.  9. Gli interventi e i trattamenti di cui al presente articolo sono  autorizzati, previa istruttoria, alla luce dei criteri di cui al  decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali adottato  per l'approvazione dei programmi di cassa integrazione guadagni  straordinaria ai sensi del decreto legislativo n. 148 del 14  settembre 2015, con particolare riferimento alla causale del  contratto di solidarieta' di cui all'art. 21, comma 1, lettera c),  del medesimo decreto legislativo, dalla struttura territoriale INPS  competente in relazione all'unita' produttiva. In caso di aziende  plurilocalizzate l'autorizzazione e' comunque unica ed e' rilasciata  dalla sede INPS ove si trova la sede legale del datore di lavoro o  presso la quale il datore di lavoro ha richiesto l'accentramento  della posizione contributiva.  10. All'assegno di solidarieta' di cui al presente articolo si  applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di  integrazioni salariali ordinarie.  11. Per la prestazione di cui al presente articolo il Fondo  provvede a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore  interessato la contribuzione correlata alla prestazione.  12. La contribuzione dovuta e' computata in base a quanto previsto  dall'art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.  13. L'assegno di solidarieta' puo' essere riconosciuto  esclusivamente in favore dei lavoratori di cui all'art. 3 del  presente decreto dipendenti di datori di lavoro che abbiano occupato  mediamente piu' di cinque lavoratori nel semestre precedente la data  di inizio delle riduzioni dell'orario di lavoro. Ai fini della  verifica vengono computati anche gli apprendisti.

Art. 7

Prestazioni: assegno ordinario

1. Ai lavoratori di cui all'art. 3 del presente decreto, dipendenti  di datori di lavoro che occupano mediamente piu' di quindici  dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data  di inizio delle sospensioni o delle riduzioni dell'orario di lavoro,  il Fondo di integrazione salariale garantisce, oltre alla prestazione  di cui all'art. 6 del presente decreto, anche l'ulteriore prestazione  di un assegno ordinario d'importo pari all'integrazione salariale in  relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attivita'  lavorativa previste dall'art. 11 del decreto legislativo n. 148 del  14 settembre 2015 in materia di cassa integrazioni guadagni ordinaria, ad esclusione delle intemperie stagionali e dall'art. 21  del medesimo decreto legislativo in materia di cassa integrazione  guadagni straordinaria, limitatamente alle causali per  riorganizzazione e crisi aziendale, con esclusione della cessazione  anche parziale di attivita'.  2. L'importo dell'assegno ordinario e' calcolato ai sensi dell'art.  3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 ed e' soggetto  alle disposizioni di cui all'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n.  41 . La riduzione di cui all'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n.  41 rimane nelle disponibilita' del Fondo.  3. Ciascun intervento per riduzione o sospensione dell'attivita'  lavorativa per le causali di cui al comma 1 del presente decreto e'  corrisposto fino a un periodo massimo di 26 settimane in un biennio  mobile.  4. La domanda di accesso alla prestazione di cui al presente  articolo deve essere presentata all'INPS territorialmente competente  in relazione all'unita' produttiva non prima di 30 giorni dall'inizio  della sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa programmata e  non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o  riduzione dell'attivita' lavorativa.  5. Gli interventi e i trattamenti di cui al presente articolo sono  autorizzati dalla struttura territoriale INPS competente in relazione  all'unita' produttiva. In caso di aziende plurilocalizzate  l'autorizzazione e' comunque unica ed e' rilasciata dalla sede INPS  ove si trova la sede legale del datore di lavoro o presso la quale il  datore di lavoro ha richiesto l'accentramento della posizione  contributiva.  6. L'INPS valuta le istanze presentate secondo i criteri di cui al  decreto ministeriale adottato ai sensi dell'art. 16, comma 2, del  decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per le causali in  materia di integrazione salariale ordinaria, ad esclusione delle  intemperie stagionali, e del decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche sociali adottato per l'approvazione dei programmi di cassa  integrazione guadagni straordinaria, con particolare riferimento alle  causali della riorganizzazione e della crisi aziendale.  7. Il Fondo provvede a versare alla gestione di iscrizione del  lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione.  8. La contribuzione dovuta e' computata in base a quanto previsto  dall'art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.  9. All'assegno ordinario si applica per quanto compatibile la  normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie.

