venerdì, 16 ottobre 2026

E' illegittima l'assunzione, con qualifica di apprendista di un geometra diplomato

Cassazione civile, sezione III, sentenza 10.9.2010 n. 19384

 

Con ordinanza 9 giugno – 2 luglio 2008 la Corte di appello di Trento ha disposto la sospensione della causa pendente innanzi a sé al m. 265/2008 r.g., vertente tra V.R. E V. S. sino alla decisione (passaggio in giudicato) della causa pendente relativa allo scioglimento della comunione ordinaria delle quote sociale di entrambi i coniugi ovvero sino alla eventuale impugnazione di tale decisione avanti a questa Corte di appello.
Con atto 22 settembre 2009 V.R. Ha impugnato con regolamento necessario di competenza tale oridinanza: premesso che facevano difetto, nella specie, le condizioni per la sospensione del giudizio, ex art. 295 c.p.c., il ricorrente ha chiesto che sia revocata la descritta ordinanza e ordinata la prosecuzione del giudizio innanzi alla Corte di appello di Trento.
Resiste con memoria, VA.Si., deducendo la infondatezza del proposto regolamento.
In margine a tale ricorso – proposto contro una sentenza pubblicata successivamente al 2 marzo 2006 e, quindi, soggetto alla disciplina del processo di Cassazione così come risultante per effetto dello modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – è stata depositata relazione (ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.; perchè il ricorso sia deciso in camera di consiglio.

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LaPrevidenza.it, 30/09/2010

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