Equipe medico sanitaria responsabile del decesso avvenuto in ospedale a causa di errori trasfusionali
Cassazione Penale, IV Sezione, Sentenza 31.10.2017 n. 50038 - Nota dell'Avv. Valter Marchetti
IL CASO: REAZIONE EMOLITICA ACUTA POST-TRASFUSIONALE
La Corte d'appello di Salerno conferma la sentenza di primo grado che aveva emesso la condanna in ordine al reati di cui agli articoli 41, 110, 113 e 589 del Codice Penale perché mediante condotte indipendenti e/o in cooperazione colposa tra loro, i sanitari imputati avevano cagionato il decesso del paziente, dovuto a reazione emolitica acuta post-trasfusionale in conseguenza di trasfusione di due sacche di emazie concentrate non emocompatibili con il gruppo sanguigno del ricevente, per colpa generica consistita in negligenza, imprudenza e imperizia, nonché per colpa specifica rappresentata dalla violazione delle linee guida raccomandate dal Ministero della Salute ai fini della prevenzione della reazione trasfusionale da incompatibilità ABO e adottate, altresì, nell'ambito dello specifico protocollo per la prevenzione degli errori trasfusionali.
UTILIZZO DI SACCHE EMATICHE DESTINATE AD ALTRO PAZIENTE
Nella fattispecie, un tecnico addetto al Servizio di Trasfusione dell'Ospedale aveva consegnato all'infermiere del Reparto di Ortopedia le sacche ematiche destinate ad altro paziente con gruppo sanguigno incompatibile con quello della vittima.
IL MEDICO IN SERVZIO PRESSO IL REPARTO NON CONTROLLA LA CORRISPONDEZA DEL GRUPPO SANGUIGNO
Il medico in servizio presso il Reparto di Ortopedia non aveva controllato che il gruppo sanguigno del soggetto ricevente corrispondesse a quello della sacca consegnata; nel medesimo reparto, veniva altresì somministrata una ulteriore sacca ematica dello stesso gruppo sanguigno incompatibile con quello della vittima.
ANCHE L'ANESTESISTA INTERVENUTO PER UNA CONSULENZA E' RESPONSABILE
L'anestesista intervenuto per una consulenza, non aveva approfondito e ricercato in modo autonomo le cause della crisi ipotensiva per la quale era stato chiesto il suo intervento, limitandosi a recepire le informazioni trasmessegli dal medico del Reparto pur avendo, in qualità di rianimatore, competenze specifiche anche sul piano trasfusionale.
LA DIFESA DEI MEDICI E SANITARI
In via generale, i sanitari ricorrenti lamentano l'equiparazione, da parte dei Giudici, delle condotte di tutti gli imputati senza diversificazione di ruoli, qualifiche e mansioni. Sotto il profilo causale ed in particolare dell'art.41 Codice Penale, viene eccepito da alcuni sanitari che dalla condotta di questi ultimi non sarebbe derivata la morte del paziente; viene inoltre sostenuta, sotto diversi profili, l'argomentazione relativa all'interruzione del nesso causale a fronte della quantità di emazie trasfuse al paziente.
LA IV SEZIONE DELLA CASSAZIONE PENALE CONFERMA LA RESPONSABILITA' DI TUTTI I MEDICI SANITARI A VARIO TITOLO INTERVENUTI A CURA DEL PAZIENTE
1. Efficienza causale, rispetto all'evento morte, che si deve attribuire all'errore nella trasfusione di sangue.
Nella fattispecie è stata posta in essere la trasfusione di sangue di un gruppo XX ad un paziente con gruppo YY, cioè è stato fatto un errore di gravità tale da riportare una " esclusiva forza propria " in quella che è stata la determinazione dell'evento morte, anche rispetto ad un precedente errore medico.
2. Il Giudice è tenuto ad individuare il rischio innescato da ciascuna condotta od omissione, nonché l'intervento o meno di fattori preponderanti od assorbenti, ed ancora, la proporzione del rischio innescato dal singolo rispetto all'evento.
3. Nel caso di cause colpose indipendenti, chi lede un bene come la vita non può fare affidamento sull'intervento salvifico di terzi.
La disposizione di cui al primo comma dell'art.41 Codice Penale evidenzia il principio secondo il quale non può invocare il principio di affidamento l'agente che non abbia osservato una regola precauzionale su cui si innesti l'altrui condotta colposa, poiché la sua responsabilità persiste a fronte del principio di equivalenza delle cause, salva l'affermazione dell'efficacia esclusiva della causa sopravvenuta, che presenti il carattere di eccezionalità ed imprevedibilità.