Art. 8

Durata massima complessiva delle prestazioni

1. Per ciascuna unita' produttiva, i trattamenti relativi alle  prestazioni di cui agli articoli 6 e 7 non possono comunque superare  la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile.  2. Ai fini del calcolo del limite complessivo di cui al precedente  comma 1, entro il limite di 24 mesi nel quinquennio mobile, la durata  dell'intervento che da luogo alla corresponsione dell'assegno di  solidarieta', viene computato nella misura della meta'. Oltre tale  limite la durata di tali trattamenti viene computata per intero.

Art. 9

Modalita' di erogazione e termine  per il rimborso delle prestazioni

1. L'erogazione delle prestazioni e' effettuato dal datore di  lavoro ai dipendenti aventi diritto, alla fine di ogni periodo di  paga.  2. L'importo delle prestazioni e' rimborsato al datore di lavoro o  conguagliato da questo secondo le norme per il conguaglio tra  contributi dovuti e prestazioni corrisposte.  3. Il conguaglio o la richiesta di rimborso delle prestazioni corrisposte ai lavoratori non sono ammessi, a pena di decadenza, dopo  che siano trascorsi sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso  alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data  del provvedimento se successivo.  4. La sede INPS territorialmente competente puo' autorizzare il  pagamento diretto in presenza di serie e documentate difficolta'  finanziarie del datore di lavoro, su espressa richiesta del datore di  lavoro.

Art. 10

Finanziamento

1. Per le prestazioni di cui ai precedenti articoli 6 e 7, e'  dovuto al Fondo:  a) per i datori di lavoro che occupano mediamente piu' di quindici  dipendenti, un contributo ordinario dello 0,65% della retribuzione  mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti,  esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio, di cui due terzi a  carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori;  b) per i datori di lavoro che occupano mediamente da piu' di cinque  a quindici dipendenti, un contributo ordinario dello 0,45% della  retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori  dipendenti, esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio, di cui  due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei  lavoratori.  2. E' stabilito inoltre un contributo addizionale a carico del  datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione  dell'attivita' lavorativa, pari al 4% della retribuzione persa.  3. Ai contributi di finanziamento si applicano le disposizioni  vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria,  compreso l'art. 3, comma 9, della legge n. 355/1995, ad eccezione di  quelle relative agli sgravi contributivi.  4. I datori di lavoro con una media occupazionale di piu' di cinque  dipendenti nel semestre precedente sono tenuti al versamento mensile  del contributo di finanziamento di cui al comma 1, lettera b) del  presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2016. A decorrere dalla  medesima data, i datori di lavoro con una media occupazionale di piu'  di quindici dipendenti nel semestre precedente sono tenuti al  versamento mensile del contributo di finanziamento di cui al comma 1,  lettera a) del presente articolo.

Art. 11

Obblighi di bilancio

1. Il Fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non puo' erogare  prestazioni in carenza di disponibilita'.  2. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa  costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti  delle risorse gia' acquisite.  3. Alle prestazioni si provvede nei limiti delle risorse  finanziarie acquisite al Fondo di integrazione salariale, al fine di  garantirne l'equilibrio di bilancio. In ogni caso, tali prestazioni  sono determinate in misura non superiore a quattro volte l'ammontare  dei contributi ordinari dovuti dal singolo datore di lavoro, tenuto  conto delle prestazioni gia' deliberate a qualunque titolo a favore  del datore di lavoro.  4. In via transitoria, allo scopo di consentire l'erogazione delle  prestazioni per i primi anni di operativita' del Fondo, il limite di  cui al precedente comma 3, calcolato in relazione all'ammontare dei  contributi ordinari dovuti dal singolo datore di lavoro, tenuto conto  delle prestazioni gia' deliberate a qualunque titolo a favore  dell'azienda medesima, e' modificato nel modo seguente: nessun limite  per le prestazioni erogate nell'anno 2016, dieci volte nell'anno  2017, otto volte nell'anno 2018, sette volte nell'anno 2019, sei  volte nell'anno 2020, cinque volte nell'anno 2021. In ogni caso, le prestazioni possono essere erogate soltanto nei limiti delle risorse  finanziarie acquisite al Fondo.  5. Il Fondo ha obbligo di presentare il bilancio tecnico di  previsione a otto anni basato sullo scenario macroeconomico coerente  con il piu' recente Documento di economia e finanza e relativa Nota  di aggiornamento, con le seguenti tempistiche, fermo restando  l'obbligo di aggiornamento in corrispondenza della presentazione del  bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l'equilibrio dei  saldi di bilancio:  a) in fase di prima applicazione, entro sessanta giorni dalla prima  seduta del comitato amministratore;  b) ogni tre anni;  c) in ogni caso in cui il Comitato amministratore lo ritenga  necessario per garantire il buon andamento del Fondo.  6. Sulla base del bilancio di previsione di cui al precedente comma  5, il Comitato amministratore ha facolta' di proporre modifiche  relative all'importo delle prestazioni o alla misura dell'aliquota di  contribuzione. Le modifiche sono adottate, anche in corso d'anno, con  decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche  sociali e dell'economia e delle finanze, verificate le compatibilita'  finanziarie interne al fondo, sulla base della proposta del comitato  amministratore.  7. In caso di necessita' di assicurare il pareggio di bilancio  ovvero di far fronte a prestazioni gia' deliberate o da deliberare,  ovvero di inadempienza del comitato amministratore in relazione  all'attivita' di cui al comma precedente, l'aliquota contributiva  puo' essere modificata con decreto direttoriale dei Ministeri del  lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze,  anche in mancanza di proposta del comitato amministratore. In ogni  caso, in assenza dell'adeguamento contributivo di cui al comma 6,  l'INPS e' tenuto a non erogare le prestazioni in eccedenza.

