giovedì, 15 ottobre 2026

Fondo bilaterale di sostegno al reddito per il personale del trasporto pubblico

Mlps, Decreto interdipartimentale 5.2.2019 n. 102661

 

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali  di concerto con  Il Ministro dell'Economia e delle Finanze  102661

 VISTO l'articolo 26 del decreto legislativo n.148 del 2015 volto ad assicurare ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia d'integrazione salariale;

VISTO l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 86985 del 9 gennaio 2015 con il quale è stato istituito il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 97510 del 17 ottobre 2016 con il quale sono state apportate delle modifiche al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 86985 del 9 gennaio 2015;

VISTO l'accordo sindacale sottoscritto in data 4 luglio 2018 tra ASSTRA, ANAV, AGENS e FILT- CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FAISA-CISAL, UGL-FNA, con il quale è stato convenuto di modificare ed integrare la disciplina del Fondo già costituito;

CONSIDERATA l' esigenza delle parti sociali espressa nell'accordo sindacale del 4 luglio 2018 di confermare il Fondo come strumento di sostegno al reddito rafforzando, estendendo e agevolando l'applicazione del Fondo stesso;

RITENUTO, pertanto, di modificare il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 86985 del 9 gennaio 2015, così come modificato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 97510 del 17 ottobre 2016 alla luce dell'accordo del 4 luglio 2018


DECRETA

Articolo 1  
(Istituzione del Fondo)  

1. Il "Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno al reddito del personale delle aziende di  trasporto pubblico" (d'ora in avanti, "Fondo") , istituito con decreto del Ministro del lavoro  e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 86985 del  9 gennaio 2015, così come modificato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 97510 del 17 ottobre 2016, non ha personalità giuridica e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale presso  l'INPS, del quale costituisce gestione. 

2. Ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 148 del 2015, gli oneri di  amministrazione sono determinati secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilità  dell'INPS e vengono finanziati nell'ambito della contribuzione dovuta. Per gli assegni  straordinari gli oneri di amministrazione sono a carico delle singole aziende esodanti, le quali  provvedono a versarli all'INPS distintamente.


Articolo 2  
(Finalità del Fondo) 

1. Con riferimento ad aziende non coperte dalla normativa in materia di integrazione salariale, il  Fondo, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 148 del 2015, ha lo scopo di  assicurare tutele in costanza di rapporto di lavoro e altre tutele nei termini di cui alle successive  disposizioni. 

2. Destinatari degli interventi del Fondo sono i lavoratori delle aziende di trasporto, sia pubbliche  che private, che occupano mediamente più di cinque dipendenti e che svolgono servizi di  trasporto pubblico autofiloferrotranviari e di navigazione sulle acque interne e lagunari, con  esclusione delle aziende già ricomprese alla data di istituzione del Fondo nel campo di  applicazione di analoghi Fondi di settore già costituiti e di quelle esercenti servizi ferroviari  di alta velocità. 

3. Ai fini della determinazione della predetta soglia dimensionale, si tiene conto di quanto  previsto dall'articolo 26, commi 4 e 7, del decreto legislativo n. 148 del 2015. 

4. Il Fondo ha lo scopo di:  

a) assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro mediante l'erogazione  di un assegno ordinario nei casi di riduzione o sospensione temporanea dell'attività  lavorativa per le causali previste dall'articolo 11 e dall'articolo 21 del decreto legislativo  n. 148 del 2015;  

b) contribuire allo svolgimento di programmi formativi, ai sensi dell'articolo 26, comma 9,  lettera c), del decreto legislativo n. 148 del 2015;  

c) assicurare un sostegno economico, in caso di cessazione del rapporto di lavoro in presenza  di problematiche occupazionali, tramite erogazione di prestazioni integrative ai sensi  dell'articolo 26, comma 9, lettera a), del decreto legislativo n. 148 del 2015 o straordinarie,  ai sensi dell'articolo 26, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 148 del 2015.


Articolo 3  
(Amministrazione del Fondo) 

 1. Il Fondo è gestito da un Comitato amministratore composto da dieci esperti in possesso dei  requisiti di professionalità e onorabilità di cui agli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n.  148 del 2015, di cui cinque designati dalle organizzazioni datoriali ASSTRA ed ANAV e  cinque designati dalle organizzazioni sindacali stipulanti l'accordo sindacale nazionale del 4  luglio 2018. 