Sotto questo profilo, in particolare, la IV Sezione della Cassazione Penale specifica che il fatto illecito altrui non esclude in radice l'imputazione dell'evento al primo agente, che avrà luogo fino a quando l'intervento del terzo, in relazione all'intero concreto decorso causale dalla condotta iniziale all'evento, non abbia soppiantato il rischio originario; l'imputazione non sarà invece esclusa quando l'evento risultante dal fatto del terzo possa dirsi realizzazione sinergica anche del rischio creato dal primo agente.
LA COOPERAZIONE TRA PIU' MEDICI E SANITARI, ANCHE SE NON SVOLTA CONTESTUALMENTE, DEVE TENDERE VERSO IL FINE COMUNE DELLA CURA E DELLA TUTELA DEL PAZIENTE.
I Giudici di legittimità sottolineano che la cooperazione tra i diversi medici e sanitari intervenuti a cura del paziente, anche se non svolta contestualmente, oltre al rispetto dei canoni di diligenza e prudenza connessi alle specifiche mansioni svolte, deve tendere all'osservanza degli obblighi derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il fine comune ed unico, senza che possa invocarsi il principio di affidamento da parte dell'agente che non abbia osservato una regola precauzionale su cui si innesti l'altrui condotta colposa, poiché la sua responsabilità persiste in base al sopra richiamato principio di equivalenza delle cause.
Avv. Valter Marchetti, Foro di Imperia, avvvaltermarchetti@live.it
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REPUBBUCA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE
ROCCO MARCO BLAIOTTA - Presidente - Sent. n. sez. 1738/2017 EUGENIA SERRAO - Rel. Consigliere - GABRIELLA CAPPELLO REGISTRO GENERALE N.18572/2017 DANIELE CENCI GIUSEPPE PAVICH
ha pronunciato la seguente
sui ricorsi proposti da:
SENTENZA XX nato ii X X X aX X XX nato ii X X XaX X XX nato ii X XX aXX XX nato ii X XXaXX
avverso la sentenza del 29/11/2016 della CORTE APPELLO di SALERNO
visti gli atti, ii provvedimento impugnato e ii ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO udito ii Procuratore generale, in persona del dott. GIULIO ROMANO, che ha concluso per ii rigetto per i tutti i ricorrenti; udito ii difensore Avv. FEDERICO CONTE per X X che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso; udito ii difensore Avv. SAVERIO CAMPANA per X X che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso; udito ii difensore Avv. GIOVANNI SOFIA per X X che ha concluso per l'accoglimento di tutti i motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Salerno ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Salerno, che aveva condannato X X ,XX XX e XX per ii reato di cui agli artt.41, 110, 113 e 589 cod. pen. perché, mediante condotte indipendenti e/o in cooperazione colposa tra loro, avevano cagionato la morte del paziente X X , dovuta a reazione emolitica acuta post-trasfusionale in conseguenza di trasfusione, eseguita ii 2 luglio 2009, di due sacche di emazie concentrate non emocompatibili con ii gruppo sanguigno del ricevente, per colpa generica consistita in negligenza, imprudenza e imperizia, nonché per colpa specifica consistita nella violazione delle linee guida raccomandate dal Ministero della Salute ai fini della prevenzione della reazione trasfusionale da incompatibilità ABO e adottate , altresì, nell'ambito dello specifico protocollo per la prevenzione degli errori trasfusionali (delibera n.191 del 14/02/2008) dall'Azienda Ospedaliera « X X e XX ». In particolare, X X aveva innescato ii processo di utilizzazione di sacche ematiche destinate al paziente quale tecnico addetto al Servizio di Trasfusione che aveva consegnato all'infermiere del Reparto di Ortopedia le sacche destinate ad altro paziente con gruppo sanguigno incompatibile con quello della vittima; X X era ii medico in servizio presso ii Reparto di Ortopedia che non aveva controllato che ii gruppo sanguigno del soggetto ricevente corrispondesse a quello della sacca consegnata; X X era ii medico in servizio presso ii Reparto di Ortopedia che aveva perpetrato l'errore commesso dal X X disponendo la somministrazione di un'ulteriore sacca; XX era ii medico anestesista rianimatore che, intervenuto per una consulenza, non aveva approfondito le cause della crisi ipotensiva per la quale era stato chiesto ii suo intervento.