Art. 12

Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui al presente decreto trovano applicazione  a decorrere dal 1° gennaio 2016, fatto salvo quanto previsto dal  successivo comma 2.  2. I datori di lavoro che occupano mediamente, alla data del 1°  gennaio 2016, da piu' di 5 a 15 dipendenti nel semestre precedente,  compresi gli apprendisti, possono richiedere le prestazioni previste  dal Fondo di integrazione salariale per gli eventi di riduzione del  lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016.  3. Ai sensi del comma 8 dell'art. 26 del decreto legislativo n. 148  del 14 settembre 2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016, confluiscono  nel fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano  mediamente piu' di cinque dipendenti appartenenti a fondi di settore  costituiti ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della legge n. 92/2012  che non hanno ottemperato all'obbligo di adeguamento alle  disposizioni di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 26 del decreto  legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 entro il 31 dicembre 2015. I  contributi da questi gia' versati o comunque dovuti ai Fondi di  settore vengono trasferiti al Fondo di integrazione salariale.  4. Ai sensi del comma 4 dell'art. 27 del decreto legislativo n. 148  del 14 settembre 2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016, confluiscono  nel fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano  mediamente piu' di cinque dipendenti appartenenti a fondi costituiti  ai sensi del comma 14 dell'art. 3 della legge n. 92/2012 che non  hanno ottemperato all'obbligo di adeguamento di cui al comma 3 del  medesimo art. 27 in materia di prestazioni entro il 31 dicembre 2015.  Potranno richiedere le prestazioni previste dal presente decreto per  gli eventi di sospensione o riduzione del lavoro verificatisi a  decorrere dal 1° luglio 2016.  5. Ai sensi del comma 5, lettera a) del medesimo art. 27 del  decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, a decorrere dal 1°  gennaio 2016, confluiscono nel fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano mediamente piu' di cinque dipendenti  appartenenti a fondi costituiti ai sensi del comma 14 dell'art. 3  della legge n. 92/2012 che non hanno ottemperato all'obbligo di  adeguamento al citato comma 4, lettere a) ed e) dell'art. 27 in  materia di aliquote contributive entro il 31 dicembre 2015. Potranno  richiedere le prestazioni previste dal presente decreto per gli  eventi di sospensione o riduzione del lavoro verificatisi a decorrere  dal 1° luglio 2016.  Il presente decreto e' trasmesso agli Organi di Controllo e  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  Roma, 3 febbraio 2016

Il Ministro del lavoro  e delle politiche sociali  Poletti  Il Ministro dell'economia  e delle finanze  Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2016

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e  politiche sociali reg.ne prev. n. 749
Invia per email

LaPrevidenza.it, 12/09/2016

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Diritto del lavoro e delle relazioni sindacali, diritto dell'Unione Europea; amministrativo; diritto scolastico; di...

VERONICA ALVISI
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Piazza Gramsci N. 4, 40026, Imola (BO)

Cellulare:

3495660326

Professione:

Avvocato

Aree di attività:

Diritto civile e diritto del lavoro/previdenza