2. Il Comitato amministratore si compone altresì di due rappresentanti, con qualifica di dirigente,  in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del  Ministero dell'economia e delle finanze, in possesso dei requisiti di onorabilità previsti  dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015. Dal primo rinnovo successivo alla data  di entrata in vigore del presente decreto i componenti di parte datoriale del comitato saranno  designati da ASSTRA, ANAV ed AGENS. 

3. Il Comitato amministratore è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali e dura in carica quattro anni. 

4. Il Comitato elegge il Presidente, rispettivamente e a turno, tra i componenti designati dalle  Associazioni imprenditoriali e dalle Associazioni sindacali dei lavoratori. 

5. Nel caso in cui, durante il mandato, venga a cessare dall'incarico, per qualunque causale, un  componente del Comitato, si provvederà alla sua sostituzione, per il periodo residuo, con altro  componente designato, secondo le modalità di cui al presente articolo. 

6. Scaduto il periodo di durata, il Comitato continua ad operare fino all'insediamento dei nuovi  componenti. 

7. Per quanto non disciplinato dal presente articolo, si fa rinvio agli articoli 36, 37 e 38 del  decreto legislativo n. 148 del 2015. 

8. Ai componenti del comitato non spetta alcun emolumento, indennità o rimborso spese. 

9 . Le deliberazioni del comitato vengono assunte a maggioranza e, in caso di parità nelle  votazioni, prevale il voto del presidente. 

10. Alle riunioni del comitato partecipa il collegio sindacale dell'INPS, nonché il direttore  generale dell'Istituto o un suo delegato con voto consultivo.

11. L'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato può essere sospesa, ove si evidenzino  profili di illegittimità, da parte del direttore generale dell'INPS. Il provvedimento di  sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con  l'indicazione della norma che si ritiene violata, al presidente dell'INPS nell'ambito delle  funzioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e  successive modificazioni; entro tre mesi il presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla  decisione o se annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.


Articolo 4
(Compiti del Comitato Amministratore del Fondo) 

1. Il Comitato amministratore del Fondo di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 148 del  2015 ha il compito di:  

a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i  bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati da una propria relazione,  e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;  

b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti e compiere ogni altro  atto richiesto per la gestione delle prestazioni previste dal presente decreto;  

c) fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti alle parti firmatarie dell'accordo  del 4 luglio 2018 e anche ai fini di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 148  del 2015, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, commi 4 e 5, del medesimo decreto  legislativo al fine di assicurare il pareggio del bilancio;  

d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei  trattamenti nonché sull'andamento della gestione, studiando e proponendo, alle parti  firmatarie dell'accordo del 4 luglio 2018, i provvedimenti necessari per il miglior  funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicità;  

e) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in ordine alle materie di competenza;  

f) elaborare, sentite le parti firmatarie dell'accordo del 4 luglio 2018, proposte di modifica  all'importo delle prestazioni o alla misura delle aliquote di contribuzione da adottare con  decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali nonché dell'economia e  delle finanze;  

g) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti.


Articolo 5
(Prestazioni) 

1. Il Fondo provvede nell'ambito dei processi di cui all'articolo 2, comma 4:  

a) all'erogazione di assegni ordinari a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di  lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa, anche in concorso con gli appositi  strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, per le causali di cui agli articoli 11 e  21 del decreto legislativo n. 148 del 2015;  

b) al finanziamento di specifiche prestazioni a favore di lavoratori, inseriti in piani di  riconversione o di riqualificazione professionale, per l'effettuazione di programmi formativi,  anche in concorso con gli appositi fondi regionali o europei, previa stipula di apposite  convenzioni con i Fondi interprofessionali per la formazione continua;

c) all'erogazione di prestazioni integrative della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per  l'Impiego (NASpI);  

d) all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito a favore di lavoratori che  raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi  60 mesi, a seguito di accordi sindacali aziendali che tali assegni prevedano nell'ambito di  programmi di incentivo all'esodo. 