2. La Corte di Appello ha affermato: che l'errore materiale in cui e incorso era ii primo, dal punto di vista cronologico, della serie causale che aveva condotto al decesso del paziente e che incombeva sul tecnico ii dovere di controllare l'esatta corrispondenza dei dati anagrafici del paziente e dei codici magnetici identificativi delle sacche di emazie destinate al paziente stesso e riportati sulla copia della richiesta consegnatagli dall'infermiere con i codici identificativi delle sacche di emocomponente indicati sulla matrice della richiesta; che dovevano condividersi le conclusioni del perito, alle quali aveva già prestato adesione ii giudice di primo grado, a proposito delle posizioni di garanzia assunte dai medici di reparto; che X X aveva ordinate la somministrazione di una sacca di sangue A+ senza verificare la corrispondenza tra ii gruppo sanguigno del paziente ed ii gruppo sanguigno indicate sulla sacca, delegando all'infermiere ii controllo sull'attività, particolarmente rischiosa rn se, senza operare alcuna verifica diretta nel corso della prima fase di infusione del sangue;
che X X non aveva individuato i sintomi manifestati dalle condizioni cliniche del paziente pochi minuti dopo la somministrazione della prima sacca di emazie ed aveva omesso di porre una diagnosi differenziale e di controllare la compatibilità della sacca di emazie con ii gruppo sanguigno del paziente, cosi tralasciando di sospendere la somministrazione ed ord1nando la somministrazione di un'altra sacca; che XX specialista anestesista-rianimatore consultato dal dott. X X per un consulto in seguito alla crisi ipotensiva del paziente, aveva omesso di ricercare autonomamente la causa di tale crisi e si era limitato a recepire le inform azioni trasmessegli dal dott. XX pur avendo in qualita di rianimatore competenze specifiche anche sul t, piano trasfusionale.
3. Ricorre per cassazione X X deducendo, con un primo motivo, violazione degli artt.125 e 605 cod.proc.pen., mancanza di motivazione in ordine alla responsabilità. Lamenta l'omessa valutazione delle doglianze difensive mosse con l'atto di appello, l'equiparazione delle condotte di tutti gli imputati senza diversificazione di ruoli, qualifiche e mansioni. In particolare, deduce di aver avuto un ruolo meramente esecutivo consistente nello «striscIare» la c.d. pistola collegata ad un computer sul codice a barre apposto sulle sacche di emazie, laddove spettava all'infermiere che le riceveva in consegna controllarne la corrispondenza con i dati del paziente. Con un secondo motivo deduce erronea applicazione dell'art.41 cod. pen., mancanza di motivazione circa la interruzione dcl nesso di causalità, ritenendo che la trasfusione sia un atto medico regolamentato da procedure operative specifiche che medico ed infermiere sono tenuti a seguire in base a linec guida individuate con Decreto del Ministero della Salute del 3 marzo 2005 c con Raccomandazione sulla prevenzione della reazione trasfusionale da incompatibilità ABO del medesimo Ministero. Ritiene che la condotta dei sanitari sia causa sopravvenuta idonea ad intcrrompere ii nesso di causalità tra l'evento e l'attività di consegna delle emazie; la Corte di Appello ha omesso di valutare che l'evento avrebbe potuto e dovuto essere evitato attraverso ii semplice raffronto tra i dati a disposizione dei sanitari.
4. Ricorre per cassazione X X deducendo, con un primo motIvo, inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art.41 cod. pen. e mancanza o contraddittorietà della motivazione sul presupposto che dalla sua condotta non sia derivata la morte del paziente. Ritiene che i medici successivamente intervenuti abbiano, con la loro condotta, irrimediabilmente sacrificato la possibilità di innescare la reversione del processo emolitico con una adeguata terapia di globuli rossi; l'errore del X X doveva, infatti, considerarsi scarsamente offensivo in ragione della bassissima quantità di emazie concentrate infuse, tant'e vero che dopo la sospensione della prima infusione ii paziente aveva recuperato uno stato di evidente benessere; ii rischio insorto a seguito della decisione dei dottori X X eXX di continuare la terapia trasfusionale doveva considerarsi come assolutamente eccentrico rispetto al rischio originario. La Corte di Appello ha totalmente omesso di esaminare ii tema della esatta quantificazione delle emazie immunocompatibili somministrate sotto la responsabilità del dott. X X. Con un secondo motivo deduce inosservanza o erronea applicazione degli artt.546, comma 1, lett.e) cod.proc.pen. e 133 cod. pen. e mancanza o contraddittorietà della motivazione sia perché e stata irrogata al ricorrente una pena sproporzionata rispetto all'indice di rischio determinatosi durante ii suo segmento di assistenza medica, sia perché la condanna in primo grado non era stata condizionalmente sospesa, tanto da essere oggetto di motivo di appello.
