DIS-COLL, modificato il requisito contributivo
Inps, messaggio 4.10.2019 n. 3606
L'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, ha istituito, in via sperimentale per l'anno 2015, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015, l'indennità di disoccupazione mensile - denominata DIS-COLL - rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione; la prestazione è stata successivamente prorogata per l'anno 2016 e per le cessazioni involontarie intervenute fino al 30 giugno 2017.
L'articolo 7 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ha disposto infine - attraverso la modifica ed integrazione dell'articolo 15 del D.lgs n. 22 del 2015 - la stabilizzazione della prestazione DIS- COLL, nonché l'estensione della stessa anche a favore degliassegnisti e dei dottorandi di ricerca con borsa di studio per le cessazioni involontarie intervenute a far data dal 1° luglio 2017.
Il decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, all'articolo 2, rubricato "Modifiche al decreto legislativo n. 22 del 2015", ha introdotto una novità in ordine al requisito contributivo necessario per l'accesso alla prestazione DIS-COLL, modificando ulteriormente l'articolo 15, comma 2, del D.lgs n. 22 del 2015.
In particolare, il novellato articolo 15 prevede che la prestazione è riconosciuta ai soggetti che - in luogo dei precedenti tre mesi di contribuzione richiesti - possano far valere un mese di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.
In ragione di quanto sopra, per gli eventi di disoccupazione verificatisi a far data dal 5 settembre 2019 data di entrata in vigore del decreto-legge n. 101 del 2019 la prestazione DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti che presentano congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (stato di disoccupazione);
b) possano far valere almeno un mese di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (accredito contributivo di una mensilità).
Per i diversi ed ulteriori aspetti della disciplina della prestazione DIS-COLL fatta eccezione per la novità legislativa in commento, in merito al requisito contributivo si rinvia alle circolari pubblicate in materia dall'Istituto e, da ultimo, alla circolare n. 115 del 2017.
L'istruttoria delle domande DIS-COLL, attivabile dall'applicazione DsWeb, è stata adeguata a quanto previsto dal presente messaggio.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
LaPrevidenza.it, 08/10/2019