2. L'assegno ordinario di cui al precedente comma 1, lettera a), richiede che la riduzione o  sospensione dell'attività lavorativa sia dovuta ad eventi temporanei, non imputabili al datore  di lavoro e ai lavoratori, ovvero alle causali di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 148  del 2015. 

3. L'importo dell'assegno ordinario è pari alla prestazione di integrazione salariale così come  definita ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015, anche in relazione ai  massimali. 

4. La prestazione dell'assegno ordinario è corrisposta nei limiti di durata e secondo le indicazioni  previsti dall'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015. La proroga, sempre  nell'ambito dei limiti di durata massima, è autorizzata dal Comitato a seguito della verifica  della sussistenza dei requisiti di eccezionalità. 

5. L'integrazione dell'indennità NASpI di cui al precedente comma 1, lettera c), dovuta in  relazione a cessazioni collettive o individuali del rapporto di lavoro per ragioni aziendali  ovvero per risoluzione consensuale a seguito della procedura prevista per i licenziamenti per  giustificato motivo oggettivo nei casi previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo  4 marzo 2015, n. 22, provvede ad assicurare per tutta la durata di percezione della NASpI, un  livello di trattamento, comprensivo della NASpI pari al massimale NASpI (nell'importo  riconosciuto per i primi tre mesi) maggiorato di euro 250 mensili per tutto il periodo di  fruizione della NASpI. 

6. L'integrazione di cui al precedente comma 5 è soggetta alle regole sulla sospensione e la  decadenza prevista per la NASpI. 

7. Su richiesta del lavoratore interessato o su espressa previsione degli accordi sindacali aziendali  conclusi in esito alle procedure di cui al successivo articolo 6, la prestazione di cui al  precedente comma 5 può essere erogata in soluzione unica laddove analoga modalità di  erogazione sia stata autorizzata dall'INPS con riferimento all'indennità NASpI. 

8. La misura degli assegni straordinari per il sostegno del reddito di cui al precedente comma 1,  lettera d), è determinata dagli accordi sindacali aziendali con riferimento al periodo compreso  tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il  diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata.

9. La fruizione dell'assegno straordinario di cui al precedente comma 8, non è cumulabile con  la percezione di reddito da lavoro subordinato o autonomo, con la conseguente riduzione  dell'assegno fino a concorrenza dei predetti redditi. 

10. Al lavoratore destinatario dell'assegno straordinario è fatto obbligo, all'atto della cessazione  del rapporto di lavoro e durante il periodo di fruizione dell'assegno medesimo, di dare  tempestiva comunicazione al datore di lavoro e al Fondo dell'instaurazione di successivi  rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, ai fini della revoca o della rideterminazione  dell'assegno stesso. 

11. Ai fini della determinazione della contribuzione correlata, la base retributiva imponibile è  ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente percepiti, con corrispondente  riduzione dei relativi versamenti. 

12. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera b), il Fondo stipula apposite  convenzioni con il Fondo interprofessionale al quale aderiscono i datori di lavoro che al Fondo  fanno riferimento. 

13. Le risorse derivanti dalle predette convenzioni rimangono vincolate alla finalità formativa. 

14. Nel caso degli assegni ordinari di cui al comma 1, lettera a), il Fondo versa, alla gestione  previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato, la contribuzione previdenziale correlata  alla prestazione computata in base a quanto previsto dall'art. 40 della legge 4 novembre 2010,  n. 183, per tutto il periodo di durata degli stessi. 

15. La contribuzione previdenziale correlata di cui all'articolo 40 della legge 4 novembre 2010,  n. 183, è versata alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato per il periodo di  erogazione degli assegni straordinari di cui al precedente comma 1, lettera d).

Articolo 6  
(Accesso alle prestazioni)  

1. L'accesso alle prestazioni di cui al precedente articolo 5 è preceduto dall'espletamento delle  procedure previste dagli accordi collettivi nazionali e dalla vigente legislazione in materia di  processi che comportano modifiche delle condizioni di lavoro o dei livelli occupazionali.  