5. Ricorre per cassazione X X censurando la sentenza impugnata con un primo motivo per violazione di legge in relazione agli artt.40,110,113, 589 cod. pen., omessa motivazione rispetto al devoluto con i motivi di appello e motivazione manifestamente contraddittoria. Ritiene che la Corte di Appello si sia sottratta all'esame del motivo di appello con ii quale si sosteneva la prova che, all'atto dell'intervento del ricorrente, al paziente fosse stato già somministrato un quantitativo di emazie superiore di sette volte a quello ritenuto letale dal perito, trascurando ii controllo controfattuale del ruolo salvifico che avrebbe potuto avere la condotta omessa dal dott. X X . Con un secondo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt.42,43,110,113,589 cod. pen., all'art.533, comma 1, cod.proc.pen. nonché vizio di motivazione per avere la Corte ribaltato ii giudizio espresso dal perito a proposito della scelta dell'imputato di praticare ii cortisone e per aver replicato alle doglianze concernenti ii principio di affidamento con un incongruo richiamo alla posizione di altro imputato (X X ) . La motivazione sarebbe contraddittoria laddove, in replica alle doglianze concernenti l'affidamento sull'operato del collega rianimatore, ha escluso trattarsi di attività di gruppo ma, successivamente, ha ricondotto la condotta del dott. X X nel paradigma della cooperazione multidisciplinare. Con un terzo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt.521-522 cod.proc.pen. e manifesta illogicità della motivazione in quanto la Corte territoriale ha, con 4 manifesta illogicità, negato che ii profilo di colpa addebitato al dott. X X fosse radicalmente diverso da quello cristallizzato nel capo d'imputazione, sebbene gli fosse stato contestato l'omesso controllo dei dati del paziente con quelli riportati sul modulo di assegnazione dell'emocomponente ed invece fosse stato condannato per omessa diagnosi differenziale di shock da reazione da incompatiblità ABO e per aver continuato la terapia trasfusionale errata.
6. Ricorre per cassazione X X censurando la sentenza impugnata per difetto di motivazione in merito alle indicazioni dettate dal consulente di parte, con riduzione a due dei cinque motivi di appello. Sebbene la difesa avesse puntualmente tratteggiato ii limitato apporto medico richiesto al dott. X X in qualità di consulente alle 18: 15 in una situazione di stabilita del paziente, la Corte territoriale non ha fornito risposte, esigendo genericamente un'analisi autonoma da parte di un medico con un ruolo specialistico e limitato nel tempo a fronte di un quadro stabile e compatibile con ii pregresso intervento di riprotesizzazione dell'anca. La Corte di Appello non ha chiarito perché ii dott. XX avrebbe dovuto sospettare una diversa origine della crisi, ha totalmente disatteso ii punto D) dell'atto di appello e non ha affrontato ii tema dell'interruzione del nesso causale a fronte della quantità di emazie trasfuse alle ore 18: 15. La sentenza e incoerente e non congrua con riferimento al trattamento sanzionatorio, laddove nei motivi di appello erano stati indicati circostanze ed elementi che avrebbero meritato approfondimento.
7. Con memoria depositata ii 25 settembre 2017 ii difensore di X X ha presentato motivi nuovi deducendo che ii reato per ii quale era intervenuta precedente condanna definitiva ii 12 ottobre 2005, ritenuta dai giudici di merito ostativa al riconoscimento della sospensione condizionale della pena, e stato dichiarato estinto ai sensi dell'art.167 cod. pen. con ordinanza del Tribunale di Napoli del 10 aprile 2017.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'analisi dei motivi di ricorso non può prescindere da tre premesse: la prima concerne la diretta ed incontestabile efficienza causale, rispetto all'evento morte, che si deve attribuire all'errore nella trasfusione di sangue di gruppo XX ad un paziente con gruppo X X ; si tratta di un errore di gravita tale da essere stato considerato, in un caso in precedenza deciso dalla Corte di Cassazione (Sez. 5, n. 6870 del 27/01/1976, Nidini, Rv. 13381901), dotato di «esclusiva forza propria nella determinazione dell'evento» anche rispetto ad un precedente errore medico; la seconda riguarda ii criterio logico-giuridico che ii giudice di merito deve seguire per valutare l'efficienza causale di una condotta o di una omissione nell'ambito di un caso connotato dall'intreccio di plurime condotte od omissioni, essendo tenuto ad individuare ii rischio innescato da ciascuna condotta od omissione, l'intervento o meno di fattori preponderanti od assorbenti, la proporzione del rischio innescato dal singolo rispetto all'evento; la terza inerisce al rilievo per cui, nel caso di cause colpose indipendenti, chi lede un bene come la vita non può fare affidamento sull'intervento salvifico di terzi. Alla previsione dell'art.41, primo comma, cod. pen. e, infatti, correlato ii principio secondo ii quale non può invocare ii principio di affidamento l'agente che non abbia osservato una regola precauzionale su cui si innesti l'altrui condotta colposa, poiché la sua responsabilità persiste in base al principio di equivalenza delle cause, salva l'affermazione dell'efficacia esclusiva della causa sopravvenuta, che presenti ii carattere di eccezionalità ed imprevedibilità (in tema di colpa professionale Sez. 4, n. 30991 del 06/02/2015, Pioppo, Rv. 26431501; Sez. 4, n. 692 del 14/11/2013, dep. 2014, Russo, Rv. 25812701; in tema di circolazione stradale Sez. 4, n. 12260 del 09/01/2015, Moccia, Rv. 26301001; in tema di infortuni sul lavoro Sez. 4, n. 35827 del 27/06/2013, Zanon, Rv. 25812401).
2. Per quel che riguarda ii caso concreto, giova sottolineare come le condotte contestate agli imputati si inseriscano tutte nella medesima area di rischio, correlata tanto alla consegna delle sacche contenenti sangue incompatibile con quello del paziente quanta all'ordine di procedere alla trasfusione quanto all'omessa diagnosi differenziale. E', dunque, del tutto 1 inappropriato ed inconferente porre, nel caso in esame, la questione della sussistenza o meno di cause sopravvenute idonee da sole a determinare l'evento, laddove si osservi che ii rischio riconducibile a ciascuna delle condotte ascritte agli imputati non e mai rischio nuovo ma e sempre ii medesimo, tipicamente evolutosi nei successivi passaggi verso l'evento già in origine prevedibile. II processo causale innescato dalla consegna di sangue di gruppo XX destinato ad un paziente diverso da FG e, infatti, giunto al suo drammatico epilogo senza che siano intervenuti fattori eziologici nuovi ed eccezionali, idealmente separabili da quello originario gia di gravita proporzionata all'evento, rinvenendosi esclusivamente errori che hanno rappresentato lo sviluppo ulteriore dell'originario iter eziologico (Sez. 4, n. 21588· del 23/03/2007, Margani, in motivazione).
3. Tanto premesso, viene in rilievo la manifesta infondatezza, dunque l'inammissibilità, del ricorso proposto da X X sul presupposto, smentito dalla lettura della sentenza impugnata, che la Corte di Appello abbia omesso di valutare le doglianze difensive trascurando l'incidenza causale assorbente, rispetto all'evento, delle condotte dell'infermiere tenuto al ritiro delle sacche e delle condotte dei medici che hanno posto in atto la trasfusione. Su tali punti, infatti, la Corte territoriale ha rimarcato quale fosse ii compito del tecnico addetto al Servizio Trasfusioni, ossia ii controllo dell'esatta corrispondenza dei dati anagrafici del paziente e dei codici magnetici identificativi delle sacche di emazie riportati sulla copia della richiesta consegnatagli dall'infermiere, già compiutamente descritto nella sentenza di primo grado. Ha, quindi, ritenuto irrilevante, in armonia con i principi esposti in premessa, ii confronto della condotta disattenta di tale imputato con la condotta di altri responsabili. II fatto illecito altrui non esclude in radice l'imputazione dell'evento al primo agente, che avrà luogo fino a quando l'intervento del terzo, in relazione all'intero concrete decorso causale dalla condotta iniziale all'evento, non abbia soppiantato ii rischio originario. L'imputazione non sarà invece esclusa quando l'evento risultante dal fatto del terzo possa dirsi realizzazione sinergica anche del rischio creato dal primo agente (Sez. 4, n. 3329 del 05/05/2015, Sorrentino, Rv. 26436501).