2. Le domande di accesso alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), sono  presentate con le modalità procedimentali di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto  legislativo n. 148 del 2015 ovvero non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o  riduzione dell'attività eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio  della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Le domande di accesso alle prestazioni  integrative e straordinarie e alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), sono  presentate nei termini ordinari e con le procedure previsti dalle apposite delibere emanate dal  Comitato amministratore.  

3. L'esame delle richieste viene svolto secondo le seguenti priorità:

a) domande che riguardano le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) e b);  
b) domande che riguardano le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), con  priorità per le richieste supportate da accordo sindacale intervenuto nell'ambito delle  procedure negoziali di cui agli accordi collettivi nazionali;  
c) domande relative alle prestazioni straordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera  d). 

4. Fermo restando l'ordine di priorità di cui al comma precedente, l'esame delle richieste avviene  secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande. 

5. L'importo massimo erogabile dal Fondo per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1,  lettera a) e lettera c), non può superare di quattro volte l'importo del contributo ordinario annuo  dovuto dall'azienda nell'anno precedente, al netto del costo delle prestazioni già deliberate a  qualunque titolo nello stesso periodo, calcolato retrocedendo di tre mesi il mese di  presentazione della domanda. 

6. Ai fini del calcolo previsto al comma precedente il costo delle prestazioni si ottiene deducendo  dall'onere complessivo i contributi addizionali e quelli integrativi. 

7. Sono fatti salvi i limiti di spesa secondo quanto disposto dall'articolo 35 del decreto legislativo  n. 148 del 2015, in riferimento all'equilibrio finanziario dei Fondi.


Articolo 7
(Finanziamento)

1. Per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), e per la relativa contribuzione  correlata sono dovuti mensilmente contributi ordinari dello 0,50%, ripartito tra datore di  lavoro e lavoratore nella misura, rispettivamente, di due terzi e un terzo, calcolato sulla  retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti. 

2. I contributi ordinari sono versati a partire dalla data di entrata in vigore del decreto di  istituzione del Fondo presso l'INPS. 

3. Un contributo addizionale, nella misura del 1,5%, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse,  è dovuto dal datore di lavoro per il periodo di fruizione delle prestazioni di cui all'articolo 5,  comma 1, lettera a). 

4. In caso di ricorso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) di integrazione della  NASpI, è dovuto dal datore di lavoro, per l'intera durata di fruizione di tale prestazione, un  contributo integrativo mensile pari al 77% dell'integrazione alla NASpI di cui all'articolo 5,  comma 5. 

5. Per gli assegni straordinari di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), è dovuto dal datore di  lavoro, per l'intera durata di fruizione di tale prestazione, una contribuzione straordinaria  relativa ai propri lavoratori interessati in misura corrispondente al fabbisogno di copertura  degli assegni erogabili e della contribuzione correlata. L'azienda versa al Fondo tale importo di concerto con  Il Ministro dell'Economia e delle Finanze  in rate mensili. Resta fermo il versamento della relativa contribuzione correlata per l'intero  periodo dell'erogazione degli assegni straordinari da parte dell'azienda direttamente all'INPS.  

6. Ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015, il Fondo ha obbligo  di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità.  

7. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve  finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite ai sensi dell'articolo 35, comma 2 del  decreto legislativo n. 148 del 2015.  

8. II Fondo ha l'obbligo di presentare il bilancio di previsione ad otto anni, basato sullo scenario  macroeconomico coerente con il più recente Documento di Economia e Finanza e relativa  Nota di aggiornamento.  

9. Ai contributi di finanziamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione  previdenziale obbligatoria, compreso l'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335  ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.  

10. Il lavoratore destinatario delle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c) e d), può  chiedere al Fondo la prosecuzione del versamento dei contributi sindacali in favore  dell'Organizzazione Sindacale stipulante il CCNL Autoferrotranvieri ­ Internavigatori  (mobilità ­ TPL) alla quale aderisce, secondo le modalità cui alle apposite convenzioni  stipulate dalle Organizzazioni sindacali con l'INPS.


Articolo 8  
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui al decreto  legislativo n. 148 del 2015.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di Controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica Italiana.



Roma, lì 05 febbraio 2019



Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Il Ministro dell'economia e delle finanze



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LaPrevidenza.it, 28/03/2019

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