4. Ad analogo giudizio di inammissibilità per manifesta infondatezza conduce l'esame del ricorso proposto da X X , incentrato sull'omessa valutazione da parte dei giudici di merito della novità del rischio attivato dalle condotte dei medici X X e X X rispetto al rischio connesso alla prima trasfusione, disposta dal ricorrente. Le deduzioni svolte nel ricorso risultano meramente reiterative di analoghe argomentazioni sottoposte sia al giudice di primo grado che alla Corte di Appello, risolte dai giudici di merito in maniera conforme sulla base della motivata adesione alle conclusioni del perito. 4.1. Come si e detto in premessa, risulta correttamente applicato ii principio secondo ii quale «La cooperazione tra più sanitari, ancorché non svolta contestualmente, impone ad ogni sanitario oltre che ii rispetto dei canoni di diligenza e prudenza connessi alle specifiche mansioni svolte, l'osservanza degli obblighi derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso ii fine comune ed unico, senza che possa invocarsi ii principio di affidamento da parte dell'agente che non abbia osservato una regola precauzionale su cui si innesti l'altrui condotta colposa, poiché la sua responsabilità persiste in base al principio di equivalenza delle cause, salva l'affermazione dell'efficacia esclusiva della causa 7 sopravvenuta, che presenti ii carattere di eccezionalità ed imprevedibilità» (Sez. 4, n. 30991 del 06/02/2015, Pioppo, Rv. 26431501). 4.2. II motivo di ricorso inerente al trattamento sanzionatorio e inammissibile con riferimento alla determinazione della pena in quanto meramente reiterativo di analoga doglianza svolta nell'atto di appello. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 26761101; Sez.6, n.8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 25458401), la funzione tipica dell'impugnazione e quella della critica argomentata avverso ii provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione e, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente ii confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano ii dissenso) con le argomentazioni del provvedimento ii cui dispositivo si contesta; confronto qui del tutto mancante con quanto indicato alle pagg.14-15 della sentenza impugnata. Risulta pertanto di chiara evidenza che se ii motivo di ricorso, come nel caso in esame, si limita a reiterare ii motivo d'appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all 'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale e previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione ii provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, e di fatto del tutto ignorato. 4.3. La doglianza risulta, altresì, manifestamente infondata con riguardo al beneficio della sospensione condizionale della pena. In senso difforme da quello indicate nel ricorso, i giudici di appello si sono limitati a rimarcare che ii giudice di primo grado sl fosse già pronunciato circa la concessione del beneficio (da intendersi, in senso conforme alla pronuncia del tribunale, riconoscendolo agli altri imputati e negandolo al ricorrente) ed hanno replicato alla relativa doglianza ritenendola generica ed immotivata. Trattandosi di motivo di appello cosi formulate: «In via ulteriormente gradata, riduzione della pena al minimo di legge e concessione dei benefici di legge», ii giudizio di inammissibilità risulta ineccepibile.
5. I motivi di ricorso proposti da X X e XX , avuto riguardo allo specifico profilo inerente al ruolo salvifico delle condotte omesse, non sono manifestamente infondati. Deve, quindi, rilevarsi che ii reato per ii quale gli imputati sono stati tratti a giudizio e estinto per prescrizione, , 8 trattandosi di fatto commesso in data 2 luglio 2009, in relazione al quale trova applicazione la disciplina dettata dalla legge 5 dicembre 2005, n.251; con la conseguenza che, trattandosi di delitto, ii termine massimo di prescrizione per tale reato deve ritenersi stabilito in sette anni e sei mesi, in virtù del combinato disposto degli artt. 157,160, comma 3, e 161, comma 2, cod.pen. Va, quindi, osservato che, pur tenendo conto dei periodi di sospensione (udienze 20 marzo 2013 e 31 maggio 2016), e venuto a maturare ii termine massimo prescrizionale previsto dalla legge per ii reato contestato, compiutosi in data successiva alla pronuncia della sentenza di appello.
6. Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di X X e XX perché ii reato loro ascritto e estinto per prescrizione. I ricorsi proposti da X X e da LL sono inammissibili. Alla dichiarazione di inammissibilità di tali ricorsi segue la condanna dei ricorrenti X X e XX al pagamento delle spese processuali nonché, nonché (trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso: cfr. Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000) della somma di euro 2.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di X X e XX perché ii reatoè estinto per prescrizione. Dichiara inammissibili i ricorsi di X X e XX e Ii condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Cosl deciso ii 10 ottobre 2017
II Consigliere estensore Eugenia Serrao
II Presidente Rocco Marco Blaiotta
Depositata in Cancelleria 31.10.2017
LaPrevidenza.it, 17/11/2017